Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2020.137 • TRAC TI 13.2020.137 Generato dall'IA

Suspension of Opposition Rejection Based on Parallel Debt Declaration Action

Numero d'incarto 13.2020.137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant appealed a lower court decision that suspended an opposition rejection proceeding concerning an enforcement order for maintenance contributions, based on a separate action filed by the debtor seeking a declaration of non-existence of the debt under the relevant enforcement law provision. The appellate court reasoned that the separate action for declaration of non-existence of the debt is only admissible after the opposition rejection procedure has become final and res judicata, meaning the parallel proceeding could not influence the current enforcement matter, thus nullifying the grounds for the lower court's discretionary suspension, and the matter was therefore remanded for the lower court to rule on the opposition rejection.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro decisione che sospende un procedimento giudiziario. Rigetto dell'opposizione e causa di accertamento dell'inesistenza del debito

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per debiti potere di cognizione forza di cosa giudicata sospensione della procedura di fallimento eccezione di incostituzionalità azione di accertamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 85a LEF

This article, although central to the issue discussed, was not cited in the dispositive itself, only in the reasoning leading to the annulment.

art. 85a cpv. 2 LEF

This article was cited in the reasoning (Considerando 4) but not in the final orders (dispositive).

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG

Cited in the reasoning (Considerando 7) regarding the composition of the Chamber, but not in the dispositive orders.

art. 93 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding admissibility of an appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders (Orders 1, 2, 3).

art. 113, 117 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding admissibility of a constitutional appeal, but not in the dispositive orders (Orders 1, 2, 3).

art. 29 cpv. 1 Cost.

Cited in the reasoning (Considerando 2) regarding the imperative of procedural speed, but not in the dispositive.

art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited in the reasoning (Considerando 2) regarding the imperative of procedural speed, but not in the dispositive.

art. 126 cpv. 1 prima frase CPC

Cited in the reasoning (Considerando 2) regarding the judge's discretionary power to suspend proceedings, but not in the dispositive.

art. 126 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (Considerando 1) to establish the appealability of the suspension order, but not in the dispositive.

art. 319 lett. b cifra 1 CPC

Cited in the reasoning (Considerando 1) to establish the appealability of the suspension order, but not in the dispositive.

art. 320 CPC lett. a

Cited in the reasoning (Considerando 1) regarding the scope of review on appeal, but not in the dispositive.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (Considerando 1) to establish the appealability of the suspension order, but not in the dispositive.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited in the reasoning (Considerando 1) to establish the appealability of the suspension order, but not in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This specific article concerning costs is not cited in the dispositive (Order 2 only mentions 'Le spese processuali del reclamo... sono poste a carico di CO 1').

Art. 64 LTF

Legal aid was not discussed or ordered in the dispositive.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Admissibility checks mentioned in reasoning, not cited in dispositive.

Art. 90 LTF

Mentioned in reasoning for context, not in dispositive.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2020.137 · Lugano 16 aprile 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. 51 della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, promossa con istanza di rigetto dell’opposizione 4 marzo 2020 da

RE 1 patrocinata dall’ PA 1 contro

CO 1 patrocinato dallo PA 2

e ora sul reclamo 17 dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 15 dicembre 2020 con cui il Giudice di pace ha sospeso il procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Il 4 febbraio 2020 RE 1 ha fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione di Mendrisio il precetto esecutivo n. __________ per l’importo di fr. 4'564.02 oltre interessi nei confronti di CO 1, indicando quale titolo di credito “Provvedimento del Tribunale di __________ di cui al procedimento n. 1094/2014 del 7 luglio 2015 nel quale sono stati fissati i contributi di mantenimento e le spese straordinarie dovute al minore __________ …).

L’escusso avendovi interposto opposizione, con istanza 4 marzo 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. Con osservazioni 18 giugno 2020 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza. Ha altresì postulato la sospensione della procedura di rigetto sino a evasione della causa, fondata sull’art. 85a LEF, da lui promossa per accertare l’inesistenza del debito oggetto dell’esecuzione di cui trattasi.

