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13.2019.8 • TRAC TI 13.2019.8 Generato dall'IA

Provisional Relief Dismissal and Cost Allocation Upheld on Appeal

Numero d'incarto 13.2019.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party seeking provisional relief for their minor children against another party had their initial request summarily dismissed by the lower court and the proceedings struck from the roll due to the claimants' failure to appear at the scheduled hearing and their prior silence regarding the continuation of the case, resulting in costs and reimbursement of the opposing party's expenses being imposed on them. The appellate court rejected the subsequent appeal challenging the cost allocation, reasoning that the lower court's determination that the claimants had effectively withdrawn, based on their non-appearance and prior communication indicating potential withdrawal, was neither a manifestly erroneous finding of fact nor an incorrect application of law regarding the assessment of procedural costs following a deemed withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 248 lett. d CPC, Art. 314 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 320 lett. a CPC; Provisional Relief Dismissal and Cost Allocation Upheld on Appeal: The appellate court rejected the subsequent appeal challenging the cost allocation, reasoning that the lower court's determination that the claimants had effectively withdrawn, based on their non-appearance and prior communication indicating potential withdrawal, was neither a manifestly erroneous finding of fact nor an incorrect application of law regarding the assessment of procedural costs following a deemed withdrawal.

Parole chiave

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finzione di ritiro audizione delle parti ripartizione delle spese gratuito patrocinio provvisorio figli minorenni procedimento pregiudiziale d'urgenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 CPC

Applied to order the costs of the proceedings against the appellants, who were deemed the losing party following the dismissal of their appeal.

art. 16 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

Cited as the basis for determining the amount of the procedural costs imposed on the appellants.

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Testo completo

Incarto n. 13.2019.8 · Lugano 20 febbraio 2019/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2018.77 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza di provvedimenti cautelari 21 dicembre 2018 da

RE 1 RE 2 entrambi rappr. dai genitori RA 1 e RA 2 contro

CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1

e ora sul reclamo 4 febbraio 2019 di RA 1 e RA 2;

ritenuto

in fatto: che con istanza 21 dicembre 2018 RA 1 e RA 2, agenti per conto dei figli RE 1 e RE 2, hanno chiesto l’adozione di provvedimenti cautelari inaudita parte nei confronti di CO 1 e CO 2;

che, non ritenendo dati gli estremi per adottare le misure richieste senza dare ai convenuti la possibilità di esprimersi, il Pretore ha citato le parti per l’udienza del 22 gennaio 2019;

che, preso atto di una comunicazione del patrocinatore degli istanti, con ordinanza 16 gennaio 2019 il Pretore ha assegnato agli istanti medesimi un termine di 5 giorni per comunicare se era loro intenzione ritirare la causa, ritenuto che la mancata risposta sarebbe stata considerata quale desistenza;

che all’udienza 22 gennaio 2019 è comparsa unicamente la parte convenuta, la quale si è opposta all’istanza;

che, poiché gli istanti non sono comparsi all’udienza e neppure hanno manifestato un interesse a proseguire nella procedura, con decisione 25 gennaio 2019 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli, ponendo la tassa e le spese di giustizia di fr. 400.- a loro carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.- per ripetibili;

che con reclamo 4 febbraio 2019 RA 1 e RA 2 chiedono che la tassa e le spese di giustizia siano poste a carico dei signori __________;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che, le domande di adozione di provvedimenti cautelari sono trattate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), e di conseguenza le decisioni prese in quest’ambito sono impugnabili nel termine di 10 giorni mediante appello (art. 314 CPC) o reclamo (art. 321 cpv. 2 CPC);

che, per l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è però dato unicamente il rimedio del reclamo, da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nel caso in esame la decisione è stata notificata ai reclamanti il 28 gennaio 2019 e di conseguenza il gravame, rimesso alla posta il 4 febbraio 2019, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che con il rimedio del reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che giusta l’art. 106 cpv.

1 CPC il giudice pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza è ritenuto soccombente l’attore;

che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere d’apprezzamento;

che nel caso concreto il Pretore, rilevato che gli istanti avevano rinunciato a proseguire la causa, neppure è entrato nel merito della controversia, limitandosi a stralciare il procedimento ponendo a loro carico le spese giudiziarie;

che, di conseguenza, nella misura in cui i reclamanti ribadiscono in questa sede la fondatezza della loro iniziativa processuale e prendono posizione sul contenuto dell’istanza, il reclamo non è pertinente;

che, per il resto, vista la mancata risposta degli istanti all’ordinanza 16 gennaio 2019 nonché la loro assenza all’udienza del 22 gennaio 2019, - rilevato peraltro che erano stati resi attenti dal proprio patrocinatore delle conseguenze della mancata comparsa all’udienza - l’accertamento del primo giudice che essi non intendevano proseguire con il contenzioso e il conseguente stralcio della procedura per desistenza non costituiscono né un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto;

che, per questi motivi, il reclamo dev’essere respinto;

che, stante l’esito del gravame, può restare aperta la questione se, le parti in causa essendo RE 1 e RE 2, i loro genitori RA 1 e RA 2 siano legittimati a impugnare in nome proprio e per proprio conto la decisione del Pretore;

che le spese processuali, stabilite in applicazione dell’art. 16 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 CPC);

che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per questi motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 4 febbraio 2019 di RA 1 e RA 2, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 4 febbraio 2019 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.