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13.2020.127 • TRAC TI 13.2020.127 Generato dall'IA

Appealability of Interlocutory Order Granting Extension in Executor Supervision Proceeding

Numero d'incarto 13.2020.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision to grant the opposing party an extension of time to respond to documentation in a supervisory proceeding concerning the conduct of an executor of a will. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the contested decision, an interlocutory procedural order extending a deadline, is only appealable if the appellant demonstrates a risk of irreparable prejudice that cannot be remedied later, a condition the appellant failed to satisfy in this instance by not substantiating any such concrete or essential harm.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. b cifra, Art. 320 CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appealability of Interlocutory Order Granting Extension in Executor Supervision Proceeding: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the contested decision, an interlocutory procedural order extending a deadline, is only appealable if the appellant demonstrates a risk of irreparable prejudice that cannot be remedied later, a condition the appellant failed to satisfy in this instance by not substantiating any such concrete or essential harm.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali esecutore testamentario termine processuale perentorio proroga tardiva del termine limitazione del potere cognitivo censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning section detailing the imposition of procedural costs on the losing party (RE 1) for the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.127 · Lugano 16 marzo 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.463 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 19/20 maggio 2020 da

CO 1 CO 2 contro

RE 1

e ora sul reclamo 26 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 20 novembre 2020 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di proroga del termine della controparte;

ritenuto

in fatto: che con istanza 19 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto l’intervento del Pretore quale autorità di vigilanza sull’operato dell’esecutore testamentario RE 1;

che in data 22 giugno 2020 RE 1 ha inoltrato alla Pretura le sue osservazioni, cui sono seguite la replica e la duplica;

che con ordinanza 20 ottobre 2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per esprimersi per iscritto sulle risultanze della documentazione assunta;

che, su richiesta degli istanti, con ordinanza 20 novembre 2020 il Pretore ha prorogato di 20 giorni il suddetto termine;

che con reclamo 26 novembre 2020 RE 1 postula che l’ordinanza di proroga del termine sia annullata;

considerato

in diritto che la decisione con cui il giudice statuisce sulla domanda di proroga di un termine è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 144 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;

che la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 novembre 2020; rimesso alla posta il 27 novembre 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che a norma del CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che l’impugnabilità della decisione di proroga di un termine, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC;

che il reclamante doveva pertanto rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale;

che nel caso in esame il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente;

che, di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;

che le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 100.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

che il presente reclamo, stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 novembre 2020 di RE

1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 26 novembre 2020 alle controparti):

- ; - ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.