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13.2020.122 • TRAC TI 13.2020.122 Generato dall'IA

Appealability of Evidentiary Rulings in Civil Dispute

Numero d'incarto 13.2020.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court order that rejected their requests for questions for the rogatory examination of a witness and declared the witness testimony inadmissible in a civil dispute concerning a claim for a specific monetary amount. The appellate court found the appeal inadmissible because decisions on evidence admissibility, when not explicitly appealable, require demonstrating a risk of prejudice that is difficult to remedy, and the appellant's argument—that a future negative judgment might result from the witness being heard years later—was deemed a generalized fear of an eventual negative outcome inherent in all litigation, not a concrete, irremediable prejudice as required by law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Il timore di un giudizio negativo e il rischio di dover impugnare la futura decisione di merito non configurano un pregiudizio difficilmente riparabile

Parole chiave

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ordinanze probatorie causa civile impugnabilità di decisioni incidentali testimonianza eccezione di incostituzionalità sentenze interpretative

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the risk of irreparable prejudice required by this provision for appealing a procedural order was not met.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the appellant (who lost) to bear the procedural costs.

art. 2 cpv. 1 LTG

Used to determine the amount of the procedural fee based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 14 LTG

Used to determine the range for setting the justice fee for appeal decisions by the Court of Appeal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2020.122 · Lugano 15 marzo 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 maggio 2019 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 3

e ora sul reclamo 16 novembre 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 4 novembre 2020;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 28 maggio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di EUR 359'717.- oltre accessori.

B. Con risposta 28 ottobre 2019 la convenuta ha chiesto di respingere la petizione.

Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con ordinanza 3 giugno 2020 il Pretore ha ammesso, tra l’altro, l’audizione in via rogatoriale del teste __________ e assegnato alla parte convenuta un termine per l’inoltro delle relative domande. Ricevute le domande e le relative opposizioni, con ordinanza 4 novembre 2020 egli ha stralciato le domande per il teste e dichiarato decaduta la sua prova testimoniale.

D. Con reclamo 16 novembre 2020 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di ammettere le domande rogatoriali per il teste __________ - ad eccezione delle domande n. 4 e 21 - e quindi di ammettere anche la testimonianza dello stesso.

Considerato

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’ammissibilità delle domande rogatoriali, rispettivamente della testimonianza è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 5 novembre 2020. Rimesso alla posta il 16 novembre 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

3. A mente della reclamante il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile risiede nel fatto che qualora il reclamo non fosse accolto essa rischierebbe di dover impugnare la decisione di merito, ciò che causerebbe tempi lunghi con la conseguenza che il teste sarebbe poi sentito a distanza di anni dai fatti, ciò che renderebbe difficile per lo stesso di ricordare i fatti.

3.1 L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere la pretesa attorea perché la parte convenuta non ha dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di non assumere alcuni dei mezzi di prova offerti, poiché un tale pregiudizio può per l’appunto essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Paventando la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa nel caso concreto in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le sue domande potrebbero essere accolte. Ritenere data in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.

3.2 Il pregiudizio neppure può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il Pretore, procedendo a un esame anticipato della rilevanza di determinate prove, decide di non assumerle, come fatto nel caso specifico in relazione a un testimone. Tale modo di procedere è infatti consono alla volontà del legislatore, secondo cui l’errata amministrazione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (Messaggio n. 06.062 cit., pag. 6748 i.f.) anziché mediante reclamo. L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al primo giudice, affinché questi assuma le prove nelle modalità richieste dalla convenuta ed emani una nuova sentenza (art. 318 CPC), oppure procedere essa stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.

3.3 Riguardo in particolare alla tesi secondo cui nel caso in rassegna v’è il rischio che la reclamante debba impugnare la sentenza di merito, con il rischio che il testimone verrebbe sentito ad anni di distanza e potrebbe non ricordare correttamente i fatti, la reclamante si limita in realtà ad enunciare meri proclami generali, senza fornire alcun elemento concreto e oggettivo per ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In altri termini, essa non rende perlomeno verosimile che i rischi ipotizzati possano concretamente realizzarsi, rischi che di per sé sono insiti in qualsiasi procedimento.

3.4 In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione del primo giudice.

4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 16 novembre 2020 RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 16 novembre 2020 alla controparte) a:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.