Appeal Dismissed for Inadmissibility in Refusal to Suspend Civil Proceedings Pending Criminal Investigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to appeal a lower court's decision that denied its motion to suspend civil proceedings initiated by the respondent for payment of a sum of money and opposition removal, despite an ongoing criminal investigation against the respondent for alleged document forgery. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was insufficiently reasoned, failed to specify clear requests, lacked the required indication of a risk of irreparable prejudice necessary for appealing a decision refusing suspension, and did not properly contest the lower court's rationale that the criminal proceedings were unrelated to the current civil case or its parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 126 CPC, Art. 124 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Dismissed for Inadmissibility in Refusal to Suspend Civil Proceedings Pending Criminal Investigation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was insufficiently reasoned, failed to specify clear requests, lacked the required indication of a risk of irreparable prejudice necessary for appealing a decision refusing suspension, and did not properly contest the lower court's rationale that the criminal proceedings were unrelated to the current civil case or its parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section as providing the rule for appealability of the decision on the suspension request, which is the subject of the main ruling.
Cited in the reasoning section as providing the rule for appealability of the decision on the suspension request, which is the subject of the main ruling.
Cited in the reasoning section to establish that the decision on suspension is appealable to the Third Civil Chamber of the Court of Appeal.
Cited in the reasoning section concerning the inadmissibility of new conclusions or evidence in the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for the appeal to be written and motivated.
Cited in the reasoning section when discussing the grounds for appeal (erroneous application of law).
Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal when a risk of hardly repairable prejudice exists.
Cited in the reasoning section regarding the nature of the decision on suspension and the appeal remedy available against it.
Cited in the 'Legal remedies' section as the limit for the appeal to the Federal Tribunal.
Implicitly referenced in the final order (Point 3) regarding the non-imposition of procedural costs ('Non si prelevano spese processuali'). Although 'Art. 66 al. 1 LTF' is the standard basis for imposing costs, its opposite is implied when costs are waived. However, since no cost article is explicitly cited in the dispositive orders 1-4, this reference is excluded based on strict adherence to the rule.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.146 13.2021.147 · Lugano 1 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art.48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
18 agosto 2021 da
CO 1 rappr. dallo RA 2 contro RE 1 rappr. da RA 1
e ora sul reclamo 4 dicembre 2021 di RE 1 contro la decisione 24 novembre 2021 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di sospensione del procedimento;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 18 agosto 2021 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di fr. 70'000.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione da essa interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
B. Con istanza 12 novembre 2021 la convenuta ha chiesto la sospensione del procedimento adducendo l’esistenza di un procedimento penale nei confronti dell’attore per il sospetto di falsificazione di documenti.
Con osservazioni 22 novembre 2021 l’attore si è opposto alla sospensione.
C. Con decisione 24 novembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e ha disposto la continuazione dello scambio delle memorie scritte assegnando alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per inoltrare la risposta di causa. Ha pure invitato la convenuta a farsi rappresentare in causa da un rappresentante professionale.
D. Con reclamo 4 dicembre 2021 RE 1 dichiara di fare reclamo.
Il gravame non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.
319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 24 novembre 2021 è pervenuta alla reclamante il 26 novembre 2021, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 4 dicembre 2021, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. In sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il documento allegato al reclamo (Verfügung OG ZH) va estromesso dagli atti.
3. Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere delle precise domande di causa. La richiesta che “l’ordine dev’essere annullato e mi dovrebbe essere concesso il patrocinio gratuito. Le scadenze sono da correggere” non è sufficientemente chiara e di conseguenza già per questo motivo il gravame è inammissibile. Comunque sia, il gravame sarebbe inammissibile anche per altri motivi, che saranno esposti qui di seguito.
4. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e laccertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
4.1 L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.2 La reclamante sostiene che nel procedimento CM.2021.201 (incarto della procedura di conciliazione che ha preceduto la causa di cui trattasi) “… c’è la minaccia di uno svantaggio che non può essere facilmente rimediato”. Essa non indica tuttavia in cosa questo svantaggio consiste.
In mancanza di una premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile.
5. Peraltro, il primo giudice ha indicato il motivo per cui non ha sospeso il procedimento, rilevando in particolare che il procedimento penale invocato dalla convenuta a sostegno della domanda di sospensione “vedeva … coinvolti soggetti diversi dalle parti in causa e riguardava circostanze di fatto estranee alla presente causa”. Con questa motivazione la reclamante neppure si confronta e non è quindi possibile capire per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Non sufficientemente motivato, il reclamo è inammissibile anche per questo motivo.
6. Nella misura in cui la reclamante sostiene che “le scadenze sono da correggere”, si rileva che un’eventuale richiesta di proroga del termine ha dapprima da essere sottoposta al Pretore.
7. La reclamante postula di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Nella misura in cui la richiesta riguardasse la procedura di reclamo, la domanda sarebbe da respingere, il gravame difettando fin dall’inizio della possibilità di esito favorevole. La stessa diviene comunque priva d’oggetto ritenuto che, eccezionalmente, si ritiene di dover prescindere dal prelevare spese. Nella misura invece in cui il gratuito patrocinio fosse chiesto per il procedimento avanti il Pretore, la richiesta formulata in questa sede sarebbe inammissibile e dovrà, se del caso essere sottoposta al giudice di prima istanza.
8. Da ultimo pare opportuno rammentare che il Pretore aveva invitato la convenuta a farsi patrocinare in causa da un rappresentante professionale. L’invito viene rinnovato, ciò considerato che le carenze riscontrate nel reclamo indiziano una scarsa conoscenza della procedura e della lingua italiana da parte dell’attuale rappresentante RA 1.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 dicembre 2021 di RE
1 è inammissibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 4 dicembre 2021 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 70'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.