Legislator Giurisprudenza & Legislazione
13.2012.35 • TRAC TI 13.2012.35 Generato dall'IA

Appeal on Legal Aid Fee Assessment Due to Undisclosed Advance Payment

Numero d'incarto 13.2012.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal concerning the taxation of fees for legal aid in a divorce proceeding, the appellant contested the lower court's fee assessment for not accounting for a CHF 5,000 advance payment received by the lawyer from the appellant's parents, a fact only disclosed after the initial fee decision. The court reasoned that since the initial decision on the lawyer's professional fees, which are subject to eventual reimbursement by the state and potentially the beneficiary, was based on an incomplete factual basis due to the unknown advance payment, and because the appellant had not been involved in the initial fee assessment, the decision had to be annulled and the case returned to the lower court to conduct necessary verification regarding the payment and issue a new decision, while waiving court costs due to the particular circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 404 CPC, Art. 59 CPC, Art. 110 pag, Art. 123 CPC, Art. 9 cpv. 1 VLag, Art. 405 CPC; Appeal on Legal Aid Fee Assessment Due to Undisclosed Advance Payment: The court reasoned that since the initial decision on the lawyer's professional fees, which are subject to eventual reimbursement by the state and potentially the beneficiary, was based on an incomplete factual basis due to the unknown advance payment, and because the appellant had not been involved in the initial fee assessment, the decision had to be annulled and the case returned to the lower court to conduct necessary verification regarding the payment and issue a new decision, while waiving court costs due to the particular circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese pagamento dell'emolumento gratuito patrocinio tassazione delle spese utile riduzione della mercede d'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 326 CPC

Cited regarding the inadmissibility of producing new evidence in the appeal proceeding, although the court ultimately reserved judgment on this point based on other considerations.

Art. 110 CPC

Cited in the reasoning to support the argument that the lawyer's fee is part of the judicial costs, which impacts the final decision framework.

Art. 104 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the decision on costs should generally be made with the final decision.

Art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to determine the competent chamber for reviewing the appeal (though the final decision is based on Art. 48 LOG).

Art. 9 cpv. 1 VLag

Cited in the reasoning to confirm the appellant's economic interest in challenging the decision concerning the reimbursement obligation to the State.

art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

Cited as the rule requiring the lawyer to inform the competent authority about received down payments, which is central to the ground for annulment.

Art. 405 CPC

Cited in the reasoning concerning the applicable law for remedies, leading to the application of the new procedural code for the appeal itself.

Art. 404 CPC

Cited in the reasoning to establish that the previous procedural law applies to pending proceedings for the merits of the case (determination of fee taxation procedure).

Art. 123 CPC

Cited in the reasoning to establish the appellant's legal interest in challenging the decision based on the obligation to reimburse the State.

Art. 59 CPC

Cited in the reasoning to discuss the procedural prerequisites (interest) required for the court to enter the merits of the appeal.

Art. 48 lett. c cifra 2 LOG

Cited implicitly in the reasoning section (6.2) as the basis for the Third Civil Chamber handling the appeal, even though the order does not explicitly cite it.

art. 116 LTF

Mentioned as a basis for subsidiary constitutional appeal if the main appeal is inadmissible, but not cited in the dispositive orders.

art. 74 LTF

Mentioned as a criterion for appeal admissibility to the Federal Tribunal based on importance, but not cited in the dispositive orders.

art. 100 LTF

Mentioned as the deadline rule for an appeal to the Federal Tribunal, but not cited in the dispositive orders.

art. 113 LTF

Mentioned as governing subsidiary constitutional appeal, but not cited in the dispositive orders.

Art. 64 LTF

Legal aid provisions are not cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Cost provision is not cited in the dispositive orders (instead, Art. 2 is applied).

