Appeal Dismissed Over Procedural Extension for Expert Questions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a civil suit where the plaintiff sought payment for the allegedly reduced value of a property share, the defendant appealed a procedural decision by the lower court's substitute judge that granted the plaintiff an extension to submit expert questions after the initial deadline had passed and the case had been declared closed. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that a decision on an application for restitution (granting the extension) is generally final and not subject to immediate appeal under the relevant procedural code, and that objections regarding the substitute judge's authority should have been raised earlier when the opposing party had a chance to comment on the request.
Regesto Legislator
UfficialeIl giudice decide definitivamente sull'istanza di restituzione del termine. Una pretesa violazione al riguardo va censurata con appello o reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to determine that the decision on the restitution request (which led to the decision being appealed) is definitively decided and generally not subject to appeal.
Mentioned as a provision that would typically govern an appeal, but shown not to apply due to the definitive nature of the decision based on Art. 149 CPC.
Cited as the legal basis allowing the Chamber to decide the appeal as a single judge.
Cited as the basis for fixing court fees based on the value, nature, and complexity of the case.
Cited as the basis for fixing the amount of the court fee for appeal decisions by the Court of Appeal.
Cited in the section on legal remedies, indicating the limits for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 13.2019.94 · Lugano 11 marzo 2020/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 27 marzo 2018 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 230'000.- oltre accessori;
e ora sul reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 4 novembre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 27 marzo 2018 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 230'000.- oltre accessori quale minor valore della quota PPP che essa le aveva venduto.
Con risposta 22 giugno 2018 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.
B. Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 4 luglio 2019, posta in calce al verbale d’audizione testimoniale, il Pretore ha, tra l’altro, assegnato alla parte attrice un termine per l’inoltro dei quesiti peritali.
Con ordinanza 17 ottobre 2019 il Pretore, costatato che nel termine assegnato non erano stati presentati i quesiti peritali ha dichiarato chiusa l’istruttoria e citato le parti per le arringhe finali.
Questa decisione è stata impugnata con reclamo 25 ottobre 2019 dalla parte attrice che il 17 ottobre 2019 già aveva inoltrato alla Pretura un’istanza per la concessione di un termine suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali. L’istanza, avversata dalla convenuta, è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 4 novembre 2019. Il reclamo è quindi stato stralciato dai ruoli con decisione 11 novembre 2019 perché diventato privo d’oggetto.
C. Con reclamo 14 novembre 2019 RE 1 chiede che la decisione 4 novembre 2019 del Pretore aggiunto sia dichiarata nulla, subordinatamente annullata.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. L’istanza 17 ottobre 2019 con cui l’attrice ha chiesto al Pretore di assegnarle un termine suppletorio per la presentazione dei quesiti peritali è un’istanza di restituzione, retta dagli art. 148 e 149 CPC. Giusta l'art. 149 CPC il giudice decide definitivamente sulla domanda di restituzione, sicché tale norma sottrae il provvedimento così emesso alla possibilità d'impugnativa, persino in applicazione dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Di per sé quindi, la decisione sull'istanza di restituzione e la pretesa violazione dell'art. 148 CPC vanno semmai censurate nell'ambito dell'appello o del reclamo proposto contro la successiva decisione di merito finale (Merz, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed., 2016, n. 8 ad art. 149; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 149; Gozzi, in: Frei, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 149; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II ed. 2017, n. 6 ad art. 149).
Per i motivi che precedono, il reclamo è inammissibile. Per quanto riguarda la pretesa nullità della decisione impugnata per il fatto che è stata pronunciata dal Pretore aggiunto in luogo del Pretore, va rilevato che la questione andava, semmai, sollevata quando il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta il termine per inoltrare le osservazioni all’istanza della controparte, a quel momento essendo chiaro che l’incarto, seppure senza decisione formale, era stato trasmesso al medesimo. Sollevata solo dopo che l’istanza di restituzione è stata accolta è al limite dell’abuso e non merita protezione.
2. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
3. Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 14 novembre 2019 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.