Appeal Dismissed for Inadmissibility of New Evidence in Legal Aid Denial Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that denied their request for legal aid in divorce proceedings, despite the fact that the divorce itself was granted based on a full settlement between the spouses. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant raised new facts and evidence regarding their inability to liquidate real estate assets, which should have been presented to the first instance court during the initial application for legal aid, upholding the lower court's reasoning that the existing assets provided sufficient means to cover legal costs and noting the appellant's lack of transparency regarding those assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 121 CPC, Art. 248 lett. a CPC, Art. 119 cpv. 1 prima, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 90 LTF; Appeal Dismissed for Inadmissibility of New Evidence in Legal Aid Denial Case: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant raised new facts and evidence regarding their inability to liquidate real estate assets, which should have been presented to the first instance court during the initial application for legal aid, upholding the lower court's reasoning that the existing assets provided sufficient means to cover legal costs and noting the appellant's lack of transparency regarding those assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes that decisions refusing legal aid are appealable by way of 'reclamo' (complaint), justifying the current procedure.
This article is cited to rule on the inadmissibility of new claims, facts, or evidence in the appeal procedure.
This article, combined with Art. 119 CPC, defines the summary procedure applicable to requests for legal aid.
This article, combined with Art. 248 CPC, defines the summary procedure applicable to requests for legal aid.
This article is cited to establish the 10-day deadline for appealing decisions made under the summary procedure.
Although not explicitly present in the dispositive, the court refers to the rejection of the request for legal aid in order 2, which is governed by principles often related to Art. 64 LTF (legal aid in federal proceedings), but since the decision rejects the request for legal aid in the appeal procedure, and the procedural law cited (CPC) is based on the same principles, we must strictly adhere to the rule: no provision explicitly cited in the dispositive is found related to the merit or procedure other than CPC articles establishing appealability/procedure for that type of decision. The final decision refers to the rejection of 'assistenza giudiziaria' (legal aid) which relates to the underlying matter, but the specific basis for *rejection* in the dispositive (Order 2) is implied by the outcome, not an explicit citation of a procedural article determining the rejection itself (unlike order 1, which is merely a confirmation of rejection).
Although not explicitly present in the dispositive, costs provisions are typically included. However, the court explicitly states in order 3 that 'Non si prelevano spese di giudizio' (No court costs are levied), which is a decision on costs, but it does not cite a specific procedural article (like Art. 66 LTF for costs) in the dispositive itself.
Testo completo
Incarto n. 13.2012.45 · Lugano 30 luglio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera: · Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2011.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (procedura di divorzio), promossa con petizione 6 aprile 2011 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro
RE 1 patrocinato dall PA 1
E ora sul reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 1° giugno 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: che con petizione 6 aprile 2011 CO 1 ha promosso domanda unilaterale di divorzio nei confronti del marito RE 1;
che, successivamente, il marito ha aderito alla domanda di divorzio e all’udienza istruttoria 28 marzo 2012 le parti hanno raggiunto un accordo completo in punto alle conseguenze accessorie;
che con sentenza 1° giugno 2012 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e RE 1 e ha omologato l’accordo sulle conseguenze accessorie;
che con la medesima decisione il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria 20 aprile 2011 di RE 1;
che con reclamo 14 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione limitatamente alla reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, postulandone l’annullamento e chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerato
in diritto: che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art.
248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);
che nel caso in rassegna la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 4 giugno 2012, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato
14 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;
che il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio considerato che il richiedente è proprietario di due immobili in __________, proprietà che egli avrebbe potuto mettere a frutto (realizzandola o mettendola a pegno) per fronteggiare i costi di causa e di patrocinio;
che il giudice nella sua decisione ha altresì tenuto conto dell’atteggiamento poco trasparente e per nulla collaborativo del convenuto nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, avendo egli sottaciuto l’esistenza delle sue proprietà immobiliari in __________;
che il reclamante contesta la decisione impugnata, adducendo da una parte di non essere nelle condizioni di poter chiedere un credito ipotecario alla banca e dall’altra sostenendo l’impossibilità di vendere i surriferiti immobili perlopiù a causa *“della particolare situazione geografica”* e della congiuntura economica attuale, ribadendo altresì la sua indigenza;
che giusta l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, di conseguenza, gli argomenti addotti a sostegno del reclamo appaiono inammissibili, considerato che il reclamante avrebbe dovuto addurli già in prima sede, dove egli avrebbe dovuto presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 125 IV 161 consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a; sentenza del TF del 23 agosto 2006, n. 5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47);
che altrettanto vale per i nuovi documenti prodotti, anch’essi inammissibili;
che, comunque, nella misura in cui il reclamante adduce di non aver mai voluto sottacere l’esistenza della sue proprietà immobiliare in __________, l’argomento non gli è di alcun aiuto, considerato che, qualunque possa essere stato il motivo della mancata notifica, egli è comunque proprietario di un immobile, di cui rettamente il primo giudice ha tenuto conto nell’ambito della decisione sull’assistenza giudiziaria;
che, di conseguenza, il reclamo dev’essere respinto;
che la domanda di assistenza giudiziaria in sede di reclamo va respinta, il gravame essendo si dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;
che, seppure la procedura di reclamo non è gratuita, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione;
per i quali motivi,
pronuncia
1. Il reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si prelevano spese di giudizio.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 giugno 2012 alla controparte):
PA 1PA 2
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali ed incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. a LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora on sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).