Art. 2

Applied in the dispositive to rule that no court costs shall be levied.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 13.2012.35 · Lugano 18 giugno 2012 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera: · Meyer

sedente per statuire sul reclamo 25 aprile 2012 presentato da

RE 1

contro la decisione 2 aprile 2012 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, concernente la nota professionale del 29 marzo 2012 dell’avv. R__________ per la retribuzione del gratuito patrocinio emessa nell’ambito della procedura di divorzio comune con accordo parziale promossa contro il reclamante in data 21 giugno 2010 (inc. n. OA.2010.446) da

CO 1 patr. dall’avv. __________, __________

ritenuto

in fatto e diritto: 1. Con petizione 21 giugno 2010 __________ ha promosso domanda unilaterale di divorzio nei confronti del marito RE 1 dinanzi alla Pretura di Lugano. Con risposta 23 agosto 2010 RE 1, patrocinato dall’avv. I__________, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo in via riconvenzionale una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio, formulando contestualmente domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. A seguito della rinuncia 15 febbraio 2011 dell’avv. I__________, a far tempo dal 28 marzo 2011 il patrocinio è stato assunto dall’avv. R__________.

2. Con decisione 22 dicembre 2011 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra __________ e RE 1, ponendo il convenuto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. I__________ prima e dell’avv. R__________ poi.

Per le proprie prestazioni l’avv. R__________ ha trasmesso alla Pretura la nota professionale 29 marzo 2012 di complessivi fr. 2'700.- di cui fr. 2’500.- di onorario e fr. 200.- di IVA. Con decisione 2 aprile 2012 il Pretore ha tassato

la nota fissando l’onorario dal 15 febbraio 2011 al 20 dicembre 2011 in fr. 2’100.-, le relative spese in fr. 400.- e l’IVA all’8% in fr. 200.- per un totale di

complessivi fr. 2'700.-. Con scritto 5 aprile 2012 l’avv. R__________ ha comunicato al Pretore di aver ricevuto dai genitori del convenuto in data 22 marzo 2012 un importo di fr. 5'000.-.

3. Con reclamo 10 aprile 2012, RE 1 è insorto contro la citata decisione di tassazione, sostenendo che il Pretore non ha tenuto debitamente conto dell’importo di complessivi fr. 5'000.- versato dal di lui padre al suo patrocinatore a titolo di anticipo per spese e competenze.

Con osservazioni 14 giugno 2012 l’avv. R__________ postula la reiezione del reclamo.

4.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art.

404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente e che di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto il 21 giugno 2010 (inc. n. OA.2010.446), al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 12 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.

5.Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1 abbia un interesse a interporre reclamo contro la decisione impugnata. Avverso la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore, la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhl/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto processuale svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, CPC Comm. 2011, art. 110 pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59, n. 7). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

Nella fattispecie in esame, il reclamante sostiene che suo padre ha già versato al patrocinatore un acconto per spese e competenze di fr. 5'000.-, di cui il Pretore non ha tenuto conto. Egli ha pertanto un interesse economico a contestare la decisione impugnata, ritenuto che il beneficio del gratuito patrocinio implica comunque un obbligo di rifusione allo Stato nella misura di quanto è stato stabilito nella decisione di tassazione. Pertanto, è evidente che il mancato riconoscimento dell’avvenuto versamento dell’acconto comporterebbe per il reclamante l’obbligo di rifondere allo Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore creandogli un pregiudizio economico (art. 9 cpv. 1 VLag).

6. Per quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto dell’impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero.

6.1 Il giudizio sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della procedura di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal patrocinatore sino al termine del suo mandato. Il giudizio sull’onorario dell’avvocato è quindi parte della decisione finale, ragione per cui, tenuto conto che il Pretore ha tassato la nota professionale con decisione 2 aprile 2012, nel caso in rassegna sono dati i rimedi di diritto previsti dal nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero.

6.2 Ciò premesso, va rilevato che l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in Banker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110), sulle quali il giudice statuisce con la decisione finale (art.