Con osservazioni 28 luglio 2020 RE 1 si è opposta alla domanda di sospensione, domanda confermata da CO 1 con replica 2 ottobre 2020. Con atto 2 dicembre 2020 l’istante ha confermato la propria opposizione alla sospensione del procedimento.

C. Con decisione 15 dicembre 2020 il Giudice di pace ha ordinato la sospensione del procedimento.

D. Con reclamo 17 dicembre 2020 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 dicembre 2020 e l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione.

Considerando

in diritto: 1. La decisione (positiva) di sospensione di un procedimento giudiziario costituisce una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art.

126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, rimedio con cui possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett.

a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

La decisione impugnata è giunta alla reclamante il 16 dicembre 2020. Rimesso alla posta il 17 dicembre 2020, il gravame è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale, da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost.,

124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).

3. Nel caso di cui trattasi, il Giudice di pace ha rilevato che la procedura di rigetto è influenzata dall’azione di accertamento di inesistenza del debito e ne ha quindi ordinato la sospensione in attesa dell’esito di quest’ultima.

A mente della reclamante la sospensione della procedura ha natura eccezionale e, di conseguenza, in presenza di una procedura d’incasso per contributi alimentari - fissati con decisione esecutiva dal Tribunale di __________ - non sarebbero dati motivi d’opportunità per sospendere la procedura. Il solo fatto che controparte ha inoltrato un’azione fondata sull’art. 85a LEF non giustifica la sospensione né dal punto di vista dell’opportunità né da quello della celerità del procedimento.

3.1. Giusta l’art. 85a LEF l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. L’azione di accertamento dell’art. 85a LEF è però ammissibile unicamente dopo che il rigetto dell’opposizione è cresciuto in giudicato (DTF 125 III 149). Poiché la procedura di rigetto dovendo essere terminata prima di poter introdurre l’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, quest’ultima non è di principio più suscettibile di influenzarla. Che CO 1 abbia introdotto la causa di disconoscimento ancor prima che la procedura di rigetto dell’opposizione sia giunta a termine nulla vi cambia, questa causa apparendo già d’acchito inammissibile.

3.2 Per questi motivi, la decisione del primo giudice di sospendere la procedura di rigetto, fondata unicamente sull’ipotesi - errata - che questa possa essere influenzata dall’esito dell’azione di accertamento non può quindi essere confermata e dev’essere annullata. Il reclamo è quindi da accogliere.

4. La causa d’accertamento dell’art. 85a LEF non costituisce uno strumento atto a inibire la procedura di rigetto dell’opposizione, perché può essere introdotta solo una volta che questa è terminata. Nell’ambito di una causa d’accertamento l’escusso può però chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione. Se il giudice ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione provvisoria dell’esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF). La sospensione provvisoria dell’esecuzione va però ammessa solo se, a seguito di un esame rigoroso da parte del giudice, le possibilità del richiedente di ottenere ragione nella causa di merito risultano chiaramente migliori di quelle del presunto creditore.

5. La reclamante postula anche che sia levata l’opposizione al precetto esecutivo. Ciò non è però possibile, considerato che il primo giudice non si è ancora pronunciato sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Gli atti sono quindi rinviati al Giudice di pace per la relativa decisione.

6. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 200.- in applicazione dell’OTLEF, seguono la soccombenza di CO 1, il quale inoltre rifonderà alla reclamante fr. 400.- di ripetibili.

7. Controversa non essendo una questione di principio o di importanza rilevante e la procedura di rigetto dell’opposizione essendo comunque di natura sommaria, il reclamo viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 dicembre 2020 di RE

1 è accolto. La decisione di sospensione 15 dicembre 2020 è annullata.

§ Gli atti sono ritornati al Giudice di pace affinché si pronunci sulla domanda di rigetto dell’opposizione.

2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.- e già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.- di ripetibili.

3. Notificazione

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 4'564.02, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).