Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2017.108 • TRAC TI 13.2017.108 Generato dall'IA

Debris Disposal Payment Dispute: Appealability of Denial of Suspension Pending Criminal Investigation

Numero d'incarto 13.2017.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a civil action where one party sought payment for debris disposal services, the defendant repeatedly requested the suspension of proceedings pending the outcome of a criminal investigation concerning allegedly falsified delivery documents. The lower court rejected these requests, reasoning that an expert had already conducted assessments based on reliable documentation, rendering the criminal investigation irrelevant to the civil determination of the claim. The appellate court upheld the rejection, finding that the appeal challenging the refusal to suspend was inadmissible because the law does not provide for an appeal against a denial of suspension unless the appellant demonstrates a risk of harm that is difficult to repair, which was not established, especially since the expert's findings largely disregarded the disputed documents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 126 CPC, Art. 124 CPC, Art. 48 lett. c cifra, Art. 322 cpv. 2 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Debris Disposal Payment Dispute: Appealability of Denial of Suspension Pending Criminal Investigation: The lower court rejected these requests, reasoning that an expert had already conducted assessments based on reliable documentation, rendering the criminal investigation irrelevant to the civil determination of the claim. The appellate court upheld the rejection, finding that the appeal challenging the refusal to suspend was inadmissible because the law does not provide for an appeal against a denial of suspension unless the appellant demonstrates a risk of harm that is difficult to repair, which was not established, especially since the expert's findings largely disregarded the disputed documents.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione dell'istruzione causa civile procedura pendente azione creditoria reato penale prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG

Used to justify that the appeal could be decided by the single judge composition because the appeal was inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Basis for ordering the losing party (RE 1) to bear the procedural costs.

art. 93 LTF

Cited in the section detailing the legal remedies available against the final decision (appeal to the Federal Tribunal).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2017.108 · Lugano 9 maggio 2018/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice · Walser, presidente, vicecancelliera: · Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2014.19 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 22 settembre 2014 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 3 contro

RE 1 patrocinata dagli PA 2 e PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di € 292'211.64 per prestazioni di smaltimento di macerie;

e ora sul reclamo 30 ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 20 ottobre 2017 con la quale il Pretore ha respinto la sua istanza di sospensione del procedimento;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 22 settembre 2014 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di € 292'211.64 oltre accessori quale mercede per i lavori di trasporto e smaltimento di materiale da demolizione.

B. Con risposta 20 novembre 2014 la convenuta ha fatto atto di acquiescenza limitatamente all’importo di fr. 43'400.-, e per il resto ha chiesto la reiezione della petizione.

C. Con istanza 24 agosto 2017 RE 1 ha chiesto la sospensione del procedimento, sostenendo di aver inviato una segnalazione al Ministero pubblico, essendo stato constatato che vi erano dei bollettini di consegna del materiale che erano stati falsificati. La parte attrice si è opposta alla sospensione della causa.

Con ordinanza 6 settembre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione della procedura. Il primo giudice ha rilevato che il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, ha eseguito i suoi accertamenti facendo astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Da qui l’inutilità di attendere l’esito del procedimento penale.

D. Con istanza 18 ottobre 2017 la convenuta ha nuovamente chiesto la sospensione della procedura, ritenendo verosimile l’ipotesi dei reati di truffa processuale e di falsità in documenti.

E. Con decisione 20 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l’istanza, i motivi addotti non giustificando la sospensione della procedura.

F. Con reclamo 30 ottobre 2017 RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata e di ordinare la sospensione della causa sino a conclusione del procedimento penale.

Il gravame non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 322 cpv. 2 CPC).

La decisione 20 ottobre 2017 è pervenuta il 23 ottobre 2017 alla reclamante. Rimesso alla posta il 30 ottobre 2017, il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. In sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il doc. D allegato al reclamo (rapporto d’esecuzione 6 luglio 2017 della polizia giudiziaria) va estromesso dagli atti.

3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4. A mente della reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché, essendo verosimile l’uso di documenti falsi, vi sarebbe il rischio di dover chiedere la revisione della sentenza della pretura, ciò che comporterebbe perdite di tempo e costi processuali. Essa lamenta pure una violazione del diritto di essere sentiti, la motivazione della decisione essendo carente.

Il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione perché i motivi addotti non giustificavano la sospensione. Vero è che la motivazione è succinta e il primo giudice non ha fornito maggiori spiegazioni. È però qui anzitutto da considerare che, trattandosi di una decisione ordinatoria processuale, le esigenze di motivazione sono minime, sicché il Pretore neppure era tenuto a diffondersi maggiormente sulla questione. Ciò vale a maggior ragione considerato che l’identica domanda era già stata respinta dal Pretore con l’ordinanza 6 settembre 2017, la cui motivazione non viene in alcun modo scalfita da quanto risulta nel verbale 17 ottobre 2017 della Polizia cantonale e mantiene tutta la sua attualità.

5. Abbondanzialmente va rilevato che la decisione impugnata regge comunque alle critiche della reclamante. In effetti, considerato che le particolari modalità di redazione dei documenti è stata ammessa da __________, responsabile della società attrice, il Pretore terrà conto di questa circostanza e si pronuncerà, sempre che sia necessario, sull’utilizzabilità dei documenti medesimi. Inoltre, come ben rilevato dal Pretore nell’ordinanza 6 settembre 2017, il perito, individuate manifeste discrepanze tra i bollettini prodotti dalle parti in causa e quelli forniti dalle imprese che si erano occupate del trasporto del materiale, per i suoi accertamenti ha fatto astrazione dai documenti ritenuti inaffidabili. Di conseguenza, non appare rilevante per il procedimento civile se le particolari modalità di redazione dei documenti costituisca anche un reato penale e il procedimento penale neppure pare suscettibile di influire sui pretesi diritti degli attori oggetto della causa civile.

La decisione impugnata non rileva quindi né da un manifestamente errato accertamento dai fatti né da un’errata applicazione del diritto.

6. Il gravame, manifestamente inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Le spese processuali, fissate in fr. 800.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 30 ottobre 2017 di RE 1 è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico di RE 1.

3. Notificazione (unitamente al reclamo 30 ottobre 2017 alla controparte):

- e ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di € 292’2011.64, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.