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13.2011.35 • TRAC TI 13.2011.35 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Irreparable Harm in Challenging Procedural Extension

Numero d'incarto 13.2011.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought to overturn a lower court order that granted the opposing party an extension to respond to the appellant's claim for the complete suppression of spousal support, which had been previously reduced following a 1996 divorce decree. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, challenging an interlocutory procedural order, failed to substantiate the requisite risk of an irremediably prejudicial harm, a mandatory condition for appealing such a ruling, thus rendering the appeal moot before even notifying the counterparty.

Regesto Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Irreparable Harm in Challenging Procedural Extension: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, challenging an interlocutory procedural order, failed to substantiate the requisite risk of an irremediably prejudicial harm, a mandatory condition for appealing such a ruling, thus rendering the appeal moot before even notifying the counterparty.

Parole chiave

Generato dall'IA
pregiudizio irreparabile decisioni incidentali decisione incidentale impugnabile effetti delle pronunce pregiudiziali sentenza di divorzio interruzione della prescrizione Reclamo contro ordinanza sulle prove

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 319 CPC

Cited in the grounds for the decision declaring the appeal inadmissible because the contested decision was an appealable procedural decision of first instance.

art. 321 CPC

Cited in the grounds for the decision, relating to the deadline for appeal which was not met by fulfilling all procedural requirements.

art. 106 CPC

Cited in the grounds for the decision, which determines that procedural costs follow the event (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.35 · Lugano 22 giugno 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

vicecancelliera: · Meyer

sedente per statuire sul reclamo di

RE 1

contro l’ordinanza 7 giugno 2011 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, nella causa inc. n. DM.2011.127 (modifica di sentenza di divorzio), promossa con petizione 17 maggio 2011 contro

CO 1

ritenuto

in fatto e in diritto:

che RE 1 e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’11 ottobre 1976;

che con sentenza 27 novembre 1996 il Pretore di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio per divorzio imponendo a RE 1 tra l’altro un contributo alimentare mensile di fr. 400.- a favore di CO 1;

che accogliendo parzialmente la domanda 10 dicembre 2007 di RE 1, con sentenza 16 settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano ha ridotto il menzionato contributo alimentare a fr. 82.- mensili;

che con istanza 17 maggio 2011 RE 1 ha chiesto la soppressione del contributo alimentare;

che con ordinanza 20 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha assegnato a CO 1 un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa e l’usuale documentazione su redditi e spese;

che, a seguito dell’istanza 30 maggio 2011 di CO 1, con ordinanza 7 giugno 2011, il Pretore aggiunto ha prorogato il termine fino al 10 luglio;

che, con appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 alla I Camera civile del Tribunale di appello, RE 1 postula che la richiesta di proroga sia rifiutata;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte;

che la decisione impugnata è un’ordinanza sulle prove del Pretore aggiunto, e come tale costituisce una disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, impugnabile con il rimedio del reclamo (art. 319 CPC) a condizione che vi sia il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che siffatti reclami sono di competenza della terza Camera civile d’appello (art.

48 lett. c n. 1 LOG);

che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

che con il proprio gravame il reclamante si limita in sostanza a sostenere che la domanda di proroga è intesa unicamente a procrastinare una situazione di fatto nel solo intento di continuare a lederlo;

che, a prescindere dalle considerazioni di merito sollevate, il reclamante invece neppure si confronta con il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile

– che a lui incombeva di addurre e rendere verosimile - sicché il gravame si rivela di primo acchito irricevibile e può essere evaso ancor prima di intimarlo alla controparte;

che le spese processuali seguono la soccombenza.

Per i quali motivi, richiamati in particolare gli art. 106, 319 e 321 CPC,

pronuncia: 1. L’appello (recte: *reclamo*) 13 giugno 2011 di RE 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.