Appeal Dismissed: Interlocutory Order on Precautionary Evidence Production
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court decision that partially granted an opposing party's request for the precautionary production of corporate annual accounts and bank statements spanning several years, which was filed under provisions for the provisional taking of evidence. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the lower court's decision was an interlocutory procedural order, not a final judgment, and the appellant failed to demonstrate the required risk of an irremediably serious prejudice necessary to justify an appeal against such a non-final ruling, rendering the substantive arguments irrelevant.
Regesto Legislator
UfficialeReclamo contro decisione di assunzione in via cautelare di prove. Disposizione ordinatoria processuale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the court's jurisdiction to hear the appeal against the interlocutory decision.
Cited as the procedural basis allowing the appeal against this type of non-final decision.
Cited in connection with the deadline for filing the appeal, which confirms admissibility.
Used to determine the amount of the procedural costs.
Used to determine the amount of the judicial fee for the decision on appeal.
Cited in the final order to impose procedural costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 13.2020.121 · Lugano 15 marzo 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2020.236 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 (assunzione di prove a titolo cautelare), promossa con istanza 18 agosto 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 11 novembre 2020 di RE 1 contro la decisione 6 novembre 2020 con cui il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 agosto 2020 CO 1 ha chiesto l’assunzione a titolo cautelare di prove nei confronti di RE 1, e meglio che sia fatto ordine a __________ AG di produrre i conti annuali della società per gli anni 2017, 2018 e 2019 nonché gli estratti conto di tutte le relazioni bancarie e postali della società esistenti nel periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2020.
Con osservazioni 26 agosto 2020 il convenuto si è opposto all’istanza.
B. Con decisione 6 novembre 2020 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza.
C. Con reclamo 11 novembre 2020 RE 1 si aggrava contro la menzionata decisione, chiedendone l’annullamento, rispettivamente la riforma nel senso di respingere l’istanza.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 6 novembre 2020 è stata emanata nell’ambito di un procedimento di assunzione di prove a titolo cautelare giusta l’art. 158 CPC, cui si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto l’assunzione in via cautelare di prove. Dovendosi ora procedere con l’assunzione delle prove ammesse, la decisione impugnata non può essere considerata finale, dovendosi invece qualificarla quale decisione incidentale e meglio quale disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell’8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel termine di dieci giorni (art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC).
2. La decisione 6 novembre 2020 è pervenuta al convenuto il 9 novembre 2020. Rimesso alla posta l’11 novembre 2020, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi - quale quello concreto - non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.
4. Il reclamante neppure accenna a un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate in merito alla correttezza della decisione impugnata.
5. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili non essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 11 novembre 2020 di RE
1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 11 novembre 2020 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).