Appeal Regarding Denial of Free Legal Aid Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, whose initial request to correct her civil status records to "unmarried" was granted by the lower court, successfully appealed the court's simultaneous denial of her request for free legal aid. The appellate court found that the lower court erred in fact by overlooking documentation proving the appellant was indigent, as she was receiving emergency social assistance for herself and her child while awaiting a decision on her asylum appeal. Consequently, the appellate court overturned the denial, granted the appellant free legal aid for the first instance proceedings (including assigning her counsel), shifted the procedural costs of the first instance to the State, approved a reduced amount of her lawyer's fees, and ordered the State to cover the appeal costs and compensate the appellant for her successful appeal work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 42 CC, Art. 121 CPC, Art. 319 lett. b cifra, Art. 248 lett. a CPC, Art. 119 cpv. 3 prima; Appeal Regarding Denial of Free Legal Aid Granted: The appellate court found that the lower court erred in fact by overlooking documentation proving the appellant was indigent, as she was receiving emergency social assistance for herself and her child while awaiting a decision on her asylum appeal. Consequently, the appellate court overturned the denial, granted the appellant free legal aid for the first instance proceedings (including assigning her counsel), shifted the procedural costs of the first instance to the State, approved a reduced amount of her lawyer's fees, and ordered the State to cover the appeal costs and compensate the appellant for her successful appeal work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appellant was granted legal aid (gratuito patrocinio) based on this article, as the lower court's denial was deemed incorrect.
Used to order that the procedural costs for the appeal be borne by the State of Ticino because the State was unsuccessful in the appeal judgment.
Cited in context when explaining that the appeal procedure concerning the refusal of legal aid is not free of charge.
Used to determine the amount of the procedural costs for the appeal proceeding.
Used to determine the amount of the justice fee (tassa di giustizia) for the decision on the appeal.
Used to determine the amount of the legal fees (ripetibili) awarded to the successful appellant.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.145 · Lugano 1 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2021.3658 (rettifica/accertamento
dati dei registri di stato civile, art. 42 CC/249 lett. a cifra 4 CPC) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 18 agosto 2021 da
RE 1 PI 1 entrambi patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30 novembre 2021 di RE 1 contro la decisione con cui, fra l’altro, il Pretore le ha negato il gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1, nata in Eritrea, è giunta in Svizzera dall’Italia il 30 gennaio 2020 e ha presentato richiesta d’asilo. Il 12 settembre 2020, a Lugano, ha dato alla luce __________. Il 4 dicembre 2020 PI 1, cittadino eritreo in Svizzera dal 1° luglio 2015 e, quale rifugiato, titolare di un permesso di soggiorno B, si è rivolto al Servizio circondariale dello stato civile di Lugano per procedere alla dichiarazione di riconoscimento paterno di __________.
B. Con unica istanza 18 agosto 2021, introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, RE
1 e PI 1 hanno chiesto di ordinare all’Ufficio di stato civile del circondario di Lugano la rettifica dell’iscrizione relativa allo stato civile di RE 1 da “non accertata” in “nubile” e la rettifica dell’iscrizione relativa allo stato civile di PI 1 da “non accertata” in “celibe”. Gli istanti hanno inoltre chiesto la concessione del gratuito patrocinio inclusa la nomina a loro patrocinatore dell’avv. PA 1, __________. Con le sue osservazioni 25 agosto 2021 l’Ufficio dello Stato civile di Bellinzona ha proposto di accogliere la richiesta di RE 1 e respingere quella di PI 1.
C. L’udienza si è tenuta il 2 novembre 2021. Il Pretore aggiunto ha dapprima raccolto la deposizione di RE
1 e assegnato un termine per trasmettere la nota d’onorario del patrocinatore. In punto a PI 1 ha invece preso atto del ritiro dell’istanza, stralciato dai ruoli la causa per desistenza e dichiarato priva d’interesse la sua istanza di gratuito patrocinio.
