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13.2019.66 • TRAC TI 13.2019.66 Generato dall'IA

Co-Ownership Dissolution: Advance for Judicial Costs Upheld

Numero d'incarto 13.2019.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, co-owner of a property, contested the lower court's decision setting an advance payment for judicial costs at CHF 10,500 in an action seeking dissolution and division of co-ownership; the appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its broad discretion when setting the advance, as the required amount of CHF 10,500 fell within the range established by the cantonal judicial tariff law, considering that the overall action involved two distinct claims—one valuing the appellant's share (CHF 88,000) and another valuing the entire property for the division aspect (CHF 265,000)—and thus the initial determination was neither a manifestly erroneous finding of fact nor an incorrect application of the law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro termine per versare l'anticipo delle spese processuali. L'autorità superiore interviene solo in caso di eccesso o abuso dei parametri posti dalle tariffe cantonali, nel Cantone Ticino dalla LTG

Parole chiave

Generato dall'IA
comproprietà anticipo delle spese diritto processuale appuramento dell'elenco oneri scioglimento della società anticipo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to impose court costs on the appellant due to the rejection of the appeal.

art. 2 cpv. 1 LTG

This article was used to determine the amount of court costs based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 14 LTG

This article was used to determine the justice fee for the Court of Appeal's decision on the appeal.

art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG

This article justified the decision being made by a single judge in the Chamber.

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Testo completo

Incarto n. 13.2019.66 · Lugano 29 novembre 2019/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.3 (azione di scioglimento e divisione di comproprietà) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 11 ottobre 2018 da

RE 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

CO 1 CO 2 CO 3

e ora sul reclamo 26 agosto 2018 [correttamente: 2019] presentato da RE 1 contro la decisione 14 agosto 2019 con cui il Pretore gli ha fissato un termine per versare l’anticipo delle spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto: che RE 1, CO 1, CO 2 e CO

3 sono comproprietari in ragione di ¼ ciascuno del fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________;

che, ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 11 ottobre 2018 RE 1 ha convenuto CO 1, CO 2 e CO 3 davanti alla Pretura del Distretto di Riviera chiedendo lo scioglimento e la divisione della citata comproprietà ai sensi dell’art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC;

che con decisione 14 agosto 2019 il Pretore ha assegnato all’attore un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 10'500.– quale anticipo delle spese giudiziarie;

che con reclamo 26 agosto 2019 RE 1 postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento di questa decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio e, in via subordinata, ne chiede la riforma nel senso che l’importo richiesto a titolo di anticipo sia stabilito in fr. 3'000.– da versare entro un termine di 30 giorni;

che il reclamo non è stato notificato alle controparti;

e considerando

in diritto: che il giudizio in esame è una decisione in materia di anticipazione delle spese ai sensi dell’art. 101 CPC, che giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che, in concreto, essa è stata notificata il 19 agosto 2019 ed è pervenuta al reclamante il giorno 20 agosto 2019 (doc. A al reclamo; estratto “tracciamento degli invii” 12 settembre 2019), sicché spedito il 26 agosto 2019 il gravame è tempestivo e, sotto questo profilo, senz’altro ammissibile;

che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il Pretore ha stabilito in fr. 10'500.– l’anticipo delle spese di causa richiesto all’attore, richiamando *“gli art. 98 e 101 CPC, nonché la LTG”*;

che il reclamante sostiene di avere quantificato in fr. 88'000.– il valore litigioso della causa, ovvero la quota parte di liquidazione che egli rivendica a fronte di un valore del fondo stimato in fr. 265'000.–, e che in applicazione della LTG la tassa di giustizia si poneva tra un minimo di fr. 3'000.– e un massimo di fr. 8'000.–;

che, giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC);

che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;

che entro i limiti dei menzionati principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso;

che, con riferimento alle spese processuali, nel Canton Ticino esse sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che prevede esborsi forfettari stabiliti in modo scalare a dipendenza delle differenti fasce di valore di causa;

che, in concreto, l’attore ha chiesto in applicazione degli art. 650 cpv. 1 e 651 cpv. 2 CC lo scioglimento e la divisione della comproprietà di cui al fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________;

che nella richiesta sono incluse due azioni aventi scopi diversi, e meglio da una parte l’azione di accertamento fondata sull’art. 650 CC e tesa ad accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, dall’altra l’azione costitutiva giusta l’art.

