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13.2020.74 • TRAC TI 13.2020.74 Generato dall'IA

Pool Facility Safety Examination Cost Dispute and Due Process Violation

Numero d'incarto 13.2020.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party injured in a pool facility initiated a precautionary expert examination request concerning the compliance of the pool floor with safety regulations, which the lower court granted but allocated costs and set a deadline for the expert's quote. The defendants appealed, arguing that the court issued its decision before their granted deadline to submit a reply brief had expired, thus violating their right to be heard. The appellate court sustained the defendants' appeal, finding that the lower court's decision on July 14 preceded the July 27 deadline for the reply brief, constituting a manifest violation of the constitutional right to be heard, leading to the nullification of the decision and remittal for a new ruling after collecting the necessary submissions, rendering the injured party's appeals regarding costs moot.

Regesto Legislator

Ufficiale

Istanza accolta di assunzione di prove a titolo cautelare. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile dato dalla violazione del diritto di essere sentito

Parole chiave

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violazione dei diritti procedurali spese di procedura diritto di essere sentito violazione delle norme sicurezza motivo di revisione regolamento d'esame

Disposizioni normative citate

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Art. 48b LOG
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
Art. 319 lett. b cifra
La decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente è una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett.
Art. 48 lett. c cifra
b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel termine di 10 giorni (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
c cifra 1 LOG) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 142 cpv. 3 CPC
Cited in the reasoning concerning the timeliness of the appeal and the calculation of the deadline for the submission of the reply brief (duplica).
Art. 48b cpv. 1 lett. b cifra
I reclami non pongono questioni di principio e sono pertanto evasi dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Art. 320 CPC
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett.
Art. 319 lett. b CPC
Cited as the basis for admissibility of the appeal when there is a risk of irreparable prejudice, which was found to be present due to the violation of the right to be heard.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited in the reasoning as the constitutional basis for the right to be heard, which was violated and led to the annulment of the decision.

art. 53 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis recognizing the right to be heard, whose violation led to the annulment of the decision.

art. 320 CPC, lett. a

Cited as a ground for review via appeal (reclamo), even though the final decision was based on a procedural violation (right to be heard).

art. 319 lett. b CPC

Cited as the basis for admissibility of the appeal when there is a risk of irreparable prejudice, which was found to be present due to the violation of the right to be heard.

art. 142 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning concerning the timeliness of the appeal and the calculation of the deadline for the submission of the reply brief (duplica).

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the competence of the Third Civil Chamber of the Court of Appeal to review the interlocutory decision via appeal.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

Cited in the reasoning to justify the decision being made by a single judge.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive, this provision governs costs in federal appeals. Since the text provided is a cantonal decision, the specific cantonal rules for costs are applied. The dispositive orders regarding costs and non-allocation of costs ('Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.') implicitly rely on the relevant cantonal procedural code provisions (likely Art. 95 CPC or related articles not cited here, but the explicit citation rule must be followed). Given the dispositive orders 2 and 4, the only explicitly mentioned procedural/cost rules concerning federal review remedies are those in the final section, which are *not* part of the court's ruling on the case itself, but rather instructions for further appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.74/76/81 · Lugano 4 gennaio 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 29 aprile 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

CO 1 CO 2 entrambe patrocinate dall’ PA 2

e ora sui reclami 30 luglio 2020 di RE 1, rispettivamente 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è rimasta vittima di un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di proprietà della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da CO 2.

B. Con istanza 29 aprile 2020 RE 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.

Con osservazioni 5 giugno 2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.

C. Le osservazioni sono state notificate alla controparte, la quale ha inoltrato in data 26 giugno 2020 una replica spontanea con cui ha chiesto l’accoglimento dell’istanza.

Con ordinanza 30 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha assegnato alle convenute un termine di 20 giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.

D. Con decisione 14 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una perizia a titolo cautelare (dispositivo pto 1), ha stabilito i quesiti (dispositivo pto 2) ha assegnato al perito designato arch. __________ un termine per presentare un preventivo di spesa (dispositivo pto 3) e ha posto le spese processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alle convenute fr. 600.- di spese ripetibili (dispositivo pto 4).

E. Con reclamo 30 luglio 2020 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma del dispositivo n. 3 nel senso di assegnare il termine di 10 giorni per presentare un preventivo dei costi peritali all’Ufficio prevenzione infortuni di Berna.

