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13.2021.10 • TRAC TI 13.2021.10 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Struck Legal Aid Request and Denial of Legal Aid for Appeal

Numero d'incarto 13.2021.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision which struck its request for legal aid from the docket, claiming there was no withdrawal from the request, but the appellate court found the appeal inadmissible because challenging the existence of a withdrawal leading to the striking of a case can only be done via a request for revision, not an appeal against the striking order itself, and furthermore, the request for legal aid for the appeal was denied as the appeal lacked a prospect of favorable outcome.

Regesto Legislator

Ufficiale

L'esistenza di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine di uno stralcio può essere contestata solo con domanda di revisione, indipendentemente dalla natura del vizio (materiale o processuale) censurato

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del gratuito patrocinio legittimazione a ricorrere capacità civile limitata ricorso per carenza assistenza giudiziaria in materia civile interesse ad agire

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 117 lett. b. CPC

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked favorable prospects of success.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose court costs on the appellant following the unsuccessful appeal.

art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG

Cited as the procedural basis for handling the appeal in a summary procedure before a single judge.

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Testo completo

Incarto n. 13.2021.10 13.2021.11 · Lugano 4 giugno 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.131 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in data 21 marzo 2019 (domanda di divorzio comune con accordo completo) da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

e

RE 2

e ora sul reclamo 3 febbraio 2021 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2021 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con richiesta comune 21 marzo 2019 RE 1 e RE 2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e l’omologazione della convenzione sugli effetti accessori.

Con istanza 20 maggio 2020 RE 1 ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e la nomina dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore.

Al dibattimento del 16 giugno 2020 RE 2 ha anch’egli postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Con sentenza 26 gennaio 2021 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la convenzione sugli effetti accessori, ha accolto le istanze di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo pto 4), e di RE 2 (dispositivo pto 5), ponendo le spese di fr. 2400.- a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno (dispositivo pto 6) e per essi - al beneficio del gratuito patrocinio - a carico dello Stato, compensate le ripetibili.

C. In data 28 gennaio 2021 l’avv. PA 1 ha inviato alla Pretura la sua nota d’onorario per le prestazioni a favore di RE 1, per complessivi fr. 3002.40.

Con decisione 29 gennaio 2021 il Pretore ha stralciato per desistenza l’istanza di RE 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1.

D. Con reclamo 3 febbraio 2021 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di stralcio e la tassazione della nota d’onorario 28 gennaio 2021 dell’avv. PA 1. Essa chiede pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Considerato

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

L’esistenza di un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio di una causa può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale

- censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).

2. Nel caso di cui trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e le ripetibili ma la decisione di stralcio come tale, contestando che vi sia stata desistenza da parte sua. La contestazione dell’esistenza di una desistenza può però unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. L’erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto stesso non è suscettibile di fondare una competenza che il CPC non prevede. Il reclamo è quindi inammissibile.

3. La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b. CPC).

4. La procedura di reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e

14 LTG (ovvero una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

5. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo è inammissibile.

2. L’istanza di gratuito patrocinio 3 febbraio 2021 di RE 1 è respinta.

3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).