Appellant v. Respondent (Conciliation Absence and Appeal Inadmissibility)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant initiated a conciliation procedure seeking payment of at least a specified sum, but was absent from the conciliation hearing after the lower court had returned their request for legal aid to seek completion, specifically requiring a certificate for judicial assistance from the municipality. The lower court consequently dismissed the case due to the unjustified absence, which the appellant challenged, arguing the lower court improperly required the certificate for the conciliation attempt. The appellate court deemed the appeal inadmissible because it failed to adequately address the lower court's primary reasoning—the unjustified absence—instead focusing only on the procedural requirement for the legal aid certificate, and further found the appeal manifestly unfounded, thus rejecting the request for legal aid in the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 206 CPC, Art. 319 CPC, Art. 321 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 206 cpv. 1 CPC; Appellant v. Respondent (Conciliation Absence and Appeal Inadmissibility): The lower court consequently dismissed the case due to the unjustified absence, which the appellant challenged, arguing the lower court improperly required the certificate for the conciliation attempt. The appellate court deemed the appeal inadmissible because it failed to adequately address the lower court's primary reasoning—the unjustified absence—instead focusing only on the procedural requirement for the legal aid certificate, and further found the appeal manifestly unfounded, thus rejecting the request for legal aid in the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning, this article justifies the initial dismissal of the procedure by the Justice of the Peace.
Cited in the reasoning to establish that the decision to strike the conciliation procedure is appealable.
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Cited in the reasoning regarding the non-notification of the appeal to the opposing party.
Cited in the reasoning to justify the decision being made by a single judge.
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Cited in the reasoning to establish the range for the court fee in appeal decisions.
Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section on legal remedies regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section on legal remedies regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals jointly.
Imposed court costs on the appellant as the losing party.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.129 13.2021.130 · Lugano 22 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 17/2021/t della Giudicatura di pace di Agno promossa con istanza di conciliazione 31 agosto 2021 da
RE 1 contro CO 1
e ora sul reclamo 21 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione di stralcio 11 ottobre 2021;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 31 agosto 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento di “almeno” fr. 3'528.-.
B. Ricevuta la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 250.-, RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Con atto 16 settembre 2021 il Giudice di pace ha ritornato all’istante la richiesta di gratuito patrocinio, chiedendole di completare la medesima segnatamente con il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune.
C. All’udienza di conciliazione 7 ottobre 2021 è comparsa solo la parte convenuta.
Con decisione 11 ottobre 2021 il Giudice di pace, constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione, ha stralciato la procedura dai ruoli in applicazione dell’art. 206 CPC.
D. Con reclamo 21 ottobre 2021 RE 1 s’aggrava contro la decisione di stralcio, chiedendone l’annullamento, contestando che il primo giudice potesse chiedere il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “… in quanto destinata alla procedura giudiziaria e non per il tentativo conciliatorio”. Essa postula di esser posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Giudice di pace ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione è impugnabile con reclamo (art. 319 CPC) nel termine di trenta giorni (art. 321 CPC).
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante al più presto il giorno successivo. Rimesso alla posta il 21 ottobre 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Il reclamo dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo è sufficientemente motivato quando dallo stesso si comprende per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Il reclamante deve confrontarsi con le motivazioni della sentenza e indicare in cosa consisterebbe l’errore del primo giudice.
2.1 Il Giudice di pace, constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione, ha stralciato la procedura dai ruoli. Con questa motivazione la reclamante neppure si confronta, limitandosi a contestare che il primo giudice potesse chiederle di produrre il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Il reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi inammissibile.
2.2 Va ancora rilevato che il primo giudice ha stralciato l’istanza in ragione dell’assenza dell’istante all’udienza di conciliazione, ciò che è conforme all’art. 206 cpv. 1 CPC. Le doglianze della reclamante circa la richiesta del certificato municipale appaiono quindi d’acchito irrilevanti.
3. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
4. La domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è da respingere, ciò considerato che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente infondato e quindi privo di possibilità di esito favorevole.
5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 21 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
4. Notificazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).