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13.2011.49 • TRAC TI 13.2011.49 Generato dall'IA

Creditor v. Defendant (Vehicle Damage and Evidentiary Rulings)

Numero d'incarto 13.2011.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved a creditor's action seeking compensation for vehicle damage caused by a mobile barrier, where the defendant appealed a lower court's decision to admit supplementary evidence (regarding a similar incident) after treating the motion as a request for reinstatement under the old procedural code. The appellate court ruled that, due to the entry into force of the new Civil Procedure Code, the decision to admit new evidence under the new code's provisions (analogous to reinstatement) was appealable by complaint rather than appeal, and since the appellant failed to demonstrate the risk of irreparable prejudice required for admissibility under the new complaint procedure for such procedural rulings, both the complaint and the appeal were declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 138 CPC-TI, Art. 404 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 229 cpv. 1 CPC, Art. 229 CPC, Art. 319 lett. b CPC; Creditor v. Defendant (Vehicle Damage and Evidentiary Rulings): The appellate court ruled that, due to the entry into force of the new Civil Procedure Code, the decision to admit new evidence under the new code's provisions (analogous to reinstatement) was appealable by complaint rather than appeal, and since the appellant failed to demonstrate the risk of irreparable prejudice required for admissibility under the new complaint procedure for such procedural rulings, both the complaint and the appeal were declared inadmissible.

Parole chiave

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codice di diritto processuale civile offesa al credito prove complementari obbligo di ridurre il danno rivendicazione della proprietà credito nel fallimento Restituzione in intero

Disposizioni normative citate

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Art. 138 CPC-TI
che con decreto 12 luglio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza in questione, trattandola quale domanda di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC-TI, i nuovi mezzi di prova essendo emersi successivamente al di fuori delle emergenze di causa e ritenuti dati i presupposti della surriferita norma;
Art. 404 CPC
che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
Art. 405 cpv. 1 CPC
che secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc.
Art. 229 cpv. 1 CPC
che, tuttavia, l’art. 229 cpv. 1 CPC prevede che nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (lett.
Art. 229 CPC
che la decisione sull’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art.
Art. 319 lett. b CPC
This provision (cited in the reasoning as the basis for inadmissibility of the appeal in general terms when the specific remedy is not explicitly listed) is relevant because the court declared the appeal inadmissible due to a lack of substantiation required under this provision for non-expressly provided appeal remedies.
Art. 96 cpv. 4 CPC-TI
che, inoltre, a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sulla restituzione in intero era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv.
Art. 320 CPC
4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 319 lett. b CPC

This provision (cited in the reasoning as the basis for inadmissibility of the appeal in general terms when the specific remedy is not explicitly listed) is relevant because the court declared the appeal inadmissible due to a lack of substantiation required under this provision for non-expressly provided appeal remedies.

art. 93 LTF

This provision limits the admissibility of the subsequent appeal to the Federal Tribunal, which is mentioned in the closing remarks regarding remedies.

art. 2 cpv. 1 LTG

This article regulates the fixing of court fees based on the value, nature, and complexity of the case, which was used to determine the costs of the complaint.

art. 14 LTG

This article sets the range for court fees concerning appeals decisions from the Court of Appeal, used in calculating the fee for the complaint.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the basis for imposing court costs on the losing party (AP 1 for the complaint).

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.49 12.2011.145 · Lugano 26 settembre 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera: · Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.13 (azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 11 febbraio 2009 da

AO 1 AO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1 contro

AP 1 patrocinato dall’ PA 2

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007;

richiesta a cui il convenuto si è opposto con risposta

4 giugno 2009;

e ora sull’appello 22 agosto 2011 e sul reclamo di medesima data presentati dal convenuto contro il decreto 12 luglio 2011, con il quale il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove (recte: restituzione in intero) 24 maggio 2011 inoltrata da AO 1 e AO 2;

ritenuto

in fatto e diritto: che con petizione 11 febbraio 2009 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna del AP 1

al pagamento di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007 a titolo di risarcimento del danno causato al loro veicolo da un dissuasore (paracarro mobile) situato

in corso __________;

che con risposta 4 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto la reiezione della domanda, sostenendo che il dissuasore era perfettamente funzionante e rimproverando al conducente di aver tentato di forzare il passaggio;

che nell’ambito dell’istruttoria di causa, AO 1 e AO 2, con istanza 24 maggio 2011 denominata “di assunzione suppletoria di prove”, hanno chiesto l’acquisizione agli atti dei filmati di videosorveglianza relativi a un incidente analogo avvenuto in data

