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13.2019.23 • TRAC TI 13.2019.23 Generato dall'IA

Appellant Fails to Document Financial Hardship for Reduced Judicial Costs

Numero d'incarto 13.2019.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, who filed a claim for damages following a 2013 car accident, appealed a lower court's decision that confirmed the requirement to pay an advance on judicial costs of 9,000 CHF, despite the appellant claiming precarious financial circumstances due to disability. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the appellant failed to document the alleged financial hardship, and furthermore, the request to reduce the advance to 3,000 CHF contradicted a total lack of economic means; consequently, the original advance amount was deemed appropriate and within the presiding judge's discretionary power based on the claim's value bracket, thus not constituting an error in law or fact.

Regesto Legislator

Ufficiale

Anticipo delle spese. Nell'applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie l'autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o abuso

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese ristrettezza finanziaria errore di fatto diritto processuale condanna al pagamento pecuniario mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the dispositive to assign procedural costs based on the appellant's defeat.

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited in the reasoning preceding the dispositive when calculating the amount of procedural costs.

art. 14 LTG

Cited in the reasoning preceding the dispositive when calculating the amount of procedural costs (fee for appeal decisions).

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Testo completo

Incarto n. 13.2019.23 · Lugano 9 luglio 2019/ap · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Walser, presidente,

vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.7 (azione ordinaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 5 febbraio 2019 da

RE 1 contro

CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’avv. __________

e ora sul reclamo 5 marzo 2019 di RE 1 contro la decisione 27 febbraio 2019 con cui il Pretore ha confermato la richiesta di fr. 9'000.– a titolo di anticipo delle spese giudiziarie;

ritenuto

in fatto: che, ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 5 febbraio 2019 RE 1 ha convenuto in causa CO 1 e CO 2 con una richiesta di risarcimento danni di complessivi fr. 211'150.– in relazione ad un incidente stradale in auto di cui era stato vittima il 23 settembre 2013 a __________;

che con ordinanza 6 febbraio 2019 il Pretore ha chiesto all’attore il versamento di un anticipo di fr. 9'000.– per le spese giudiziarie presumibili;

che con scritto 19 febbraio 2019 l’attore ha chiesto di revocare la richiesta di anticipo in considerazione delle sue precarie condizioni economiche, rispettivamente di ridurne l’importo a fr. 3'000.–;

che con decisione 27 febbraio 2019 il Pretore ha confermato la richiesta di anticipo spese di fr. 9'000.–;

che con reclamo 5 marzo 2019 RE 1 chiede di annullare la citata decisione e di essere esonerato dal pagamento dell’anticipo;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che il giudizio in esame è una decisione in materia di anticipazione delle spese ai sensi dell’art. 101 CPC, che, giusta i combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e

48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che, in concreto, essa è pervenuta al reclamante il 28 febbraio 2019 (estratto “tracciamento degli invii” 8 marzo 2019) sicché, spedito il 5 marzo 2019, il gravame è tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile;

che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) oltre all’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, posto come con scritto 19 febbraio 2019 il procedente postulasse (anche) la riduzione dell’anticipo da fr. 9'000.– a fr. 3'000.–, il Pretore ha rilevato che per valori di causa tra fr. 200'000.– a fr. 500'000.–, l’art. 7 della LTG prevedeva la fissazione di una tassa di giustizia tra fr. 8'000.– e fr. 20'000.–;

che, considerati il tipo di procedura e la futura istruttoria, il primo giudice ha confermato la richiesta di un anticipo di fr. 9'000.– ritenendolo adeguato;

che il reclamante obietta di avere indicato al Pretore *“di essere privo di qualsiasi entrata finanziaria in quanto inabile a causa delle lesioni riportate nell’incidente della circolazione 23.09.2013, del quale è rimasto vittima”*;

che, tuttavia, l’interessato nemmeno pretende di avere anche solo tentato di documentare la sua situazione finanziaria, segnatamente la sua asserita precarietà economica, né invero ha mai espresso una disponibilità in tal senso;

che peraltro una richiesta di riduzione da fr. 9'000.– a fr. 3'000.– neppure si concilia con la pretesa assenza di qualsiasi disponibilità economica, sicché da questo punto di vista al Pretore non si può neppure rimproverare di avere accertato in modo manifestamente errato i fatti;

che d’altra parte, nell’applicazione delle tariffe stabilite per le spese giudiziarie (art. 96 CPC), l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

che, come rammentato dal Pretore con riferimento all’art. 7 LTG, a fronte di una pretesa quantificato dall’attore in complessivi fr. 211'150.–, l’anticipo di fr. 9'000.– si situa appunto fra il tasso minimo e massimo previsto per la corrispondente fascia di valore litigioso;

che di conseguenza l’importo così stabilito non configura né un eccesso né un abuso di potere, escludendo così a priori una qualsiasi ipotesi di applicazione errata del

diritto;

che, tutto ciò considerato, il reclamo dev’essere respinto;

che le spese processuali, stabilite in fr. 200.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 5 marzo 2019 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali, stabilite in fr. 200.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 5 marzo 2019 alla controparte):

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso, quantificato in fr. 211'150.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.