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13.2011.28 • TRAC TI 13.2011.28 Generato dall'IA

Child Support Wage Garnishment and Appeal Costs Dispute

Numero d'incarto 13.2011.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following a prior ruling that established monthly child support payments, one party sought an order to garnish the other's wages due to non-payment, which the lower court granted through an ex parte decision and later confirmed after a hearing where the debtor argued prejudice and denied willful non-payment. The appellate court addressed the debtor's appeal, which challenged the amount of court fees and legal costs awarded, finding that the lower court correctly calculated the litigation value based on the capitalized value of future support payments, resulting in a value exceeding the threshold for an appeal, but making the cost award independently subject only to a complaint (reclamo). The appellate court ultimately rejected the complaint, reasoning that the lower court's assessment of court fees and reimbursement costs was not an abuse of its discretionary power, as the awarded amounts were below the legal minimums calculated based on the established litigation value, and consequently denied the debtor's request for legal aid due to a low probability of success.

Regesto Legislator

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Art. 302 CPC, Art. 314 CPC, Art. 308 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 104 cpv. 1 CPC, Art. 110 CPC; Child Support Wage Garnishment and Appeal Costs Dispute: The appellate court addressed the debtor's appeal, which challenged the amount of court fees and legal costs awarded, finding that the lower court correctly calculated the litigation value based on the capitalized value of future support payments, resulting in a value exceeding the threshold for an appeal, but making the cost award independently subject only to a complaint (reclamo). The appellate court ultimately rejected the complaint, reasoning that the lower court's assessment of court fees and reimbursement costs was not an abuse of its discretionary power, as the awarded amounts were below the legal minimums calculated based on the established litigation value, and consequently denied the debtor's request for legal aid due to a low probability of success.

Parole chiave

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pignoramento del salario mantenimento del figlio spese legali citazione a comparire rimborso delle spese ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 2 CPC

This provision likely relates to the admissibility of the appeal/recourse procedure, as the text implies the matter falls under 'reclamo' when the litigation value is low, which is necessary for the court to address the merits of the case (though the text later rules on inadmissibility of the legal aid request).

art. 110 CPC

Cited regarding the possibility of appealing the decision on costs and fees independently via 'reclamo'.

art. 314 CPC

Cited as the general deadline for appeal against first instance decisions in summary proceedings.

art. 308 CPC

Cited regarding the conditions under which an appeal ('appello') is the available remedy based on the litigation value.

art. 302 CPC

Cited to establish that the debtor summons procedure follows summary procedure.

art. 320 CPC

Cited as the rule governing the grounds for review in the 'reclamo' (erroneous application of law or clearly erroneous finding of facts).

art. 48 lett. c cifra 2 LOG

Cited for the internal reassignment of the case file to the Third Civil Chamber.

art. 92 CPC

Used to determine the monetary value of the dispute based on periodic payments (alimony).

art. 104 cpv. 1 CPC

Cited to classify the decision on costs and fees as part of the final decision.

art. 96 CPC

Cited as the basis for Cantonal law setting judicial expense tariffs.

art. 64 LTF

Cited implicitly via the discussion regarding the rejection of the application for legal aid/free representation ('assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio').

art. 66 al. 1 LTF

The general rule governing the allocation of court costs upon appeal (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.28 · Lugano 22 giugno 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

vicecancelliera: · Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.171 (procedura sommaria, diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 15 marzo 2011 da

CO 1 patrocinata dall’ PA 2 contro

RE 1 patrocinato dall’ PA 1

rilevato

in fatto e diritto: che nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, inc. n. DI.2008.186, con sentenza 3 gennaio 2011, RE 1 è stato condannato a versare alla moglie CO 1 un importo di fr. 2'620.- a titolo di contributo alimentare mensile a favore dei figli, con effetto a partire dal 1° gennaio 2011;

che con

istanza 15 marzo 2011, inc. n. SO.2011.171, CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al datore di lavoro del marito, __________ , di trattenere dal

salario mensile spettante a RE 1, l’importo di fr. 2'620.-, non avendo egli versato i contributi alimentari dovuti ai figli in base alla summenzionata sentenza;

che con decisione supercautelare 15 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda dell’istante, ordinando al datore di lavoro di RE 1 di trattenere fr. 2'620.- dal salario del proprio dipendente;

