Counsel's Appeal Against Denial of Legal Aid After Mandate Termination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision to reject a request for legal aid, which was rejected because the client had terminated the mandate with the appealing counsel before the decision on legal aid was issued. The appellate court reasoned that the right to legal aid is strictly personal to the party, and generally, the counsel cannot appeal such a decision unless exceptional personal or professional reasons apply, which were not present here as the termination was initiated by the client. Furthermore, the court noted that the unilateral termination of a representation mandate in the context of seeking legal aid requires prior judicial authorization, and since the mandate was terminated before the judge could rule on the legal aid application, the basis for the initial application failed, rendering the appeal inadmissible and subject to costs assessed against the appellant.
Regesto Legislator
UfficialeDiniego di gratuito patrocinio per revoca del mandato all'aspirante gratuito patrocinatore intervenuta prima della decisione del giudice sulla relativa istanza e senza sua preventiva autorizzazione alla sostituzione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the context of dismissing the appeal as inadmissible based on procedural grounds.
Used to set the procedural costs for the appeal based on the value, nature, and complexity of the case.
Used to set the court fee for the decision on the appeal.
Cited in the final section outlining appeal remedies, though the decision itself was based on inadmissibility at the cantonal level.
Testo completo
Incarto n. 13.2019.73 · Lugano 11 novembre 2019/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2019.14 della Pretura di Bellinzona promossa con istanza 15 aprile 2019 da
CO 2 patrocinata dall’ PA 1 contro CO 1 patrocinato dall’ PA 2 e ora sul reclamo 29 agosto 2019 dell’avv. RE 1 contro la decisione 27 agosto 2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di CO 1;
ritenuto
in fatto: che con istanza 15 aprile 2019 CO 2 ha convenuto avanti il Pretore del Distretto di Bellinzona CO 1, chiedendo l’adozione di misure cautelari a protezione del benessere del figlio __________;
che con istanza 11 giugno 2019 CO 1, allora patrocinato dall’avv. RE 1, ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione dalle spese processuali e con la designazione dello stesso avv. RE 1 quale patrocinatore;
che con scritto 20 agosto 2019 l’avv. RE 1 ha chiesto al Pretore aggiunto di decidere l’istanza di gratuito patrocinio, rilevando che in data 2 luglio 2019 CO 1 gli aveva revocato il mandato di patrocinio;
che con decisione 27 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio in ragione della cessazione del mandato;
che con reclamo 29 agosto 2019 l’avv. PA 1 chiede di essere nominato legale d’ufficio dal 19.02.2019 al 02.07.2019;
che la controparte non è stata chiamata a esprimersi;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 121 CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.
119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;
che la decisione impugnata è pervenuta all’avv. RE 1 il 28 agosto 2019 (doc. C al reclamo), motivo per cui, spedito il 30 agosto 2019 (cfr. timbro sulla busta originale), il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che il diritto all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (*“höchstpersönlicher Anspruch”*) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005);
che, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121), ciò che non è il caso nella fattispecie in esame;
che nel caso concreto è stata la parte medesima a revocare il mandato al proprio patrocinatore, e ciò ancor prima che il Pretore aggiunto abbia potuto decidere in merito al gratuito patrocinio;
che di conseguenza non sono dati gli estremi per riconoscere all’avv. RE 1 la legittimazione a ricorrere a titolo personale contro il diniego del beneficio del gratuito patrocinio al suo ex assistito, sicché il reclamo risulta inammissibile;
che giova d’altra parte rilevare come, in virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a);
che alla stessa stregua di un patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), visto il compito pubblico che anche un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale o di comune intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza legale non sottostà all’art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione da parte del giudice;
che, in concreto, con scritto 20 agosto 2019 l’avv. RE 1 ha informato il Pretore aggiunto del fatto che in data 2 luglio 2019 il cliente gli aveva revocato il mandato*,* sollecitando una decisione sull’istanza di gratuito patrocinio;
che, in siffatte circostanze, il Pretore aggiunto non ha potuto che prendere atto dell’intervenuta interruzione del mandato di rappresentanza, senza essere stato posto nella condizione di esprimere il suo preventivo ed esplicito consenso;
che ciò esclude a priori l’ammissione al gratuito patrocinio di CO 1, spettando pertanto a quest’ultimo farsi direttamente carico del pagamento dell’onorario dovuto al legale;
che la decisione impugnata non è quindi frutto di un manifestamente errato accertamento dei fatti né di un’errata applicazione del diritto;
che la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico del reclamante, che difetta della legittimazione al reclamo;
che vista la procedura sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 29 agosto 2019 dell’avv. RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante, avv. RE 1.
3. Notificazione:
- .
Comunicazione:
- Pretura del distretto di Bellinzona;
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).