Con separato reclamo di medesima data, RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma del dispositivo n. 4 nel senso di compensare le ripetibili.

F. Con reclamo 1° agosto 2020 CO 1 e CO 2 hanno a loro volta impugnato la decisione di cui trattasi, chiedendo che l’incarto sia rinviato al primo giudice perché fissi alla parte convenuta un nuovo termine per produrre l’allegato di duplica.

I reclami non sono stati notificati alle rispettive parti.

Considerato

in diritto: 1. Le impugnative dell’istante sono relative alle spese giudiziarie e alla persona del perito, quella di parte convenuta è riferita all’ammissibilità dell’istanza. Poiché i reclami riguardano la medesima decisione e ritenuto che l’accoglimento del gravame della parte convenuta comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata rendendo privi d’oggetto gli ulteriori reclami, sono date le condizioni per procedere con un’unica decisione.

2. La decisione che accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una procedura indipendente è una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è pervenuta alla parte convenuta il 23 luglio 2020. Rimesso alla posta il 3 agosto 2020il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e da questo punto di vista ammissibile.

I reclami non pongono questioni di principio e sono pertanto evasi dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4. CO 1 e CO 2 non hanno sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Esse però lamentano la violazione del diritto di essere sentiti perché il Pretore aggiunto ha deciso l’istanza senza attendere la scadenza del termine che aveva assegnato loro per inoltrare la duplica.

4.1 Dagli atti risulta che con ordinanza 30 giugno 2020 il primo giudice ha assegnato alle convenute un termine di 20 giorni per presentare un eventuale allegato di duplica. L’ordinanza è stata notificata loro il 6 luglio 2020, sicché il termine per compiere l’atto, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, giungeva a scadenza il

27 luglio 2020. È qui manifesto che la decisione 14 luglio 2020 è intervenuta prima che il termine assegnato alla parte convenuta per la duplica fosse giunto a scadenza. Procedendo in questo modo il primo giudice ha quindi precluso alle convenute la possibilità di prendere posizione nel procedimento, e ciò malgrado che avesse concesso loro tale facoltà. In concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile pare quindi evidente. Il reclamo, da questo punto di vista, è quindi ammissibile.

4.2 Il diritto di essere sentito gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), ed è pure riconosciuto dall’art. 53 CPC. La sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).

Così stando le cose, rilevato che la violazione non può in concreto neppure essere sanata in sede di reclamo, la decisione impugnata dev’essere annullata. Si può prescindere dal chiedere osservazioni alla controparte poiché ciò si esaurirebbe in una mera questione di stile, la decisione impugnata dovendo comunque essere annullata. L’incarto va quindi ritornato al primo giudice per nuova decisione dopo aver raccolto la duplica delle convenute.

5. I reclami 30 luglio 2020 di RE 1, che ha impugnato i punti 3 e 4 del dispositivo, diventano privi d’oggetto per effetto dell’annullamento dell’intera decisione in accoglimento del reclamo delle controparti.

6. Resta da decidere sulle spese giudiziarie. La particolarità della fattispecie impone di rinunciare a prelevare spese processuali per i reclami di entrambe le parti. Per quanto concerne le ripetibili, è da considerare che l’accoglimento del reclamo di CO 1 e CO 2 è la conseguenza di un errore del primo giudice. RE 1 non può qui essere considerata soccombente, non avendo essa resistito al reclamo, che neppure le era stato notificato. Non sono quindi date le condizioni per attribuire ripetibili.

A loro volta, i reclami di RE 1, che ha impugnato solo due punti del dispositivo, diventano privi d’oggetto a seguito dell’annullamento dell’intera decisione. Anche in questo caso non sono date le condizioni per attribuire ripetibili, le controparti non potendo essere considerate soccombenti, non avendo esse resistito al reclamo che neppure era stato loro notificato ed avendo esse medesime postulato l’annullamento anche dei punti 3 e 4 del dispositivo.

Per questi motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 1° agosto 2020 di CO

1 e CO 2 è accolto. La decisione 14 luglio 2020 è annullata.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3. I reclami 30 luglio 2020 di RE 1 sono stralciati dai ruoli.

4. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

5. Notificazione (unitamente ai reclami 30 luglio 2020 di RE 1 e 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2 alla rispettiva controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).