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13.2018.79 • TRAC TI 13.2018.79 Generato dall'IA

Breach of Mandate Appeal Dismissed for Lack of Appealable Prejudice in Procedural Order Review

Numero d'incarto 13.2018.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a dispute stemming from a petition seeking damages for breach of mandate related to a retaining wall collapse and restoration costs, the Appellate Court addressed the defendant's appeal against a lower court's procedural order that rejected the request for clarification and supplementation of an expert report. The Court found the appeal inadmissible because the rejected order was a procedural decision not expressly enumerated as appealable, and the appellant failed to sufficiently demonstrate the risk of an irreparably detrimental prejudice, noting that evidentiary rulings are generally challenged through the final judgment appeal, leading to the dismissal of the appeal and imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

Ufficiale

La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione del mandato controllo della procedura ordinanze probatorie eccezione di incostituzionalità decisione incidentale impugnabile revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LTF

This provision is cited as the limit applicable to the recourse to the Federal Tribunal against the final decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision is cited to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

These provisions were cited in the reasoning regarding the appealability of the contested decision, but they do not appear in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 48 lett. c cifra 1 LOG

This provision was cited in the reasoning regarding the appealability of the contested decision, but it does not appear in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 319 lett. b CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the admissibility grounds for the appeal, but it does not appear in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 322 CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the lack of notification to the counterparty, but it does not appear in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

This provision was cited in the reasoning regarding the competence of the single judge to decide the manifestly inadmissible appeal, but it does not appear in the dispositive orders (orders 1, 2, 3).

art. 2 cpv. 1 e 14 LTG

These provisions govern the setting of court costs, which were applied in order 2.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision governs the allocation of court costs, which were applied in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 13.2018.79 · Lugano 3 gennaio 2019 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2016 da

CO 1 CO 2 entrambi patrocinati dallo PA 2 contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1

briella Beguglia, · Barbara Betguglia Roberta berguglia

e ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove

25 ottobre 2018;

ritenuto

in fatto: che con petizione 12 dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione del mandato;

che conrisposta

20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;

che in corso d’istruttoria è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;

che, notificata la perizia alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è opposta;

che con ordinanza 25 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento, respingendola;

che con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art.

124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che il reclamo secondo l’art.

319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che la reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;

che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;

che, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;

che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.