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13.2021.135 • TRAC TI 13.2021.135 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Appealable Order

Numero d'incarto 13.2021.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a civil matter where one party sought payment of a claimed debt, the defendant filed an appeal against a lower court decision, but the appellate court determined that the lower court had never actually issued a formal, appealable decision after the final arguments, as the record only showed the plaintiff's affirmations and noted the judge would rule later. Consequently, the appellate court found the appeal inadmissible because there was no concrete decision to challenge, leading to the appeal being dismissed and costs imposed on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 48b cpv. 1 lett. a cifra, Art. 93 LTF, Art. 119 LTF, art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG, art. 66 cpv. 1 LOG; Appeal Dismissed for Lack of Appealable Order: Consequently, the appellate court found the appeal inadmissible because there was no concrete decision to challenge, leading to the appeal being dismissed and costs imposed on the appellant.

Parole chiave

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ordine di pagamento impugnabilità della decisione di rinvio opposizione tardiva decreto di non luogo a procedere sentenza civile titolo esecutivo per i crediti non contestati Reclamo inammissibile per difetto di una decisione impugnabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

The appeal was decided by a single judge because it was manifestly inadmissible.

art. 66 cpv. 1 LOG

The costs of the present judgment were imposed on the appellant (implied by the imposition of costs in order 2, referencing the general cost rule).

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.135 · Lugano 4 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.93 della Pretura di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 marzo 2021 da

CO 1 rappr. da: RA 1 contro

RE 1

e ora sul reclamo 29 ottobre 2021 di RE 1;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con petizione 15 marzo 2021 CO

1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'500.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;

che al dibattimento del 21 giugno 2021 è comparso unicamente l’attore;

che, esperita l’istruttoria, il Pretore ha citato le parti al dibattimento delle arringhe finali, dov’è comparso unicamente l’attore, il quale ha confermato le proprie domande di causa;

che con reclamo 29 ottobre 2021 il convenuto chiede che “la decisione della spettabile Pretura di Lugano-Sezione 1 del 15 ottobre 2021 è annullata”, e allega il “verbale dibattimento finale” del 15 ottobre 2021;

che il verbale d’udienza in questione si limita a riportare le richieste dell’attore e indica chiaramente che “il Pretore aggiunto deciderà”;

che non risulta per contro alcuna decisione a verbale;

che, di conseguenza, mancando una decisione impugnabile, il reclamo è inammissibile;

che, manifestamente inammissibile, il gravame viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 29 ottobre 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 29 ottobre 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 7’500.- contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).