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13.2011.55 • TRAC TI 13.2011.55 Generato dall'IA

Wife's Appeal Against Expert Recusal Refused and Separate Time-Barred Appeal Dismissed

Numero d'incarto 13.2011.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, involved in divorce proceedings where an expert was appointed to value the husband's medical practice, sought reconsideration, interpretation, or revision of a prior appellate decision that had dismissed her appeal against the trial judge's refusal to recuse the expert. The appellate court rejected the request for reconsideration as the procedure was closed, found the request for interpretation unfounded as the prior decision was clear, and deemed the revision request inadmissible because the underlying decision was still pending appeal before the Federal Tribunal. Furthermore, the court dismissed a separate appeal filed by the appellant on the same day as time-barred, reasoning that the prior appellate ruling, which had held the appeal inadmissible under the old procedural law because it challenged a procedural order, was definitive regarding appeal deadlines, and a subsequent Federal Tribunal ruling that clarified the applicability of the new procedural law to such interim decisions did not revive the right to appeal an already expired deadline.

Regesto Legislator

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Art. 405 CPC, Art. 404 CPC, Art. 334 CPC, Art. 328 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 2 cpv. 1 LTG; Wife's Appeal Against Expert Recusal Refused and Separate Time-Barred Appeal Dismissed: The appellate court rejected the request for reconsideration as the procedure was closed, found the request for interpretation unfounded as the prior decision was clear, and deemed the revision request inadmissible because the underlying decision was still pending appeal before the Federal Tribunal. Furthermore, the court dismissed a separate appeal filed by the appellant on the same day as time-barred, reasoning that the prior appellate ruling, which had held the appeal inadmissible under the old procedural law because it challenged a procedural order, was definitive regarding appeal deadlines, and a subsequent Federal Tribunal ruling that clarified the applicability of the new procedural law to such interim decisions did not revive the right to appeal an already expired deadline.

Parole chiave

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procedura di divorzio presupposto processuale istanza di ricusazione tardiva riconsiderazione interpretazione del diritto impugnabilità della decisione di rinvio Domanda di riconsiderazione, interpretazione subordinatamente revisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 256 cpv. 2 e 268 cpv. 1 CPC

Cited implicitly as the exclusive legal bases under which the CPC allows for 'riconsiderazione' (reconsideration), which the court found were not met.

art. 334 CPC

Cited as the basis governing the requirements for a request for interpretation, which the court found were not met.

art. 328 CPC

Cited as the basis governing the admissibility of revision, which the court found was not met because the decision was not yet final due to a pending appeal to the Federal Tribunal.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural rule establishing the 10-day deadline for an appeal against a procedural order, which was used to declare the appeal inadmissible as time-barred.

art. 2 cpv. 1 LTG

Cited as the basis for setting court fees based on the value, nature, and complexity of the case.

art. 14 LTG

Cited to justify the imposition of court costs (tassa di giustizia) on the losing party (IS 1).

art. 93 LTF

Mentioned in the final section detailing the legal remedies available against the decision (appeal to the Federal Tribunal).

art. 117 LTF

Mentioned in the final section detailing the legal remedies available against the decision (subsidiary constitutional appeal).

art. 119 LTF

Mentioned in the final section detailing the procedural requirements for filing concurrent appeals to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.55 13.2011.56 · Lugano 7 ottobre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera: · Meyer

sedente per statuire sulla domanda di riconsiderazione/interpretazione/sub. revisione 16/19 settembre 2011 presentata da

IS 1 patrocinata dall’ PA 1

contro la decisione 11 luglio 2011 della terza Camera civile del Tribunale d’appello nella causa inc. OA.2009.24 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 30 marzo 2009 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 2

ritenuto

in fatto e in diritto

che con petizione 30 marzo 2009 CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio dalla moglie IS 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;

che con risposta 8 luglio 2009 IS 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando però una diversa regolamentazione degli effetti accessori;

che il Pretore con ordinanza 13 luglio 2009 ha convertito il procedimento in richiesta comune di divorzio con accordo parziale;

che nell’ambito di tale procedura IS 1 ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria volta alla determinazione del valore patrimoniale dello studio medico del marito;

che con ordinanza 30 marzo 2011 il Pretore ha nominato quale perita giudiziaria C__________ della FMH Consulting Services AG;

che con istanza 11 aprile 2011 IS 1 ha domandato la ricusa di C__________ , argomentando che la FMH Consulting Services AG è al servizio dell’associa­zione FMH (Federazione dei medici svizzeri) che si occupa di tutelare gli interessi aziendali, patrimoniali e personali dei suoi membri, di cui fa parte anche il marito;

che con decisione 15 aprile 2011 il Pretore di Mendrisio nord ha respinto la domanda di ricusa del perito, non ravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere l’apparenza di un rischio di imparzialità, la FMH Consulting Services AG ben distinguendosi dall’associazione FMH;

