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13.2020.75 • TRAC TI 13.2020.75 Generato dall'IA

Spousal Evaluation Denial Not Immediately Appealable Absent Irreparable Prejudice

Numero d'incarto 13.2020.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding where one party appealed a lower court's decision to reject a requested expert evaluation regarding the other spouse's health and earning potential, the appellate court declared the appeal inadmissible because decisions on the administration of evidence are generally not immediately appealable unless the appellant can demonstrate a concrete and likely irreparable prejudice. The court reasoned that since the appellant failed to substantiate such a risk, the appeal against an interlocutory procedural ruling was improper under the applicable code, as any potential error in evidence management should typically be challenged through an appeal against the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Spousal Evaluation Denial Not Immediately Appealable Absent Irreparable Prejudice: The court reasoned that since the appellant failed to substantiate such a risk, the appeal against an interlocutory procedural ruling was improper under the applicable code, as any potential error in evidence management should typically be challenged through an appeal against the final judgment.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile decisioni incidentali coniuge causa di divorzio decisione motivata opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning (Considerando 1) to justify the admissibility of the appeal against the procedural order regarding evidence.

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (Considerando 1) as the basis allowing the appeal against the procedural decision on evidence.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose procedural costs on the unsuccessful appellant.

art. 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the procedural limitation for filing an appeal to the Federal Tribunal, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.75 · Lugano 12 ottobre 2020/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2018.69 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa il 30 novembre 2018 da

RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1 contro

CO 1 patrocinato dall’avv. PA 2

chiedente lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio;

e ora sul reclamo 31 luglio 2020 di RE 1contro la decisione 23 luglio 2020 con cui il Pretore ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 30 novembre 2018 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lei e CO 1 nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.

Con risposta 30 aprile 2019 CO 1 ha chiesto una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio in merito ai contributi alimentari e allo scioglimento del regime dei beni rispetto a quanto postulato dalla moglie.

B. Esperito il dibattimento, con ordinanza 23 luglio 2020 il Pretore ha deciso in merito alle prove, respingendo la perizia sullo stato di salute del convenuto e sulle potenzialità lucrative dello stesso.

C. Con reclamo 31 luglio 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di ammettere la perizia di cui trattasi.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 27 luglio 2020. Rimesso alla posta il 31 luglio 2020 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente

- essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

2.3 Nel caso in esame la reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

4. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 31 luglio 2020 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 31 luglio 2020 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).