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13.2020.8 • TRAC TI 13.2020.8 Generato dall'IA

Labor Dispute: Recusal Motion Dismissed on Appeal Procedural Grounds

Numero d'incarto 13.2020.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an ongoing labor dispute where one party sought damages for wrongful termination and the opposing party had successfully requested a security deposit, the challenging party simultaneously filed an appeal against the security deposit order and a motion to recuse the presiding lower court judge based on alleged prejudicial conduct. The appellate court dismissed the motion for recusal as inadmissible because, according to the relevant statute, such motions against a judge must be submitted to the adjacent lower court for decision, not to the appellate chamber, resulting in the applicant bearing the resulting court costs.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 49 cpv. 1 CPC, Art. 37 cpv. 5 LOG, Art. 36 cpv. 3 lett. d LOG, Art. 14 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Labor Dispute: Recusal Motion Dismissed on Appeal Procedural Grounds: The appellate court dismissed the motion for recusal as inadmissible because, according to the relevant statute, such motions against a judge must be submitted to the adjacent lower court for decision, not to the appellate chamber, resulting in the applicant bearing the resulting court costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione controversie di lavoro decisioni incidentali revoca disciplinare azione legale a scopo intimidatorio procedura di sfratto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the losing party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.8 · Lugano 12 marzo 2020/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.32 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 novembre 2018 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

CO 1 patrocinata da PA 2

e ora sull’istanza 30 gennaio 2020 di RE 1 chiedente la ricusazione del Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: che con petizione 2 novembre 2018 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 167'952.70 oltre accessori a titolo di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro venuto meno a seguito del suo licenziamento abusivo da parte del datore di lavoro;

che con risposta 31 gennaio 2019 la convenuta si è opposta alla petizione;

che con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande di causa;

che con istanza 20 marzo 2019 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine a RE 1 di prestare una cauzione processuale di almeno fr. 15'115.75;

che con atto

8 aprile 2019 l’attore ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione;

che con decisione 15 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di cauzione e fatto ordine a RE 1 di prestare una cauzione processuale di fr. 11'700.-, da versare in tre rate mensili;

che con reclamo 30 gennaio 2020 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia annullata;

che con il medesimo atto egli ricusa il Pretore aggiunto Adriano Bernasconi, al quale rimprovera una serie di comportamenti, a suo dire pregiudizievoli, nei suoi confronti;

considerato

in diritto: che la parte che intende ricusare una persona operante in seno a un’autorità giudiziaria deve presentare all’autorità competente la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 49 cpv. 1 CPC);

che l’autorità competente è designata dall’art. 37 cpv. 5 LOG il quale dispone che le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore;

che nel caso specifico, RE 1avrebbe quindi dovuto presentare la domanda di ricusazione alla pretura viciniore, ovvero in concreto al Pretore di Riviera (art. 36 cpv. 3 lett. d LOG]);

che la richiesta in esame risulta quindi irricevibile perché non rientra nella competenza della Camera;

che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone invece problema di ripetibili, la parte convenuta non avendo dovuto presentare osservazioni;

per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona è inammissibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 92 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).