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13.2020.3 • TRAC TI 13.2020.3 Generato dall'IA

Tenants' Joint Appeal of Rent Reduction Claim Dismissal for Procedural Deficiencies

Numero d'incarto 13.2020.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was brought against the conciliation office's decision to reject a rent reduction claim filed jointly by multiple tenants, arguing that each tenant needed to file individually and that the representatives lacked proper standing. The appellate court reasoned that the conciliation office's communication was merely an unauthenticated, informative request for correction, not a formal, appealable decision, as it lacked required formalities like the proper signature and legal remedy indications, rendering the subsequent appeal for denial of justice premature; consequently, the appeal was dismissed, and the case was returned to the conciliation office to proceed as competent.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 48 LOG, Art. 29 cpv. 1 Cost, Art. 319 lett. c CPC, Art. 321 cpv. 4 CPC, Art. 238 CPC; Tenants' Joint Appeal of Rent Reduction Claim Dismissal for Procedural Deficiencies: The appellate court reasoned that the conciliation office's communication was merely an unauthenticated, informative request for correction, not a formal, appealable decision, as it lacked required formalities like the proper signature and legal remedy indications, rendering the subsequent appeal for denial of justice premature; consequently, the appeal was dismissed, and the case was returned to the conciliation office to proceed as competent.

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione del canone locativo principio costituzionale legittimazione a ricorrere conduttore spese di procedura e-justice

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 706
1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 LOG

This article establishes the jurisdiction of the Civil Chambers of the Court of Appeal for complaints regarding denial of justice in civil proceedings.

art. 48 c) cifra 2 LOG

This specific provision determines the composition of the panel (Third Civil Chamber) dealing with the present complaint.

art. 319 lett. c CPC

Cited as the procedural basis for filing a complaint regarding denial of justice when the lower authority unreasonably delays issuing a decision.

art. 321 cpv. 4 CPC

Cited in the reasoning to state that a complaint for delayed justice can be filed at any time, although this provision is not explicitly confirmed in the dispositive orders themselves, the reasoning section uses it to justify the action taken.

art. 29 cpv. 1 Cost.

Cited in the reasoning to describe the constitutional principle of celerity which the refusal of justice violates.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Tribunal, indicating which types of decisions are subject to appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Tribunal, indicating the admissible grounds for appeal.

art. 74 LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Tribunal, as the condition for appeal when the value in dispute is low.

art. 116 LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Tribunal, specifying the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section detailing appeal remedies to the Federal Tribunal, indicating when a subsidiary constitutional appeal is available.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.3 · Lugano 8 aprile 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo per denegata giustizia nei confronti dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ presentato da

1. RE 1

2. RE 2

3. RE 3

4. RE 4

5. RE 5

6. RE 6

7. RE 7

8. RE 8

9. RE 9

10. RE 10

11. RE 11

12. RE 12

13. RE 13

14. RE 14

15. RE 15

16. RE 16

17. RE 17

18. RE 18

19. RE 19

20. RE 20

21. RE 20,

22. RE 21

23. RE 22

24. RE 23

25. RE 24

26. RE 25

27. RE 26

28. RE 27

tutti rappresentati dall’Associazione __________, rappresentata dal presidente RE 2 e da RE

nell’ambito del procedimento dipendente dall’istanza di conciliazione 22 novembre 2019 da essi inoltrata nei confronti di

C__________

rappresentata da W__________

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di conciliazione 22 novembre 2019 gli istanti, rappresentati dall’Associazione __________, a sua volta rappresentata dal presidente RE 2 e dal “consulente giuridico” RE 1, hanno convenuto C__________ chiedendo che il locatore sia tenuto a concedere “… una deduzione della pigione del 40% per i primi e i secondi piani, mentre per il resto del 35% e questo a far capo dal 9 agosto 2019 …”.

B. Con scritto 20 dicembre 2019 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (UC) ha ritornato l’istanza ai mittenti perché irricevibile. L’UC ha indicato che ogni conduttore doveva presentare singolarmente un’istanza, specificando le proprie pretese, ciò considerato che gli enti locati si trovano in sei distinte unità abitative e che ogni conduttore ha singole, specifiche disposizioni contrattuali e può essere toccato in maniera differente dalle problematiche indicate nell’istanza. Per finire, l’UC ha osservato che RE 2 e RE 1 non sono legittimati a rappresentare gli istanti in quanto non iscritti all’albo cantonale degli avvocati né facenti parte di un’associazione di categoria.

C. In data 27 dicembre 2019 gli istanti hanno inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un reclamo per denegata giustizia, chiedendo di ritornare l’incarto all’UC affinché proceda a una decisione formale, subordinatamente rilasci l’autorizzazione ad agire.

