Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2021.14 • TRAC TI 13.2021.14 Generato dall'IA

Condominium Fee Dispute: Appealability of Evidentiary Ruling

Numero d'incarto 13.2021.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a dispute where one party sought payment of condominium fees, the appellant contested a lower court's order regarding the admission of evidence, specifically requesting reconsideration of all evidence offered by the appellant. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, as a decision on evidence is typically an interlocutory procedural ruling not expressly subject to appeal under the relevant code, the appellant failed to substantiate the requisite risk of a prejudice that would be difficult to remedy, which is necessary for admissibility under the specified statute governing such appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Condominium Fee Dispute: Appealability of Evidentiary Ruling: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, as a decision on evidence is typically an interlocutory procedural ruling not expressly subject to appeal under the relevant code, the appellant failed to substantiate the requisite risk of a prejudice that would be difficult to remedy, which is necessary for admissibility under the specified statute governing such appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità di decisioni incidentali ordinanze probatorie pagamento dell'emolumento oggetto della lite proprietà per piani eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48b lett. a cifra 2 LOG

This procedural rule justifies the decision being rendered by the Court in its composition of a single judge.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article justifies the order placing the court costs on the appellant, who lost the case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2021.14 · Lugano 2 giugno 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.435 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 dicembre 2019 da

CO 1 rappr. da RA 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

RE 1 e __________

e ora sul reclamo 22 febbraio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 febbraio 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 11 dicembre 2019 la CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e __________ al pagamento di fr. 28'895.- oltre accessori a titolo di contributi condominiali.

Al dibattimento 2 giugno 2020 i convenuti hanno esposto ciascuno le proprie obiezioni.

B. Con ordinanza 18 febbraio 2021 il Pretore ha deciso in merito alle prove, ammettendo il teste __________ e respingendo tutte le altre prove.

C. Con reclamo 22 febbraio 2021 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che sia fatto ordine al Pretore di chinarsi nuovamente sulle prove da lui offerte.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 19 febbraio 2021. Rimesso alla posta il 22 febbraio 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3 Nel caso in esame il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

4. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 22 febbraio 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 22 febbraio 2021 alle altre parti):

- ; - ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).