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13.2020.41 • TRAC TI 13.2020.41 Generato dall'IA

Appealability of Procedural Order Setting Cost Advance Deadline

Numero d'incarto 13.2020.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appealing party (RE 1) filed a complaint against a lower court order which granted the opposing party (CO 1) a ten-day deadline to pay a CHF 250 advance for court costs, despite RE 1 claiming a difficult financial situation. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's decision did not impose any obligation on the appellant, but rather set a deadline for the opposing party to advance costs, meaning the appellant lacked the requisite legitimate interest in challenging the procedural order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Il reclamante deve spiegare quale potrebbe essere il suo interesse degno di protezione a ricorre contro l'assegnazione di un termine alla controparte per l'anticipo delle spese processuali

Parole chiave

Generato dall'IA
termine processuale perentorio anticipo delle spese precetto esecutivo rivendicazione di terzi censure procedurali impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 103 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the appealability of decisions concerning the advance payment of costs, which is relevant to the procedural decision on admissibility.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the deadline for filing the appeal, which informed the procedural decision on admissibility.

art. 59 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirement of a recognized interest for the appeal to be considered, leading to the finding of inadmissibility in order 1.

art. 106 CPC

Cited in the reasoning when discussing potential costs allocation, though not explicitly applied in the final cost order (order 2).

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning to establish the competence of the Third Civil Chamber of the Court of Appeal for this type of appeal.

art. 93 LTF

Mentioned in the section detailing remedies against the decision, setting limits for a potential appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Mentioned in the section detailing remedies against the decision, setting conditions for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 113, 117 LTF

Mentioned in the section detailing remedies against the decision, referring to the possibility of a subsidiary constitutional appeal.

art. 119 LTF

Mentioned in the section detailing remedies against the decision, regarding the procedure for filing ordinary and constitutional appeals jointly.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.41 · Lugano 2 giugno 2020/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.416 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 30 aprile 2020 da

CO 1 rappr. da: RA 1 contro

RE 1

e ora sul reclamo 11 maggio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 6 maggio 2020 con cui il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 250.- quale anticipo per le spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto: che con istanza 30 aprile 2020 CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo notificatole per l’importo di fr. 7'203.80.-;

che con ordinanza 6 maggio 2020 il Pretore ha assegnato a CO 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 250.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;

che con atto 11 maggio 2020 al Tribunale d’appello, RE 1 dichiara di presentare reclamo contro la predetta decisione sostenendo di versare in una disagiata situazione economica che non le permette di far fronte all’esborso in questione;

considerato

in diritto: che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.

103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.

124 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);

che nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta all’interessata non prima del 7 maggio 2020 e di conseguenza il reclamo qui in esame, rimesso alla posta l’11 maggio 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che la reclamante non formula domande precise, ma è comunque evidente che essa si oppone al pagamento dell’anticipo delle spese processuali;

che, per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a);

che con la decisione impugnata il Pretore ha assegnato “alla parte istante CO 1 … un termine di 10 giorni per versare … l’importo di fr. 250.- quale anticipo delle presumibili spese processuali”;

che la reclamante non spiega quale potrebbe essere il suo interesse a impugnare la decisione in oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né siffatto interesse pare evidente;

che, di conseguenza, mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione della reclamante, il gravame è inammissibile;

che, qualora invece alla reclamante fosse sfuggito che, in realtà, il Pretore non ha assegnato a lei il termine per versare l’anticipo delle spese, bensì alla controparte, il reclamo, fondato in tal caso sul presupposto errato che l’anticipo sia stato chiesto a lei stessa sarebbe privo d’oggetto;

che l’avvertenza - posta in calce alla decisione - con cui il Pretore informa RE 1 che le presumibili spese giudiziarie ammonteranno a fr. 600.-, importo da porre a carico della parte soccombente nella procedura in applicazione dell’art. 106 CPC, non è impugnabile;

che gli oneri processuali del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della reclamante ma, data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che essa non è patrocinata, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 11 maggio 2020 di RE 1 è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 maggio 2020 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).