21 maggio 2011;

che con decisione supercautelare 26 maggio 2011 il Pretore ha fatto ordine al AP 1 di non cancellare le immagini riferite al summenzionato incidente, assegnandogli nello stesso tempo un termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che con osservazioni 28 giugno 2011 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza in quanto irrita, priva di motivazione e basata su un substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa;

che con decreto 12 luglio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza in questione, trattandola quale domanda di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC-TI, i nuovi mezzi di prova essendo emersi successivamente al di fuori delle emergenze di causa e ritenuti dati i presupposti della surriferita norma;

che con appello

22 agosto 2011 il convenuto ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assunzione suppletoria di prove, rimproverando al Pretore di aver trattato d’ufficio la domanda di assunzione suppletoria di prova quale restituzione in intero, supplendo alle carenze di motivazione e violando così gli art. 140 e 93 CPC-TI, nonché il suo diritto di essere sentito;

che con reclamo di medesima data – rimedio che il convenuto ha inoltrato vista l’incertezza di

diritto derivante dall’introduzione del nuovo CPC – egli ha chiesto la provvisoria sospensione della procedura in attesa di una definitiva decisione del Tribunale Federale in merito alle norme transitorie del nuovo CPC, nonché l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assunzione suppletoria di prove;

che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;

che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 11 febbraio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

che l’art.

405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);

che nel caso in concreto il Pretore ha emanato il decreto 12 luglio 2011 trattando la domanda quale istanza di restituzione in intero, ragione per cui occorre esaminare questo istituto giuridico alla luce del nuovo CPC per determinare se la decisione sia impugnabile;

che l’istituto della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove giusta l’art. 138 CPC-TI non è previsto nel nuovo Codice di procedura;

che, tuttavia, l’art. 229 cpv. 1 CPC prevede che nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (lett. a), oppure sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);

che la decisione sull’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che, di conseguenza, la decisione di cui trattasi è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC, come peraltro indicato dal Pretore in calce alla medesima;

che nel caso concreto il decreto impugnato è pervenuto al legale di parte convenuta il 18 luglio 2011, ragione per cui, considerata la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, il reclamo qui in esame è tempestivo e quindi da questo punto di vista ricevibile;

che, inoltre, a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sulla restituzione in intero era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere e segnatamente in merito all’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC (Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, art. 319, n. 12; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, 2011, art. 319, n. 39);

che, pertanto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che così non è, egli chiedendo la riforma del decreto 12 luglio 2011 limitandosi a sostenere che il Pretore non poteva d’ufficio trattare la domanda di assunzione suppletoria di prova quale restituzione in intero, rimproverandogli di aver rimediato con argomenti propri alle carenze di motivazione degli istanti;

che egli tuttavia non spiega, né tantomeno rende verosimile per quale ragione l’ammissione della prova contestata da parte del giudice di prime cure gli creerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile;

che il reclamante è dunque venuto meno al suo obbligo di motivare e circostanziare, mancanza che viene sanzionata con l’irricevibilità;

che di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;

che, la decisione impugnata essendo impugnabile solo mediante reclamo, l’appello è irricevibile;

che le spese processuali seguono la soccombenza;

che esse sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico del reclamante soccombente;

che non avendo le controparti dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 22 agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali del reclamo in fr. 250.- sono posti a carico del AP 1. Non si assegnano ripetibili.

3. L’appello

22 agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.

4. Non si prelevano spese processuali per l’appello.

5. Intimazione (unitamente all’appello e al reclamo 22 agosto 2011 alle controparti):

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.