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13.2021.120 • TRAC TI 13.2021.120 Generato dall'IA

Appeal Against Full Taxation of Legal Aid Lawyer's Fees Dismissed for Insufficient Reasoning

Numero d'incarto 13.2021.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant contested the full taxation of their lawyer's professional fee following a successful conciliation hearing in a maintenance matter, where the appellant had been granted legal aid. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was insufficiently reasoned, failing to specify how the lower court's decision regarding the fees—which were calculated based on time spent at the legally established hourly rate—was erroneous in fact or law. The court also noted that the fee amount appeared reasonable based on the documented work and that the obligation to potentially reimburse the state for legal aid costs remains valid upon any subsequent change in the appellant's economic situation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Il reclamo deve essere scritto e motivato e indicare in cosa consiste lo sbaglio del giudice

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di gratuito patrocinio onorario diritto economico aiuti concessi dagli Stati dovere statale udienza di conciliazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 321 CPC

The appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation, as required by this article.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG

Cited as the procedural basis for the Chamber to decide the appeal in a single-judge composition.

art. 106 CPC

Cited as the general basis for allocating legal costs to the losing party (the appellant).

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.120 · Lugano 22 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2021.6 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di conciliazione 12 aprile 2021 da

RE 1 contro TERZ 1

e ora sul reclamo 14 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 11 ottobre 2021 con cui il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale 5 ottobre 2021 dell’avv. PA 1;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di conciliazione 12 aprile 2021 RE 1 ha chiesto che sia fatto obbligo a TERZ 1 di versarle un contributo di mantenimento mensile di fr. 500.-. Essa ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

All’udienza di conciliazione 24 giugno 2021 le parti hanno convenuto il versamento di un contributo mensile di fr. 100.-. La procedura è quindi stata stralciata dai ruoli e l’istante posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 1.

B. L’avv. PA 1 ha trasmesso alla Pretura, in data 5 ottobre 2021, la nota professionale inerente le prestazioni svolte a favore dell’istante, esponendo una retribuzione complessiva di fr. 1'983.20, di cui fr. 1'674.- di onorario, fr. 167.40 di spese e fr. 141.80 di IVA.

Con decisione 11 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota, riconoscendola integralmente.

C. Con reclamo 14 ottobre 2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione.

Non sono state raccolte osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Richiamata la procedura sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.

Poiché la decisione impugnata è stata notificata l’11 ottobre 2021 il reclamo, rimesso alla posta il 14 ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. La reclamante, esposte le sue doglianze, così conclude il reclamo: “Aspetto un vostro riscontro e vi allego tutti i documenti in merito”.

4. Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle domande di causa. Dal reclamo si deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spettava quindi alla reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Tuttavia, RE 1 non si confronta con la decisione impugnata, segnatamente non è dato di comprendere per quale motivo questa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente motivato è quindi inammissibile.

5. Comunque sia, non è ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei

fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice. Va qui rilevato che, giusta l’art. 4 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG), al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. L’art. 4 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) dispone poi che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora. In concreto il Pretore aggiunto ha riconosciuto integralmente la nota d’onorario, nella quale sono indicate nel complesso 9 ore e mezza di lavoro che, stanti le attività svolte, a un esame sommario e in mancanza di specifiche contestazioni non paiono eccessive.

Per quanto concerne poi l’obbligo di rifusione, lo stesso è esplicitamente previsto negli art. 123 CPC e art. 6 LAG, in virtù del quale la persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.

6. In applicazione dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico della reclamante, soccombente. Eccezionalmente si prescinde tuttavia dal prelevarle.

7. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2021 di RE

1 è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali

3. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 1'983.20, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).