651 CC il cui scopo è di definire il modo della divisione (Bohnet, Commentaire pratique, Action civiles, vol. I, 2a ed., 2019, Basilea, §43 n. 2 ad art. 650 e §44 n. 1 ad art. 651), differenze di cui il giudice ha da tener conto in punto alla decisione sui relativi costi della procedura (Brunner/ Wichtermann, in: Basler Kommentar, ZGB II, 5a ed., 2015, n. 6 ad art. 650; Rep. 1998 197 seg.; sentenza del TF 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007);

che il valore litigioso dell’azione fondata sull’art. 650 CC corrisponde al valore della quota parte spettante al richiedente (Bohnet, op. cit., §43 n. 8 ad art. 650; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 10 ad art. 650; Graham-Siegenthaler, in: Breitschmid/Jungo, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 650; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 18b ad art. 91);

che, per contro, il valore litigioso dell’azione fondata sull’art. 651 CC corrisponde al valore complessivo dell’oggetto detenuto in comproprietà, mentre il valore della sola quota parte resta determinante limitatamente alla quantificazione delle spese ripetibili (Bohnet, op. cit., §44 n. 6 ad art. 651; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 17 ad art. 651; Graham-Siegenthaler, op. cit., n. 10 ad art. 651; Sterchi, op. cit., n. 18b ad art. 91; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 21a ad art. 106 [versione *e-book* 1° maggio 2019, n. 24a ad art. 106]; decisione del TF 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007; DTF 108 Ia 19 segg.);

che, trattandosi di procedura ordinaria, l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 3'000.– ad un massimo di fr. 8'000.– per la fascia di valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.–, e una tassa di giustizia che va da un minimo di fr. 8'000.– a un massimo di fr. 20'000.– per la fascia di valore litigioso situata tra fr. 200'000.– e fr. 500'000.–;

che, nel caso in esame, il valore litigioso dell’azione promossa in applicazione dell’art. 650 cpv. 1 CC è pari a fr. 88'000.–, corrispondenti alla quota parte rivendicata dall’attore, mentre il valore litigioso dell’azione ai sensi dell’art. 651 cpv. 2 CC può essere valutato in fr. 265'000.–, ovvero il valore complessivo dato al fondo in questione (reclamo, pag. 3 e 4);

che, ciò posto, la richiesta di anticipo spese di fr. 10'500.– rientra senz’altro nella forchetta prevista dalla LTG;

che, pertanto, richiamato l’ampio potere di apprezzamento di cui dispone il Pretore, l’importo richiesto a titolo di anticipo spese non può dirsi a priori eccessivo o abusivo, sicché è da escludere tanto un accertamento manifestamente errato dei fatti quanto un’errata applicazione del diritto, da cui la conseguente reiezione del reclamo;

che parimenti dicasi riguardo alla subordinata richiesta di riduzione dell’anticipo fino addirittura a fr. 3'000.–, tenuto altresì conto del fatto che, a questo stadio della procedura, pare quantomeno prematuro affermare che *“la causa promossa dal reclamante […] non presenta certo soverchie difficoltà quo alla sua definizione”*;

che il presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo in sede di reclamo, non da ultimo anche perché in genere la mera ipotesi di dover rivendicare la parziale rifusione di quanto anticipato - laddove il reclamo fosse stato accolto - non configura come tale una parvenza di pregiudizio difficilmente riparabile in capo al reclamante;

che le spese processuali, stabilite in fr. 300.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti;

che, non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2019 di RE

1 è respinto.

2. La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

4. Notificazione (unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alle controparti):

– ; – ; – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art.

93 LTF.