104 cpv. 1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Di conseguenza neppure vi sono effetti sul termine di ricorso, che rimane invariato, ragione per cui, il reclamo interposto nel termine di dieci giorni è tempestivo. Trattandosi di decisione giusta l’art. 319 lett. a CPC, competente a occuparsi del gravame sarebbe, nel caso concreto, considerato che trattasi di una causa di Stato, la prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

7. Unitamente al reclamo il reclamante ha prodotto copia di un documento relativo ai movimenti del conto corrente postale intestato - a suo dire - ai suoi genitori, con il quale vuole comprovare l’avvenuto pagamento di fr. 5'000.-. Va qui rilevato che in sede di reclamo l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova non è però ammessa (art. 326 CPC), sicché, di principio, il documento andrebbe estromesso dagli atti. Si pone qui tuttavia il problema che il reclamante neppure è stato sentito nell’ambito del procedimento di tassazione della nota del patrocinatore, sicché non ha potuto sollevare in prima sede la questione che ora sottopone all’autorità di reclamo. La questione può tuttavia rimanere aperta, per i motivi che saranno esposti qui di seguito.

8. Giusta l’art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, l’avvocato deve informare tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti.

Nella fattispecie, con scritto 5 aprile 2012, ossia dopo la tassazione della nota professionale, l’avv. R__________ ha comunicato al Pretore che i genitori del suo patrocinato gli hanno versato un acconto di complessivi fr. 5'000.- *“per riprendere l’intera problematica di loro figlio”*.

Il reclamante non contesta l’ammontare dell’onorario e delle spese come stabiliti dal Pretore, al quale rimprovera invece un accertamento errato dei fatti, per non aver tenuto conto dell’anticipo di fr. 5'000.- versato al legale allorquando ha stabilito l’ammontare complessivo da pagare. In effetti, tale circostanza non era nota al Pretore - il quale ha rilevato *“che la nota non evidenzia acconti, per cui non v’è ragione di ritenere che RE 1 abbia in quelche modo versato importi a titolo di acconto all’avv. R__________”* – che ne è venuto a conoscenza solo dopo aver notificato la decisione alle parti. Seppure il versamento dell’acconto non è necessariamente atto a influenzare la definizione dell’ammontare di onorari e spese, a maggior ragione considerato che il reclamante non solleva contestazioni in merito, la questione ha da essere approfondita, dovendosi stabilire se e in che misura la nota d’onorario non sia già stata pagata. Ciò perché il Cantone sarà poi chiamato al pagamento del residuo e potrà, qualora ne siano date le condizioni, chiedere la rifusione a RE 1 di quanto versato. In questa situazione è quindi necessario definire in quale contesto l’acconto è stato versato e con quali conseguenze sulla nota d’onorario del patrocinatore, ciò che non appare possibile fondandosi unicamente sulla fattura, parziale, sottoposta al Pretore per la tassazione. Dovendosi ancora compiere degli accertamenti, la causa non è matura per il giudizio e l’incarto è quindi da ritornare al Pretore affinché effettui le verifiche del caso ed emani una nuova decisione.

9. Nella misura in cui l’importo da versare al patrocinatore è fondata anche sulla circostanza che non sono stati versati acconti, quando in realtà è stato versato un importo di fr. 5'000.- a copertura delle spese legali, la decisione si basa su un incompleto accertamento dei fatti, ciò indipendentemente dal fatto che l’errore non è riconducibile al Pretore. Va qui ancora rilevato che il reclamante non ha avuto la possibilità di sollevare in prima sede la questione di cui trattasi, perché nel procedimento di tassazione egli neppure era stato coinvolto. Sarebbe quindi quantomeno problematico non tener conto di queste circostanze senza, nell’esito, violare il diritto di essere sentito del reclamante. La decisione va pertanto annullata e l’incarto ritornato al primo giudice affinché proceda ai necessari accertamenti ed emani una nuova decisione. Stante la particolarità della situazione, non si prelevano spese di giudizio.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 25 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolto.

1.1La decisione 2 aprile 2012 del Pretore del distretto di Lugano è annullata.

1.2Gli atti sono rinviati al Pretore affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese di giudizio.

3.Notificazione a:

- (unitamente alle osservazioni 14 giugno 2012 al reclamo) -

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisine (art. 100 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile solo se la controversia concerne una questione di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso temine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).