Representation Order Appeal Admissibility Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged a lower court order that required the appellant, who had previously dismissed their legal counsel, to retain a representative, setting a deadline and threatening the appointment of a public defender upon non-compliance, which was subsequently executed. The appellate court found the appeal inadmissible because the order compelling representation is a procedural one, and the appellant failed to demonstrate the requisite risk of a hardly reparable prejudice necessary to justify an appeal outside explicitly provided cases, concluding that the matter of securing representation was in the appellant's own interest, although no court costs were imposed due to the specific circumstances.
Regesto Legislator
UfficialeIngiunzione di far capo a un rappresentante legale. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to justify the Chamber's competence to rule on the appeal in a single-judge composition, as mentioned in the procedural note at the end of the decision.
This provision was cited in the final section of the ruling to confirm that the appeal was decided by the Chamber in a single-judge composition.
This provision is cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of filing both an ordinary appeal and a constitutional appeal simultaneously.
This provision is cited in the 'Rimedi giuridici' section to indicate the limitations for an appeal to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.
These provisions are cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Testo completo
Incarto n. 13.2020.115 13.2020.116 · Lugano 11 febbraio 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Walser, presidente,
vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc. n. SO.2020.340 e CA.2020.36 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanze 5 maggio, rispettivamente 22 luglio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1 contro
RE 1
e ora sul reclamo 16 ottobre 2020 di RE 1 contro la decisione con cui il Pretore aggiunto gli ha assegnato un termine per munirsi di un rappresentante legale;
ritenuto
in fatto: che con istanza 5 maggio 2020 __________ ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, segnatamente l’attribuzione del domicilio coniugale, la custodia del figlio __________ con regolamentazione del diritto di visita e un contributo alimentare per il figlio (inc. SO.2020.340);
che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente le richieste con decisione supercautelare 6 maggio 2020;
che con osservazioni 22 giugno 2020 il convenuto, assistito da un legale, ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza;
che con istanza 22 luglio 2020 __________ ha chiesto che sia fatto divieto al convenuto di avvicinarsi a lei e al di lei luogo di residenza a meno di 300 metri, rispettivamente di mettersi in contatto con lei, salvo nei momenti previsti dalla ARP per permettere i contatti telefonici tra padre e figlio (inc. n. CA.2020.36);
che l’istanza è stata accolta con decisione supercautelare 23 luglio 2020;
che con osservazioni 10 agosto 2020 il convenuto ha chiesto di respingere integralmente l’istanza 22 luglio 2020;
che, il convenuto avendo revocato il mandato al proprio legale, con ordinanza 18 settembre 2020 il Pretore aggiunto gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di inadempienza;
che, decorso infruttuoso quel termine, con ordinanza 12 ottobre 2020 il Pretore aggiunto ha designato l’avv. __________ quale patrocinatore d’ufficio di RE 1;
che con “ricorso” 16 ottobre 2020 RE 1 dichiara di opporsi alla decisione in oggetto, chiede “la difesa obbligatoria gratuita” e postula che gli sia messo a disposizione un interprete;
considerato
in diritto: che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante legale in applicazione dell’art. 69 cpv. 1 CPC è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, per i combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 14 ottobre 2020 sicché il gravame, rimesso alla posta il 19 ottobre 2020 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile;
che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse;
che, ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile;
che, a titolo abbondanziale, si rileva come il medesimo reclamante postula di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (difesa obbligatoria gratuita) sicché mal si comprende per quale motivo egli si oppone alla decisione del Pretore aggiunto che gli ha designato un patrocinatore - cognito della lingua tedesca - dopo che lui stesso non vi ha provveduto personalmente nel termine assegnatogli;
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che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e andrebbero poste a carico del reclamante;
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che tuttavia, vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese, ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante;
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che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 16 ottobre 2020 di RE 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La richiesta di gratuito patrocino del reclamante è priva d’oggetto.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 16 ottobre 2020 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione:
- alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).