Marital Protection Action: Inadmissibility of Objection to Unsettled Hearing Minutes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a marital protection action initiated by one spouse seeking custody, visitation, and support, and where the lower court judge merely proposed a settlement regarding property division during a hearing without issuing a formal, appealable decision, the appellate court declared the opposing party's objection ("Einsprache") against the hearing minutes inadmissible because no appealable judicial act existed from the lower court, directing the objector to first submit their requests to the lower court for a proper ruling.
Regesto Legislator
UfficialeIn assenza di una decisione, la proposta transattiva formulata dal giudice in sede di udienza con termine per accettazione e registrata a verbale non è impugnabile, sicché un qualunque rimedio di diritto risulta inammissibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal decision was issued by a single judge based on this procedural rule, as indicated in the preamble and the closing section regarding procedural handling.
Although the text mentions that costs would follow the losing party (soccombenza) under 'legge sulla tariffa giudiziaria,' the final order explicitly dispenses with costs using the phrase equivalent to Art. 66, as indicated by the instruction to waive costs ('si prescinde dal prelevare spese'). Since the reference to costs is 'legge sulla tariffa giudiziaria' in the reasoning, and the order is 'Non si prelevano spese processuali,' I will rely on the explicit procedural rule cited in the reasoning that justifies the cost order, but since the instruction is to only use articles explicitly cited in the dispositive, and the dispositive only states 'Non si prelevano spese processuali' without citing a specific article number for that waiver, I must re-evaluate based strictly on the dispositive (orders 1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 13.2020.117 · Lugano 11 febbraio 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.340 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 luglio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1 contro
RE 1
e ora sulla “Einsprache” 22 ottobre 2020 di RE 1 contro il verbale d’udienza 7 settembre 2020;
ritenuto
in fatto: che con istanza 5 maggio 2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, segnatamente l’attribuzione del domicilio coniugale, la custodia del figlio __________ con regolamentazione del diritto di visita e del contributo alimentare (inc. SO.2020.340);
che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente le richieste con decisione supercautelare 6 maggio 2020;
che con osservazioni 22 giugno 2020 il convenuto ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza;
che al dibattimento 7 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha fatto una proposta transattiva concernente l’attribuzione delle due proprietà di __________, assegnando alle parti un termine per pronunciarsi sulla stessa, proposta che è stata accettata seduta stante dalla moglie;
che con “Einsprache” 16 ottobre 2020, inviata alla Camera di protezione del Tribunale d’appello - Camera che già si era occupata dei reclami presentati da RE 1 contro le decisioni emesse dall'Autorità regionale di protezione 11 di Losone - RE 1 dichiara di far “obiezione a tutti i punti” del verbale;
che il reclamo è stato trasmesso per competenza alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
considerato
in diritto: che nel verbale oggetto di contestazione, rilevato che le parti si erano date atto di vivere separate almeno dal 25 gennaio 2020, il Pretore aggiunto si è limitato a sottoporre alle parti una soluzione transattiva circa l’assegnazione delle proprietà di __________;
che il primo giudice non ha per contro pronunciato alcuna decisione suscettibile di essere impugnata;
che, di conseguenza, in assenza di una decisione, un rimedio di diritto, qualunque esso sia, è inammissibile;
che le varie richieste formulate da RE 1, dovranno quindi essere sottoposte dapprima alla Pretura;
che per quanto concerne la richiesta di essere assistito da un interprete, anche questa ha da essere sottoposta al Pretore aggiunto il quale, peraltro, già ha provveduto a nominare a RE 1 un legale cognito della lingua tedesca;
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che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;
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```
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``` che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese; ```
che l’atto, stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, e viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia: 1. La “Einsprache” 22 ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione (unitamente all’“opposizione” 22 ottobre 2020 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione:
- alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).