Appealability of Interlocutory Order Granting Extension in Executor Supervision Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a lower court's decision to grant the opposing party an extension of time to respond to documentation in a supervisory proceeding concerning the conduct of an executor of a will. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the contested decision, an interlocutory procedural order extending a deadline, is only appealable if the appellant demonstrates a risk of irreparable prejudice that cannot be remedied later, a condition the appellant failed to satisfy in this instance by not substantiating any such concrete or essential harm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appealability of Interlocutory Order Granting Extension in Executor Supervision Proceeding: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the contested decision, an interlocutory procedural order extending a deadline, is only appealable if the appellant demonstrates a risk of irreparable prejudice that cannot be remedied later, a condition the appellant failed to satisfy in this instance by not substantiating any such concrete or essential harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning section detailing the imposition of procedural costs on the losing party (RE 1) for the appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 13.2020.127 · Lugano 16 marzo 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da
CO 1 CO 2 contro
RE 1
e ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della controparte;
ritenuto
in fatto: che con istanza 19 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1;
che in data 22 giugno 2020 RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica e la duplica;
che con ordinanza 20 ottobre 2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto sulle risultanze della documentazione assunta;
che, su richiesta degli istanti, con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto termine;
che con reclamo 26 novembre 2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata;
considerato
in diritto che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che l’impugnabilità della decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC;
che il reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale;
che nel caso in esame il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;
che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;
che il presente reclamo, stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2020 di RE
1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):
- ; - ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.