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13.2020.135 • TRAC TI 13.2020.135 Generato dall'IA

Claimant Appeals Denial of Legal Aid in Workplace Injury Suit

Numero d'incarto 13.2020.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant appealed the lower court's rejection of their request for legal aid in a civil suit concerning damages from a severe workplace injury, arguing the initial assessment of their financial situation was erroneous. The appellate court dismissed the appeal, finding that the claimant failed to demonstrate indigence as required by law, noting that even after correcting discrepancies in the calculation of income and expenses—and specifically rejecting unsubstantiated voluntary contributions—the claimant retained a sufficient monthly disposable income to cover the litigation costs, even if spread out over time. The court also deemed newly submitted financial documents inadmissible as new facts in the appeal phase.

Regesto Legislator

Ufficiale

Diniego del gratuito patrocinio. Presupposto di indigenza. Riduzione dell'importo di base mensile esecutivo computabile per domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia

Parole chiave

Generato dall'IA
gratuito patrocinio quantificazione del danno legittimazione a ricorrere domanda di fallimento autorizzazione ad agire stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 117 lett. a CPC

The appeal was rejected because the condition of indigence (Art. 117 lett. a CPC) for granting legal aid was not met.

Art. 114 lett. c CPC

Cited to justify that no court costs are levied in this type of labor dispute.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.135 · Lugano 16 aprile 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.21 (procedura semplificata) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 aprile 2020 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

CO 1 patrocinato dall’ PA 2 CO 2 patrocinato dall’ PA 3 CO 3 patrocinato dall’ PA 4

e ora sul reclamo 10 dicembre 2020 di RE 1 contro la decisione 27 novembre 2020 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è stato alle dipendenze quale lavoratore interinale di CO 1, dove CO 3 era attivo quale supervisore e capo turno e CO 2 quale direttore del reparto alluminio. Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 16 aprile 2020 introdotta innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1, di CO 2 e di CO 3 al pagamento in solido di fr. 29'999.95 oltre interessi del 5% dal 30 maggio 2014 quale pretesa parziale di risarcimento danni e torto morale, riservate ulteriori pretese. La richiesta è attinente il grave infortunio sul lavoro occorsogli a 20 giorni dall’inizio del suo impiego e che ha portato all’amputazione della prima falange del dito indice sinistro (poi amputato in toto) e ad una ferita della prima falange del dito medio.

Contestualmente, RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. PA 1.

B. Con osservazioni 2 giugno 2020 CO 1 ha chiesto di respingere le pretese dell’attore.

Con osservazioni 17 giugno 2020 CO 2 ha chiesto di respingere la petizione in ogni suo punto, e con essa anche la richiesta di gratuito patrocinio.

Con osservazioni 22 giugno 2020 CO 3 ha chiesto di respingere integralmente la petizione e l’istanza di gratuito patrocinio.

C. L’attore ha ribadito le sue domande con replica 4 settembre 2020. Hanno quindi confermato il loro punto di vista anche CO 3 con duplica 16 ottobre 2020, CO 1 con duplica 19 ottobre 2020 e CO 2 con duplica 26 ottobre 2020.

D. Con decisione 27 novembre 2020 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 per la procedura di conciliazione (inc. n. CM.2019.75) e la procedura di merito (inc. n. SE.2020.21), poiché l’interessato non poteva dirsi indigente.

E. Con reclamo 10 dicembre 2020 RE 1 chiede di riformare questa decisione nel senso di accordargli il gratuito patrocinio (evtl. anche solo parzialmente), con l’assistenza legale dell’avv. PA 1.

Le controparti non sono state invitate a formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il giorno 30 novembre 2020. Il gravame, rimesso alla posta il 10 dicembre 2020, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

2. L’art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per sé

valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Oltre ai doc. a e b (copia decisione impugnata e busta d’invio) e doc. o (copia Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), in proposito va qui rilevato che i doc. c-j che accompagnano il reclamo fanno già parte del fascicolo processuale. Risultano per contro inammissibili in quanto nuovi i doc. k-n al reclamo, che il reclamante ha prodotto agli atti la prima volta con scritto 22 dicembre 2020, ovvero dopo la decisione di diniego del gratuito patrocinio.

3. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4. Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

4.1 È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione *e-book* al 1° febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente

- in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

5. Il Pretore ha anzitutto rilevato che ai fini dell’istanza di gratuito patrocinio il reclamante aveva rinviato ai documenti già prodotti nella procedura di conciliazione, dove su esplicito invito del conciliatore aveva presentato la lista dei propri redditi e delle proprie spese, corredata dei giustificativi (decisione impugnata, pag.

2 in alto). Con il reclamo in esame l’attore suggerisce ora, alfine di disporre di dati più affidabili ed attuali, di rifarsi alle risultanze e agli accertamenti contenuti negli annessi doc. k, l, m, e n, che ha annesso al reclamo (pag. 4 consid. I e pag. 5 consid. K). Nondimeno, alla stessa stregua dei documenti medesimi (sopra, consid. 2), trattasi in proposito di fatti nuovi che esulano dall’incarto della conciliazione (inc. n. CM.2019.75) e che, nel contesto della causa di merito (inc. n. SE.2020.21), non sono stati prodotti a sostegno della domanda di gratuito patrocinio, rispettivamente che sono stati prodotti dopo la decisione di diniego del gratuito patrocinio. Pertanto, nella misura in cui rinviano a tale documentazione, anche le relative censure del reclamante vanno considerate inammissibili.

6. Il reclamante rimprovera al Pretore un accertamento errato dei fatti (reclamo, pag. 4 in fondo) - ma censurabile in via di reclamo resta invero solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (sopra, consid. 3) - in quanto se da un canto includeva fra i redditi anche l’entrata di EUR 800.– percepita dalla madre con la quale egli conviveva, dall’altro ammetteva solo un minimo esistenziale di EUR 850.–, facendo probabile affidamento all’importo di fr. 1'700.– diviso a metà riconosciuto in caso di due persone che vivono in comunione domestica, senza figli e aventi entrambe un proprio reddito. Inoltre al reclamante il Pretore conteggiava spese correnti mensili limitatamente a EUR 202.46 per RC auto e benzina.

6.1 Ora, a titolo di entrate il Pretore ha considerato un importo complessivo di EUR 2'305.61 netti mensili, cifra che ha dedotto dal doc. Q dell’inc. n. CM.2019.75 (decisione impugnata, pag. 2). Con questo formulario il reclamante aveva esposto il suo reddito da lavoro di EUR 1'231.–, una rendita AI di EUR 274.81 e un reddito dei famigliari di EUR 800.– (cfr. anche doc. O n. 3 nell’inc. n. CM.2019.75). Riguardo a quest’ultimo importo, l’annesso giustificativo indica in effetti che si tratta del reddito da pensione di __________, madre del reclamante e con la quale questi vive in comunione domestica (doc. O n. 1 e doc. U nell’inc. n. CM.2019.75). Sicché, invero, il reddito computabile in capo al solo reclamante di fatto assomma a EUR 1'505.81 in luogo di EUR 2'305.61 ritenuti dal primo giudice.

6.2 Per quanto attiene le uscite il Pretore è partito dall’importo di EUR 602.47 che il reclamante aveva esposto a titolo di spese correnti mensili (doc. R nell’inc. n. CM.2019.75). Il primo giudice ha quindi stralciato le poste di EUR 200.– di “contributo volontario mia madre per spese in casa” e di ulteriori EUR 200.– di “contributo volontario alla mia ex moglie”, per poi aggiungere la cifra di EUR 850.– di minimo esistenziale, da cui un totale mensile di EUR 1'052.47 quali spese riconoscibili in capo al reclamante (decisione, impugnata, pag. 2).