Con scritto 31 dicembre 2019 la Divisione della giustizia ha trasmesso il reclamo al Tribunale d’appello per competenza.

Considerato

in diritto: 1. I reclami per denegata giustizia nelle procedure civili sono trattati dalle camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 LOG). Del presente reclamo si occupa la terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 c) cifra 2 LOG. La norma indicata dai reclamanti e la relativa giurisprudenza non sono atte a fondare la competenza del Dipartimento delle istituzioni perché non sono più applicabili a seguito della modifica della LOG del 24 giugno 2010.

2. Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole.

Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice - nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell’art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1) - un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC).

3. I reclamanti rimproverano all’UC di non aver statuito sul merito della controversia (reclamo

27 dicembre 2019, punto 3).

3.1 I reclamanti sostengono anzitutto che la decisione dell’UC è nulla perché non conforme all’art. 33 della legge d’applicazione delle norme federali in materia di locali d’abitazione e commerciali e di affitto, mancando l’indicazione dei rimedi di diritto, motivo questo di nullità espressamente prevista dalla legge. A prescindere dal fatto che siffatta censura era semmai da far valere impugnando la decisione e non inoltrando reclamo per denegata giustizia, la censura è manifestamente destituita di fondamento. La legge invocata dai reclamanti all’appoggio della propria censura è infatti stata abrogata da ormai un decennio, e sostituita con la nuova legge del 24 giugno 2010, legge che più non contiene la norma in questione. Neppure il CPC prevede poi la nullità di una decisione in caso di mancata indicazione dei rimedi di diritto.

3.2 In realtà, la comunicazione

20 dicembre 2019 dell’UC neppure può essere considerata quale decisione formale. Essa non solo è priva delle indicazioni minime previste dall’art. 238 CPC, ma l’atto neppure è firmato dal presidente dell’UC ma solo dalla segretaria. Si rileva al proposito che il diritto di firma per gli Uffici di conciliazione non è appositamente regolato. Applicando per analogia i principi stabiliti del regolamento sulle deleghe decisionali del Consiglio di Stato (RL TI n. 172.220, il cui art. 3 prevede per le decisioni la firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica e del funzionario dirigente responsabile dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto, rispettivamente la firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell’unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica) per essere valida la decisione dell’UC avrebbe dovuto essere quantomeno firmata del presidente dell’UC, se del caso unitamente alla segretaria.

3.3 Così stando le cose, lo scritto 20 dicembre costituisce quindi uno scritto di carattere meramente informativo con cui gli istanti sono stati invitati a correggere le manchevolezze del loro allegato, senza peraltro che sia stato assegnato loro un termine per provvedervi. Ritenendo - come sembra essere il caso - di non dover rimediare alle lacune segnalate loro, e volendo invece persistere con l’istanza così come presentata, sarebbe stato sufficiente che gli istanti chiedessero una decisione formale all’UC. Se quindi essi hanno anche ragione nel chiedere una decisione formale, prima di inoltrare un reclamo per denegata giustizia avrebbero potuto e dovuto sollecitare in tal senso l’UC. Non si è quindi in presenza di una situazione dove l’UC rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze. Il reclamo per denegata giustizia, prematuro, va respinto.

3.4 Per sbarazzare il campo da eventuali equivoci si osserva che, nella misura in cui i reclamanti chiedono che l’incarto sia da ritornare all’UC affinché statuisca sul merito (reclamo pag. 2 punto 3), una decisione di rinvio in tal senso neppure sarebbe possibile. L’impostazione dell’istanza di conciliazione non consente infatti di definire il valore litigioso e quindi neppure di stabilire se vi sia la competenza decisionale dell’UC per statuire sul merito della controversia.

3.5 In merito alle considerazioni esposte dai reclamanti in punto alla rappresentanza e al litisconsorzio, le stesse attengono ai motivi della decisione e quindi esulano dal contesto del presente reclamo per denegata giustizia e sono irricevibili.

Stante l’esito del procedimento, neppure appare necessario chinarsi sulla capacità dell’Associazione __________ di rappresentare i reclamanti.

4. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda - peraltro irricevibile nell’ambito di un reclamo per denegata giustizia - di concessione dell’effetto sospensivo.

5. Per i motivi che precedono, il reclamo 27 dicembre 2019 è respinto. L’atto è trasmesso all’UC affinché proceda agli atti di sua competenza.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo per denegata giustizia 27 dicembre 2019 è respinto.

§ Il reclamo è trasmesso all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ affinché proceda agli atti di sua competenza.

2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione:

- ; - .

Comunicazione:

- Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause aventi carattere pecuniario in materia di diritto di locazione il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.–. Quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il valore di causa non essendo in concreto noto, in un eventuale ricorso al Tribunale federale i ricorrenti dovranno fornire le indicazioni del caso.