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13.2020.72 • TRAC TI 13.2020.72 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility of Evidentiary Ruling

Numero d'incarto 13.2020.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that determined the scope of expert questioning in a contract dispute regarding outstanding contract payments. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because decisions regarding the admission of evidence, like the one concerning the expert questions, are generally not subject to immediate appeal under the relevant procedural code unless the appellant can demonstrate a risk of irreparable prejudice, which the appellant failed to do in this case.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Inadmissibility of Evidentiary Ruling: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because decisions regarding the admission of evidence, like the one concerning the expert questions, are generally not subject to immediate appeal under the relevant procedural code unless the appellant can demonstrate a risk of irreparable prejudice, which the appellant failed to do in this case.

Parole chiave

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termine processuale perentorio impugnabilità di decisioni incidentali eccezione di incostituzionalità sentenze interpretative udienza probatoria limitazione del potere cognitivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the limitation for an appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section to establish the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

Cited to establish the admissibility of the appeal against the procedural decision on expert evidence.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited to establish the admissibility of the appeal against the procedural decision on expert evidence.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the costs of the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.72 · Lugano 18 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.35 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 novembre 2018 da

CO 1 patrocinata dall’avv. PA 2 contro

RE 1 patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 33'208.10 oltre accessori quale mercede di un contratto d’appalto;

e ora sul reclamo 24 luglio 2020 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito ai quesiti peritali;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 novembre 2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 33'208.10 oltre accessori quale mercede di un contratto d’appalto e il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona.

Con risposta 4 gennaio 2019 il convenuto si è opposto alla petizione.

Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le prime arringhe 21 maggio 2019 dove hanno notificato i propri mezzi di prova.

B. Ammessa la prova peritale, con decisione 13 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito ai quesiti delle parti, ammettendo tutte le domande proposte dall’attrice e le domande n. 3 e 4 del convenuto.

C. Con reclamo 24 luglio 2020 RE 1 si aggrava contro questa decisione chiedendo che tutte le domande peritali dell’attrice siano respinte e che sia ammessa anche la sua controdomanda n. 1.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 15 luglio 2020. Rimesso alla posta il 24 luglio 2020 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

2.3 Nel caso in esame il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 250.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

4. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 luglio 2020 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 250.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 luglio 2020 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.