D. Con sentenza 24 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di RE 1 e fatto ordine all’Ufficio di stato civile di procedere all’iscrizione del cognome da nubile “RE 1” e dello stato civile “nubile” (dispositivo n. 1 e 2). Ha quindi respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e posto a suo carico le spese processuali di fr. 100.– (dispositivo n. 3 e 4).
E. Con reclamo 30 novembre 2021 RE 1 chiede, in riforma dei dispositivi n. 3 e 4, di riconoscerle il gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, di riconoscere integralmente la nota d’onorario di fr. 1'556.30 e di porre a carico dello Stato le spese processuali di fr. 100.–.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 25 novembre 2021. In quanto spedito il 30 novembre 2021, il reclamo risulta pertanto tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
1.2 Trattato in procedura sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n.
15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).
4. Il Pretore aggiunto ha evidenziato che nel corso dell’udienza 2 novembre 2021 la reclamante aveva dichiarato “di non esercitare alcuna attività lavorativa, di vivere grazie a prestazioni assistenziali e di abitare a Lucerna in un campo asilanti unitamente alla figlia __________”. A mente del primo giudice l’interessata non aveva tuttavia prodotto “alcun documento attestante la sua asserita situazione finanziaria”, motivo per cui la sua istanza di gratuito patrocinio non poteva essere accolta.
5. La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti e una conseguente applicazione errata del diritto, contestando che la sua situazione finanziaria non sia stata provata. Precisa di avere prodotto con lo scritto 15 settembre 2021 la dichiarazione con cui il “*Sozial Dienst*” della Città di Lucerna attestava che lei e la figlia erano a carico della medesima città in quanto, respinta la sua richiesta d’asilo, aveva interposto ricorso contro l’espulsione dalla Svizzera ed era in attesa di giudizio.
5.1 Ora, l’elenco dei documenti trasmessi alla Pretura con lo scritto 15 settembre 2021 indica in effetti anche la “dichiarazione del *Sozial Dienst* della Città di Lucerna per la Signora RE 1”. Il medesimo scritto 15 settembre 2021 precisa inoltre che “la Signora RE 1 non ha redditi né spese, essendo totalmente a carico della Confederazione”, che “la signora RE 1 non ha conti a lei intestati”, che “la Signora RE 1 non è soggetto fiscale svizzero, non avendo alcuno *status* riconosciuto, al momento attuale”. Premesso che i relativi documenti risultano acquisiti agli atti e rubricati quali doc. H-O (ordinanza 17 settembre 2021), è pur vero che oggettivamene della citata dichiarazione non vi è traccia nel relativo fascicolo “documenti: attore”.
5.2 Nondimeno, a fronte dell’istanza di rettifica, il Pretore aggiunto ha interpellato l’Ufficio dello Stato civile di Bellinzona sollecitando una sua presa di posizione con contestuale trasmissione della documentazione in suo possesso e riferita agli istanti (ordinanza 19 agosto 2021). Il memoriale è seguito il 25 agosto 2021 e fra i documenti compiegati figura appunto la “dichiarazione del *Sozial Dienst* della Città di Lucerna” (act. II pag. 3 in basso e allegato 5 9° foglio). La stessa, datata 26 aprile 2021, è designata quale “*Bestätigung über den Bezug von Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber*” e a firma del servizio di coordinamento soccorso d’emergenza/asilo (“*Koordination Nothilfe/Asyl*”). In particolare essa conferma che “*Frau RE 1 und ihr Kind __________ (geb. 12.09.2020) seit dem 09.11.2020 durch die Stadt Luzern, Soziale Dienste aus öffentlichen Mitteln im Rahmen der Nothilfe für abgewiesene Asylbewerber unterstützt wird*”, precisando che “*mit der Nothilfe erhält Frau RE 1 für sich und ihr Kind neben einer Wohngelegenheit, der Deckung der medizinischen Kosten und Kleidergutscheinen, Fr. 153.00 pro Woche für Nahrungsmittel und Körperpflege*”. Trattasi in particolare di prestazioni assistenziali (cfr. Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [RS 142.312]), che, in quanto tali, sono di regola costitutive di un palese stato d’indigenza (sentenza TF 2C_448/2017 24 ottobre 2017 consid. 4.5, 5A_327/2017 2 agosto 2017 consid. 3.1; Jent-Sørensen, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 16 ad art. 117).
