Estate Tree Dispute Cost Allocation Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed a claim against an estate regarding an improperly situated tree near their property line, which led to a conciliation hearing where the parties reached a settlement obligating the estate to move the tree by a specific date and allocating court fees to the claimant. The claimant subsequently filed a "reclamo" (appeal) challenging the allocation of costs and demanding immediate execution of the tree removal. The court determined the appeal was inadmissible because the challenge concerned the cost allocation stipulated within a judicial settlement agreement, which, according to statute, can only be contested via a request for revision, not a general appeal; furthermore, the demand for immediate execution was premature as the deadline for compliance had not passed, and enforcement falls under the jurisdiction of the execution judge, resulting in the dismissal of the appeal while foregoing the imposition of procedural costs on the appellant due to the peculiar circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 CPC, Art. 110 CPC, Art. 48 lett. c cifra, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 241 cpv. 2 CPC, Art. 328 cpv. 1 CPC; Estate Tree Dispute Cost Allocation Appeal Dismissed: The claimant subsequently filed a "reclamo" (appeal) challenging the allocation of costs and demanding immediate execution of the tree removal. The court determined the appeal was inadmissible because the challenge concerned the cost allocation stipulated within a judicial settlement agreement, which, according to statute, can only be contested via a request for revision, not a general appeal; furthermore, the demand for immediate execution was premature as the deadline for compliance had not passed, and enforcement falls under the jurisdiction of the execution judge, resulting in the dismissal of the appeal while foregoing the imposition of procedural costs on the appellant due to the peculiar circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish that the settlement agreement has the effect of a final judgment, which determines the inapplicability of the appeal procedure.
Cited in the reasoning to specify the judge competent to hear a revision application concerning the settlement.
Cited in the reasoning to discuss the grounds for revision, which were found not to be met by the appellant's request.
Cited in the reasoning to indicate that the execution of the settlement falls under the jurisdiction of the execution judge.
Cited in the reasoning to differentiate the challenged item (agreement on costs) from a decision on costs appealable under Art. 104 CPC, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning when discussing the possibility of appealing a decision on costs independently.
Cited in the reasoning to distinguish the procedural path applicable to the challenge against the settlement clause on costs.
Cited in the reasoning to establish the time limit for challenging decisions on costs in ordinary proceedings, which was deemed met.
Cited in the reasoning to determine the general rule for procedural costs (following the event of defeat).
The remedy section indicates that an appeal to the Federal Supreme Court is subject to the limits of this article.
Testo completo
Incarto n. 13.2013.23 · Lugano 25 aprile 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della terza Camera civile del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico per statuire nella causa inc. n. 06/2012 della Giudicatura di pace di __________ promossa con istanza di conciliazione 18 novembre 2012 da
RE 1 contro
Comunione ereditaria fu __________ composta dagli eredi CO 1 , CO 2 , CO 3 , CO 4
e ora sul “reclamo” 7 febbraio 2013 di RE 1 contro il verbale di udienza 1° febbraio 2013;
ritenuto
in fatto: che con istanza di conciliazione 18 novembre 2012 – poi completata su richiesta del giudice ex art. 132 CPC – RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di __________ di convenire in causa la Comunione ereditaria fu __________, composta dagli eredi CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, al fine di discutere in merito allo spostamento di un albero, piantato sul fondo di proprietà della CE fu __________, che non rispetterebbe la distanza minima dal confine del mappale di proprietà di RE 1;
che in occasione dell’udienza 1° febbraio 2013 le parti hanno sottoscritto dinanzi al Giudice di pace la seguente transazione:
“*La parte convenuta si impegna a: spostare l’albero (tiglio) rispettando la distanza minima dal condine* [recte: confine] *dal fondo n. __________ RFD __________, di proprietà RE 1, entro il termine il 31 maggio 2013.*
