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13.2019.89 • TRAC TI 13.2019.89 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Demonstrable Irreparable Prejudice in Witness Exclusion Ruling

Numero d'incarto 13.2019.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a case where one party appealed an order rejecting several proposed witness testimonies in an action for payment of contract fees, the court declared the appeal inadmissible because the procedural rule governing such appeals requires demonstrating a risk of prejudice that is difficult to remedy, and the mere possibility of an unfavorable final judgment due to insufficient factual findings does not meet this threshold, as any such disadvantage can potentially be rectified upon challenging the final sentence.

Regesto Legislator

Ufficiale

Decisione in materia di prove. Il rifiuto ad assumere una prova o una modalità di assunzione difforme da quanto richiesto non sono costituive di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Parole chiave

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esclusione del testimone pregiudizio dimostrabile proposta di giudizio decisioni incidentali impugnabilità di decisioni incidentali deposizioni delle parti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. b cifra 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required risk of a prejudice that is difficult to repair was not demonstrated, as required for appealability under this provision.

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

Cited as part of the legal basis allowing appeal to the Court of Appeal against the challenged procedural order.

art. 124 CPC

Cited in conjunction with Art. 154 CPC to define the challenged decision as a procedural order.

art. 154 CPC

Cited in conjunction with Art. 124 CPC to define the challenged decision as a procedural order.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited as part of the legal basis allowing appeal to the Court of Appeal against the challenged procedural order.

art. 2 cpv. 1 LTG

Used to establish how the court fees are determined for the decision on the appeal.

art. 14 LTG

Used to establish the applicable range for setting the court fees for decisions on appeals.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

Used to justify that the appeal could be decided by the court in a single-judge composition.

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Testo completo

Incarto n. 13.2019.89 · Lugano 11 marzo 2020/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.1 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 2 gennaio 2019 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 4 novembre 2019 di RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 17 ottobre 2019;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 2 gennaio 2019 CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 132'243.55 oltre accessori quale mercede per un contratto d’appalto.

Con risposta 25 marzo 2019 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

B. Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 17 ottobre 2019 il Pretore ha statuito su una parte delle prove, respingendo le audizioni testimoniali di __________, __________, __________, __________ e __________.

C. Con reclamo 4 novembre 2019 RE 1 chiede l’annullamento della decisione precitata e che siano ammesse le audizioni testimoniali rifiutate dal Pretore.

Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. L’ordinanza 17 ottobre 2019 con cui il Pretore ha deciso sulle prove è una decisione ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124 e 154 CPC, la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

2. Nel presente caso, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 25 ottobre 2019, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta il 4 novembre 2019, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).

4. La reclamante sostiene che in mancanza dell’assunzione delle prove testimoniali rifiutate dal Pretore verrebbe a mancare il substrato probante delle sue rivendicazioni e argomentazioni, facendo venire meno la ricerca della verità materiale.

4.1 Per costante giurisprudenza di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti l’assunzione di una prova o stabilisca le modalità d’assunzione delle stesse in modo difforme da quanto chiesto da una parte non è di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Un eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o parzialmente mediante una successiva sentenza finale favorevole. Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza che il giudice sarebbe di fatto tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso, da porvi rimedio impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare sfavorevole.

4.2 Gli argomenti della reclamante, che sostiene che in mancanza dell’assunzione delle prove testimoniali rifiutate dal Pretore verrebbe a mancare il substrato probante delle sue rivendicazioni e argomentazioni, si fondano di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo dovuto all’insufficiente accertamento dei fatti. Per i motivi esposti al considerando precedente, tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art.

319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito negativo è comunque insito in tutte le cause.

In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

6. Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2019 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 4 novembre 2019 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.