che con

reclamo 28 aprile 2011 al Tribunale d’appello, IS 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 aprile 2011, nel senso di accogliere l’istanza di

ricusa 11 aprile 2011 e annullare la nomina della perita giudiziaria;

che con sentenza 11 luglio 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il reclamo 28 aprile 2011, rilevando dapprima che la litispendenza era precedente all’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sicché al procedimento era da applicare ancora il CPC-TI, e ritenendo poi che l’art. 405 CPC – per il quale alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione – fosse applicabile solo alle decisioni finali o parziali, non invece alle decisioni ordinatorie processuali alle quali, in applicazione dell’art. 404 CPC – giusta il quale fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente – era ancora da applicare il CPC-TI;

che di conseguenza, il CPC-TI non prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze, in applicazione dei combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI, la decisione in oggetto non era impugnabile;

che

contro la summenzionata sentenza, IS 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale federale in data 13 settembre 2011, presso il quale il gravame è tutt’ora

pendente;

che con atto 16 settembre 2011 intitolato *“domanda di riconside­razione/interpretazione/sub. revisione”* (inc. 13.2011.55), IS 1 postula “che la vostra decisione dell’11 luglio 2011 (dispositivi n. 1 e 2), … venga fatta oggetto di riconside­razione e interpretazione subordinatamente revisione…”, rilevando che con decisione 8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto di interporre reclamo contro le ordinanze pretorili;

che con reclamo di medesima data (inc. 13.2011.56), IS 1 dichiara di impugnare la decisione 15 aprile 2011 del Pretore – già oggetto della precedente impugnativa

– argomentando che a seguito della già citata sentenza del Tribunale federale, che riconosce l’applicabilità dell’art. 405 CPC anche alle decisioni incidentali, dovrebbe esserle restituito il diritto di reclamo, il cui termine decorre dal momento in cui ha preso conoscenza della sentenza stessa;

che stante la connessità dell’istanza di riconsiderazione/inter­pretazione/sub. revisione e del reclamo, gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;

che giusta l’art. 405 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, indipen­dentemente dalla natura della decisione (DTF 5A_320/2011), principio applicabile anche per i rimedi di

diritto straordinari quali le domande di revisione e di interpretazione (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 8 e

segg. ad art. 405; Schwander in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 405; Frei/Willisegger, Basler Kommentar, 2010. n. 19 ad art. 405 CPC);

Sulla domanda di riconsiderazione/interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011:

che una “riconsiderazione” della decisione 15 aprile 2011 è esclusa perché, - a prescindere dal fatto che l’istituto della riconsiderazione (*Wiedererwägung*) non è previsto dal CPC all’infuori dei casi previsti dagli art. 256 cpv. 2 e 268 cpv. 1 CPC - la stessa presuppone che il procedimento sia ancora aperto (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 362), il che non è il caso avanti questa Camera, che lo ha chiuso con la sentenza dell’11 luglio 2011;

che, in merito alla richiesta di interpretazione della sentenza, basterà rilevare che non sono manifestamente dati i presupposti dell’art. 334 CPC, il dispositivo della decisione 11 luglio 2011 di questa Camera essendo chiaro e coerente con i considerandi, e l’istante neppure sostiene il contrario;

che la domanda di revisione è irricevibile, considerato che tale rimedio straordinario di diritto è dato unicamente contro una decisione passata in giudicato (art. 328 CPC), presupposto mancante nel caso in esame, ritenuto che la decisione di questa Camera è stata impugnata avanti il Tribunale federale, presso il quale il gravame è tuttora pendente;

Sul reclamo 16 settembre 2011:

che l’art. 321 cpv. 2 CPC dispone che il reclamo contro una decisione ordinatoria processuale dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

che, di conseguenza, il reclamo in rassegna essendo stato in concreto inoltrato a oltre

2 mesi di distanza dall’intimazione della decisione impugnata, lo stesso è manifestamente tardivo;

che la decisione con la quale il Tribunale federale ha dichiarato applicabile l’art.

405 CPC anche alle decisioni incidentali, evocata dalla reclamante, non è suscettibile di far decorrere un nuovo termine di impugnazione, a maggior ragione considerato che, come già evidenziato, la stessa già aveva inoltrato un reclamo, nel frattempo evaso, sicché la presentazione di un nuovo gravame non è ammissibile;

che di conseguenza anche il reclamo è irricevibile;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico della reclamante soccombente;

che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, l’istanza e il reclamo non essendo stati preventivamente intimati, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi, richiamato anche l’art. 14 LTG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di riconsiderazione/ interpretazione/revisione del 16 settembre 2011 di IS 1 è respinta.

2. Il reclamo 16 settembre 2011 di IS 1 è irricevibile.

3. Le spese di giudizio per entrambe le decisioni di fr. 500.- sono poste a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione (unitamente alla domanda di riconsiderazione/ interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011 e al reclamo 16 settembre 2011 alla controparte):

- -

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio nord

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).