6.2.1 In proposito il reclamante contesta il mancato riconoscimento dell’importo di EUR 200.– che sostiene di versare quale sua partecipazione alle spese d’abitazione della madre, proprietaria del relativo appartamento dove vivevano e intestataria di tutte le relative fatture (reclamo, pag. 5 seg. consid. L). Nondimeno, l’esistenza di un impegno finanziario assunto in modo regolare e corrente dal reclamante andrebbe considerato laddove risultasse documentato. Non è questo il caso in concreto. Come ha già correttamente evidenziato il Pretore, il contributo in questione è “volontario”. E non essendovi traccia alcuna di un giustificativo che supporti la corresponsione, l’entità e la finalità di tale contributo - come peraltro in modo esplicito il reclamante medesimo ha indicato sul relativo formulario delle spese correnti mensili (doc. R nell’inc. n. CM.2019.75) - quel suo preteso impegno si traduce in un onere puramente aleatorio e precario, quindi non effettivo. Sicché, al riguardo, nulla si può rimproverare al primo giudice.

6.2.2 Il reclamante puntualizza anche lo stralcio del contributo di EUR 200.– che egli afferma di versare alla propria ex moglie per il sostentamento della di lei figlia pur senza avere obblighi legali di mantenimento (reclamo, pag. 5 seg. consid. L). Egli precisa però anche di comprendere che il Pretore non ne abbia tenuto conto. La questione non merita pertanto disamina.

6.2.3 Riguardo al minimo esistenziale del reclamante, riconosciuto e quantificato dal Pretore in EUR 850.–, giova considerare quanto segue. Come lo stesso reclamante rileva, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) del 1° settembre 2009 applica, nel caso in cui due persone dovessero vivere in comunione domestica senza figli disponendo entrambe di un proprio reddito, l’importo base di fr. 1'700.– valido per coniugi e ridotto di regola

(ma al massimo) della metà (<https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/>;

doc. o al reclamo). Sicché, da questo punto di vista, l’importo di EUR 850.– ammesso dal Pretore trova una sua pertinenza.

A ciò si aggiunge nondimeno ancora il fatto che la medesima tabella applica nel contempo un’ulteriore proporzionale riduzione dell’importo di base mensile quando sono dati domicilio o dimora in un paese con il costo della vita più basso rispetto alla Svizzera (loc. cit. con rinvii). In particolare, trattandosi di domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, la riduzione del relativo importo di base mensile è pari al 20% (loc. cit.). Nel caso che qui ci occupa, in quanto domiciliato a __________ in Italia (doc. O nell’inc. n. CM.2019.75), questo avrebbe finanche legittimato il computo di un minimo esistenziale in capo al reclamante limitato a EUR 680.– (20% di EUR 850.–). Di modo che, a ben vedere, la cifra di EUR 850.– ritenuta dal Pretore risulta addirittura vantaggiosa per l’interessato.

6.3 In definitiva, tutto ciò considerato e senza riguardo al reddito da pensione di EUR 800.– della madre, con il suo solo reddito netto mensile di EUR 1'505.81 il reclamante si ritrova a fronteggiare una spesa mensile stimabile in EUR 1'052.47 (EUR 202.47 + EUR 850.–). Ne consegue una disponibilità mensile di EUR 453.34, cui tuttavia va invero ancora aggiunta la mancata riduzione operata dal Pretore del 20% del minimo esistenziale (sopra, consid. 6.2.3). Quand’anche inferiore rispetto a quella accertata dal Pretore (EUR 1'253.–), tale risorsa non è certo indicativa di uno stato di indigenza, ma consente per contro al reclamante di farsi integralmente carico, foss’anche tramite pagamenti rateali (spalmati sull’arco di due anni quantomeno fino a concorrenza di un importo di fr. 9'600.–), dei costi di patrocinio inerenti la causa civile da lui promossa. Di modo che, all’evidenza, la conclusione del Pretore di respingere l’istanza di gratuito patrocinio in quanto difettava il presupposto di indigenza (art. 117 lett. a CPC), non è costitutiva né di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di un’errata applicazione del diritto. La decisione impugnata, che nell’esito regge alla critica, merita così conferma e comporta la reiezione del reclamo.

7. Nella procedura decisionale non vengono addossate spese processuali per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore di fr. 30'000.– (art. 114 lett. c CPC), gratuità che vale per tutti i gradi di giudizio cantonali e per tutti gli aspetti processuali (Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 114). In concreto non si pone inoltre la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni alle controparti.

8. Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1) viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 10 dicembre 2020 di RE 1 è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 10 dicembre 2020 alle controparti):

- ; - ; - ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).