che all’udienza di discussione cautelare 8 aprile 2011, il convenuto ha chiesto la revoca della trattenuta di salario ordinata dal Pretore, sostenendo che la stessa lede la sua immagine di fronte al suo datore di lavoro e poiché non corrisponde al vero che egli non abbia voluto versare i contributi alimentari;

che con sentenza 22 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, evidenziando che il convenuto ha mancato al proprio dovere di mantenimento sin dal primo termine di scadenza, senza mostrare l’intenzione di voler adempiere a quanto statuito e senza sollevare motivazioni atte a revocare la trattenuta di salario, ragione per cui ha accolto l’istanza di diffida ai debitori e posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese e la rifusione all’istante di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;

che con reclamo

10 maggio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre la tassa di giustizia a fr. 400.- e le ripetibili a fr. 600.-, formulando nello stesso tempo una domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;

che il gravame non è stato intimato alla controparte;

che l’istanza di diffida ai debitori è stata introdotta il 15 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto proces­suale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011;

che, al di fuori del processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, la diffida ai debitori per il mantenimento del figlio è trattata con la procedura sommaria (art. 302 CPC);

che contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308 CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nel caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;

che, la decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

che, per l’art.

110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine per l’impugnazione del merito;

che, essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);

che nel caso concreto, il reclamante sostiene che la tassa di giustizia e le ripetibili sono eccessive e prive di fondamento, rimproverando al Pretore di aver erroneamente calcolato il valore di causa sulla base dei contributi alimentari dovuti;

che va anzitutto rilevato come – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante – il Pretore non ha sostenuto che il contributo alimentare è fuori discussione, limitandosi invece a constatare che le motivazioni addotte dal convenuto sono irrilevanti nella misura in cui tendono a rimettere in discussione la ripartizione dei compiti tra i coniugi, già fissata nella sentenza di procedura a protezione dell’unione coniugale, ormai cresciuta in giudicato;

che la causa oggetto di esame ha indubbiamente un valore pecuniario, che deve essere determinato giusta l’art. 92 CPC, secondo cui le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1), ritenuto che, in caso di durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2);

che, per quanto precede, la decisione con la quale il primo giudice ha determinato il valore litigioso in applicazione dell’art. 92 cpv. 1 CPC, considerando i contributi alimentari dovuti a ciascun figlio dal mese dell’ordine di trattenuta del salario sino al compimento del loro 18esimo anno di età, per un totale di circa fr. 132'040.-, appare corretta;

che le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), e nella sua applicazione l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità potendo intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

che l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti fasce di valore di causa;

che per valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3'000.- e fr. 12'000.-;

che per la procedura sommaria la tariffa essendo la metà di quella per la procedura ordinaria (art. 9 LTG), in concreto la tassa minima sarebbe di fr. 1'500.-;

che le ripetibili vanno invece stabilite sulla scorta del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar);

che, per valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.- l’art. 11 Rtar prevede per le ripetibili una percentuale tra il 6 e il 9%, ritenuto che nelle procedure speciali civili le stesse sono fissate tra il 20 e il 70% dell’importo così calcolato;

che in concreto l’importo minimo delle ripetibili sarebbe di fr. 1'584.-;

che fissando la tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le ripetibili in fr. 1'500.-, il Pretore ha prelevato un importo inferiore al minimo previsto dalla LTG e attribuito ripetibili inferiori al minimo previsto dal Rtar;

che non si intravvede quindi nell’operato del giusdicente un eccesso né un abuso del potere di apprezzamento, né tanto meno la decisione può essere ritenuta arbitraria, considerato non da ultimo che il reclamante neppure indica quale dovrebbe essere a suo avviso il valore pecuniario in base al quale calcolare le spese giudiziarie;

che di conseguenza il reclamo dev’essere respinto;

che l’istanza di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta, mancando sin dall’inizio la probabilità di esito favorevole del reclamo;

che le spese processuali seguono la soccombenza;

che, non avendo CO 1 dovuto per il momento inoltrare osservazioni al reclamo di controparte, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE

1 con reclamo 10 maggio 2011 è respinta.

3. Le spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).