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13.2021.13 • TRAC TI 13.2021.13 Generato dall'IA

Divorce Appeal: Inadmissibility of Appeal Against Order Canceling Psychologist Hearing

Numero d'incarto 13.2021.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding where one party appealed a lower court's order canceling the hearing of a psychologist, the appellate court declared the appeal inadmissible because, as an appeal against an order concerning evidence where the law does not explicitly allow for appeal, the appellant failed to demonstrate the risk of a prejudice that would be difficult to repair, which is a necessary condition for admissibility in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Divorce Appeal: Inadmissibility of Appeal Against Order Canceling Psychologist Hearing: La decisione con cui il Pretore ha annullato l’audizione della psicologa dr. __________ è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

Parole chiave

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causa di divorzio audizione delle parti impugnabilità di decisioni incidentali misura di allontanamento sospensione del diritto di visita abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for appeal limitations to the Federal Tribunal against this decision.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing procedural costs on the losing appellant in order 2.

art. 322 CPC

Mentioned in order 4 regarding the procedure of notification to the counterparty, although the main ground for inadmissibility was established earlier.

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (Point 1) as the general procedural basis for appealing the challenged decision, which implicitly supports the procedural context leading to the final ruling.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning (Point 1) as the basis for the appeal's jurisdiction to the Third Civil Chamber.

art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Cited in order 5 to justify the decision being rendered by a single judge due to the manifest inadmissibility of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.13 · Lugano 2 giugno 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2016.22 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa petizione 6 febbraio 2016 da

RE 1 patrocinata dall’ __________ contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 10 febbraio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 25 gennaio 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 6 febbraio 2016 AO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Con risposta 5 marzo 2018 il convenuto ha anch’esso chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

B. Con ordinanza 25 gennaio 2021 il Pretore, constatata la rinuncia di CO 1 all’audizione della dr. __________, ha annullato la relativa udienza.

C. Con “istanza di opposizione” 10 febbraio 2021 - inviato alla Pretura che l’ha trasmesso per competenza a Tribunale d’appello - RE 1 chiede “che l’audizione della psicologa __________ venga mantenuta”.

Con istanza 11 marzo 2021 RE

1 ha chiesto che al reclamo sia conferito effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha annullato l’audizione della psicologa dr. __________ è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 5 febbraio 2021. Rimesso alla posta il 10 febbraio 2021, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro, contenere precise domande di causa. In concreto, la reclamante manifesta di essere contraria alla decisione impugnata e chiede l’audizione della psicologa __________. Essa ne chiede quindi la riforma nel senso del suo annullamento e dell’assunzione della prova. Seppure al limite dell’ammissibilità, da questo punto di vista il reclamo è quindi ricevibile.

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

3.2 La reclamante neppure accenna a un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese processuali dell’odierno giudizio, fissate in fr. 100.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

5. Manifestamente inammissibile, il gravame, che non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322 CPC) può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

6. La presente decisione rende privo d’oggetto la domanda di conferire effetto sospensivo al gravame. La domanda sarebbe comunque stata da respingere, quella impugnata essendo una decisione negativa.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 febbraio 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 10 febbraio 2021 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.