5.3 Sicché, nelle circostanze così descritte, lo stato d’indigenza non può certo dirsi non provato. La diversa conclusione del Pretore aggiunto, senz’altro frutto di una evidente svista, è pertanto costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di una conseguente applicazione errata del diritto. Fondato il reclamo merita di essere accolto.
Pacifico per il resto il presupposto di esito favorevole dell’istanza di rettifica giudiziale di stato civile e cognome da nubile, tant’è che è stata in definitiva accolta dal Pretore aggiunto. A fronte di tutto ciò, nulla osta più a che RE 1 sia ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di primo grado, inclusa la nomina dell’avv. PA 1 a suo gratuito patrocinatore con relativa riforma del dispositivo n. 3. L’esito del giudizio odierno comporta, giocoforza, anche la riforma del dispositivo n. 4 nel senso che le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dello Stato.
6. Con il gravame la reclamante chiede di procedere nel contempo alla tassazione della nota d’onorario del suo legale, già prodotta innanzi al Pretore aggiunto e che quantifica la remunerazione delle sue prestazioni in complessivi fr. 1'556.30 da riconoscere integralmente.
6.1 Ora, richiamato il principio del doppio grado di giurisdizione, l’incarto andrebbe retrocesso al Pretore aggiunto affinché si determini sulla congruità dell’importo così rivendicato. Va nondimeno rilevato che la nota professionale su esplicito invito del primo giudice (verbale, pag. 3) è già agli atti. A fronte poi del contenuto importo in discussione, alla resa dei conti l’operazione sarebbe esageratamente sproporzionata e dispendiosa. Tenuto conto delle particolarità del caso specifico, questa Camera ritiene di disporre di sufficienti elementi per determinarsi in questa sede, così da poter soprassedere in via eccezionale al citato rinvio.
6.2 La nota professionale quantifica una pretesa complessiva di fr. 1'414.80 di onorario (7 ore e 50 minuti) oltre a fr. 141.50 di spese (10% di fr. 1'414.80: cfr. art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007). In punto al dispendio di tempo risulta invero ingiustificato quello esposto il 14 settembre 2021 per la “redazione fabbisogno” di PI 1 (fr. 45.–), la cui domanda di gratuito patrocinio è stata dichiarata priva d’interesse avendo egli ritirato l’istanza di rettifica che lo riguardava (sopra, consid. C). Vale poi alla stregua di un atto di mera cancelleria quello indicato per la lettera alla Pretura del 21 settembre 2021 (fr. 30.60), che si limita a completare quella del giorno prima 20 settembre 2021 (già conteggiato in fr. 45.–). Esula infine dall’attività di patrocinio legale anche l’invio il
9 novembre 2021 della nota d’onorario alla Pretura (fr. 30.60). Stralciate queste prestazioni (complessivi fr. 106.20) la parcella legale va quindi approvata nel senso di un onorario riconoscibile di fr. 1'308.60 oltre fr.
130.90 di spese (10% di fr. 1'308.60). Non si giustifica il computo di una voce di costo a titolo di IVA al 7.7% in quanto la nota professionale non comprova un prelievo in tal senso.
7. La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Un’indennità di fr. 700.– remunera 2 ore e mezza di lavoro (art. 12 Rtar) senz’altro congrue per la presentazione del reclamo, che in sostanza concretizza in una sola pagina l’unica pertinente censura.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo 30 novembre 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 e n. 4 della decisione 24 novembre 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6 (inc. n. SO.2021.3658) sono così riformati:
“3. L’istanza di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, __________, è accolta.
§. RE 1 è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
§§. A favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:
- onorario fr. 1'308.60
- spese (10% su fr. 1'308.60) fr. 130.90
- Totale fr. 1'439.50
4. Le spese processuali di fr. 100.– sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.”
2. Le spese processuali per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’Incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 2 LTF e art. 90 cpv. 3 OSC) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.