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13.2011.33 • TRAC TI 13.2011.33 Generato dall'IA

Attorney Fee Dispute and Appeal on Cost Allocation

Numero d'incarto 13.2011.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An initial claim sought payment of an attorney's fee of 3,500 Swiss Francs based on a mandate contract, which the attorney contested by denying liability and claiming to have acted for others, although the first instance judge confirmed the mandate existed but rejected the claim because the claimant failed to prove the fee's congruence. The appellant attorney subsequently appealed the decision solely regarding the allocation of court costs and fees, arguing the initial judge's equal split and compensation of costs was arbitrary, but the appellate court upheld the lower court's discretionary decision, reasoning that the partial success on the mandate issue justified deviating from strict proportional cost allocation and finding no abuse of discretion in how costs were handled, thus rejecting the appeal and imposing costs upon the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 404 CPC, Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 104 cpv. 1 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 48 lett. c cifra; Attorney Fee Dispute and Appeal on Cost Allocation: The appellant attorney subsequently appealed the decision solely regarding the allocation of court costs and fees, arguing the initial judge's equal split and compensation of costs was arbitrary, but the appellate court upheld the lower court's discretionary decision, reasoning that the partial success on the mandate issue justified deviating from strict proportional cost allocation and finding no abuse of discretion in how costs were handled, thus rejecting the appeal and imposing costs upon the appellant.

Parole chiave

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spese legali ripartizione delle spese insinuazione del credito contratto di mandato indennizzo del difensore d'ufficio oggetto della lite Ripartizione e quantificazione delle spese processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 2 cpv. 1 LTG

The LTG (Law on Judicial Tariffs) was mentioned in the reasoning that precedes the final orders, setting the basis for fixing judicial costs.

art. 14 LTG

The LTG (Law on Judicial Tariffs) was mentioned in the reasoning that precedes the final orders, setting the basis for fixing judicial costs.

art. 319 lett. a

This article, concerning the 30-day term for appeal/reclamation, was cited in the reasoning to determine the admissibility of the complaint, but not explicitly in the operative part.

art. 321 cpv. 1

This article, concerning the 30-day term for appeal/reclamation, was cited in the reasoning to determine the admissibility of the complaint, but not explicitly in the operative part.

art. 148 CPC-TI cpv. 2

This article, concerning the possibility for the judge to divide costs in case of partial success, was cited in the reasoning supporting the decision on costs.

art. 110 CPC

This article, concerning the sole remedy of reclamation for decisions on costs, was cited in the reasoning to establish competence but not in the operative part.

art. 104 cpv. 1 CPC

This article, classifying the decision on costs as part of the final decision, was cited in the reasoning but not in the operative part.

art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC

These articles, concerning the appeal against the final decision, were cited in the reasoning but not in the operative part.

art. 311 cpv. 1 CPC

This article, concerning the term for appeal, was cited in the reasoning but not in the operative part.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies ('Rimedi giuridici') concerning the term for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the admissibility threshold for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 117 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 119 LTF

Cited in the section on legal remedies concerning the requirement to file ordinary and constitutional appeals jointly.

art. 148 CPC-TI cpv. 1

This article, concerning the obligation to reimburse costs, was cited in the reasoning supporting the decision on costs.

art. 405 cpv. 1 CPC

This article, concerning the application of procedural law in force at the time of notification of the decision for appeals, was cited in the reasoning.

art. 404 CPC

This article, concerning the application of previous procedural law to pending proceedings, was cited in the reasoning.

art. 48 lett. c cifra 2 LOG

This article, concerning the allocation of the case to the Third Civil Chamber, was cited in the reasoning.

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.33 · Lugano 22 giugno 2011 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

vicecancelliera: · Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. IU.2010.209 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 10/16 agosto 2010 da

CO 1 contro

Avv. RE 1

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 10/16 agosto 2010 CO 1 ha chiesto la condanna dell’avvocato RE 1 al pagamento di fr. 3'500.- a titolo di onorario per

l’esecuzione di un contratto di mandato ed entro tali limiti il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________;

che all’udienza di discussione 23 novembre 2010 il convenuto si è opposto alle richieste dell’istante, contestando di essere legittimato passivamente, negando di aver stipulato un contratto di mandato con la stessa e sostenendo di aver invece agito in nome e per conto di V__________ e S__________, e domandando la condanna dell’istante al pagamento di ripetibili maggiorate, avendo essa agito con temerarietà;

che alla discussione finale 2 marzo 2011 la parte istante non è comparsa, mentre la parte convenuta ha confermato la richiesta di integrale reiezione dell’istanza;

che con decisione 4 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, dopo aver constatato l’inesistenza di un rapporto di rappresentanza tra il convenuto da una parte e V__________ e S__________ dall’altra e dopo aver accertato il conferimento all’istante da parte del convenuto di un mandato consistente nella stima dei costi di gestione di due esercizi pubblici e nell’allestimento di due *business plan*, ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e, in secondo luogo, ha respinto la domanda dell’istante, non avendo quest’ultima provato la congruità della nota professionale di fr. 3'500.- fatta valere in giudizio;

che i costi della causa sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e le indennità compensate;

che con reclamo 1° giugno 2011 il convenuto chiede che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata sia riformato nel senso di porre interamente a carico della parte istante la tassa e le spese di giustizia e di condannarla al pagamento di fr. 875.- a titolo di indennità, rimproverando al Pretore di aver ripartito le spese giudiziarie e compensato le ripetibili in modo arbitrario, in contrasto col principio di equità e abusando del proprio potere di apprezzamento;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte;

che è qui avantutto da determinare quale sia il diritto applicabile al procedimento in oggetto, poiché dallo stesso dipende l’impugnabilità della decisione di cui trattasi;

che, il 1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);

che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con istanza 10 agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso continua a essere applicabile il CPC-TI;

che l’art.

405 cpv. 1 CPC, la cui applicazione è indubbia nel caso di decisioni finali che pongono fine al procedimento, stabilisce che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

che l’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

che il reclamo in esame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile;

che essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

che giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);

che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148);

che nella presente fattispecie, il Pretore aggiunto ha tenuto conto del fatto che la parte istante è risultata vincente sul principio del conferimento del mandato - contestato dal convenuto - soccombendo poi per non aver comprovato la congruità della pretesa;

che, dipartendosi dal principio della soccombenza aritmetica e tenendo conto anche del fatto che l’istante risulta comunque vincente sul principio del conferimento del mandato - respingendo quindi anche le accuse di temerarietà e malafede rivolte non senza leggerezza dal convenuto alla controparte - il primo giudice non ha ecceduto né abusato del potere di apprezzamento, né il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario (cfr. IICCA 6 settembre 1999, inc. 12.1999.13, consid. 34; 12 marzo 1999, inc. 12.1998.130, consid. 3; 23 maggio 1996, inc. 12.1996.109);

che di conseguenza non v’è motivo di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie così come effettuata dal Pretore aggiunto;

che, per le ragioni sopra esposte, il reclamo deve dunque essere respinto;

che in Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in complessivi fr. 300.- e poste a carico del reclamante, soccombente;

che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi, richiamata anche la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° giugno 2011 dell’avv. RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).