*Tasse e spese Fr. 100.00 a carico della parte attrice*
(verbale di udienza 1° febbraio 2013);
che con “reclamo” 7 febbraio 2013 RE 1 si aggrava contro quanto stabilito nel predetto verbale, chiedendo che “*le spese e le tasse vengano poste totalmente a carico della parte convenuta e* *che si proceda, come concordato, allo spostamento dell’albero, senza ulteriori indugi*” (“reclamo”, pag. 2);
che l’atto non è stato intimato a controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: che la reclamante si duole anzitutto del fatto che le tasse e le spese di fr. 100.- sono state poste a suo carico;
che, giusta l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447);
che l’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito;
che il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che, nel caso concreto, la controversia è retta dalla procedura ordinaria, sicché il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC);
che la reclamante ha ricevuto il verbale di udienza 1° febbraio 2013 – contenente la querelata attribuzione delle tasse e spese di giustizia – *brevi manu* al termine dell’udienza, sicché il gravame in esame, rimesso alla posta l’8 febbraio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il “reclamo” in oggetto, a ben vedere, non è in realtà diretto contro una decisione in materia di spese stabilita dal giudice a’ sensi degli art. 104 e segg. CPC, bensì contro la pattuizione delle parti inerente l’attribuzione delle spese della procedura di conciliazione, contenuta nella transazione giudiziaria di cui al verbale di udienza 1° febbraio 2013;
che la transazione – compresa ogni singola pattuizione ivi contenuta – ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC) e può pertanto essere impugnata soltanto con una domanda di revisione (Trezzini, op. cit., art. 241, pag. 1066) da inoltrare al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza (cfr. art. 328 cpv. 1 CPC);
che, vertendo in fin dei conti su una pattuizione in materia di spese ex art. 109 CPC anziché su una decisione in materia di spese ex art. 104 CPC, il “reclamo” in oggetto deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile;
che si pone tuttavia la questione a sapere se il gravame possa essere considerato alla stregua di una domanda di revisione, la quale, in tale evenienza, andrebbe trasmessa per competenza al Giudice di pace del circolo di __________;
che mediante domanda di revisione la parte interessata può far valere segnatamente l’inefficacia di una transazione giudiziaria (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), invocando i vizi propri del contratto innominato che sta alla base della transazione, in particolare i vizi del consenso oppure la nullità ex art. 20 CO, mentre non potrà essere utilizzata tale via per semplicemente riesaminare i punti disciplinati dalla transazione (cfr. Trezzini, op. cit., art. 241, pagg. 1066-1067);
che, avendo la reclamante chiesto che “*le spese e le tasse vengano poste totalmente a carico della parte convenuta*” (reclamo, pag. 2), il gravame in questione è palesemente volto al riesame di uno dei punti disciplinati nella transazione, ovvero, nello specifico, la pattuizione in materia di spese;
che, di conseguenza, in assenza dei motivi di revisione ex art. 328 cpv. 1 lett. c CPC, il gravame in oggetto non può essere neppure considerato come una domanda di revisione, ragione per cui non va trasmesso per competenza al Giudice di pace;
che, per quanto attiene infine alla richiesta “*che si proceda,* *come concordato, allo spostamento dell’albero, senza ulteriori indugi*” (reclamo, pag. 2), la reclamante chiede in sostanza l’esecuzione della transazione giudiziaria, compito che tuttavia non compete a questa Camera, bensì al giudice dell’esecuzione giusta gli art. 335 e segg. CPC, motivo per cui anche sotto questo profilo il gravame è da ritenersi inammissibile;
che, comunque sia, la suddetta domanda risulta pure prematura, la controparte avendo tempo sino al 31 maggio 2013 per adempiere a quanto convenuto nella transazione giudiziaria (cfr. verbale d’udienza 1° febbraio 2013);
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC), sicché sarebbero da porre a carico della reclamante;
che, tuttavia, rilevata la particolarità della fattispecie e il fatto che la reclamante non è assistita da un legale, eccezionalmente si prescinde dal porre gli oneri processuali a suo carico;
che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi
Pronuncia: 1. Il “reclamo” 7 febbraio 2013 di RE 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
- - - - -
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).