Waiver of Court Costs Denied Due to Insufficient Proof of Permanent Indigence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party requested the waiver of court costs previously imposed after their appeal against a denial of legal aid was dismissed, but the court rejected the request because a waiver under the relevant civil procedure article requires proof of a permanent, strict state of indigence where financial prospects offer no improvement over the ten-year prescription period, and the mere current precarious economic condition, especially following a prior unsuccessful attempt to secure aid, was insufficient to establish this long-term incapacity to pay. Although the request for the waiver was ultimately denied, the court exceptionally waived the collection of costs for the current procedure itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 112 CPC, Art. 123 CPC, Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF; Waiver of Court Costs Denied Due to Insufficient Proof of Permanent Indigence: Although the request for the waiver was ultimately denied, the court exceptionally waived the collection of costs for the current procedure itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe Chamber decided the request as a single judge based on this procedural rule.
This article governs the possibility of granting the remission of procedural costs, which was the main subject of the rejected request.
Testo completo
Incarto n. 13.2021.101 · Lugano 19 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 28 giugno 2021 di
IS 1 patrocinato dall’ PA 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all’inc. n. 13.2020.93, emessa il 15 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 15 gennaio 2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo 26 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 24 luglio 2020 con cui il Pretore aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (inc. n. OR.2020.3 della Pretura di Locarno-Città);
che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di fr. 300.–;
che in data 28 giugno 2021, inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che l’UIPA ha trasmesso la richiesta a questa Camera;
che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;
che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;
che il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112);
che il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio
– assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;
che la domanda di condono di IS 1 non è stata motivata, ma verosimilmente fonda sulle sue attuali asseritamente precarie condizioni economiche;
che va ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 15 gennaio 2021 – è stata respinta per tardività dell’impugnativa, ritenuto comunque che anche nel merito il gravame sarebbe stato respinto per carente motivazione (sentenza III CCA 15 gennaio 2021, inc. 13.2020.93/96), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali;
che il solo fatto che IS 1 possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a lungo termine;
che, in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da respingere;
che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda 28 giugno 2021 di IS
1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 15 gennaio 2021 della III CCA è respinta.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
- ;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).