Tenants' Appeal Rejected Over Failure to Appear at Conciliation Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IATenants initiated a conciliation procedure regarding rental defects but failed to appear at the hearing, leading the conciliation office to declare the procedure moot and strike the case from the rolls pursuant to procedural rules concerning non-appearance. The tenants appealed, citing the need to assist their hospitalized father, but the appellate court rejected the appeal because the failure to appear was not properly excused, noting that the appropriate remedy for excusing non-appearance was an application for reinstatement of time limits to the conciliation authority, not an appeal against the resulting final decision to strike the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 CPC, Art. 206 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF; Tenants' Appeal Rejected Over Failure to Appear at Conciliation Hearing: The tenants appealed, citing the need to assist their hospitalized father, but the appellate court rejected the appeal because the failure to appear was not properly excused, noting that the appropriate remedy for excusing non-appearance was an application for reinstatement of time limits to the conciliation authority, not an appeal against the resulting final decision to strike the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court upheld the lower authority's decision to strike the case as moot due to the claimant's unjustified absence, which implies withdrawal of the conciliation request.
This provision concerning the request for reinstatement of time limits (restitutio in integrum) was mentioned in relation to the proper procedural remedy for the absence.
This provision concerning the proof of excusable non-appearance was mentioned in relation to the proper procedural remedy for the absence.
This provision determined the competent chamber (Third Civil Chamber) of the Court of Appeal to hear the appeal.
This article defining the possibility and term for an appeal (reclamo) was discussed regarding the procedural path taken by the parties.
This article defining the term for appeal (appello) was discussed regarding the procedural path taken by the parties.
This article defining the admissibility of an appeal (appello) against a final decision terminating the conciliation procedure was discussed.
This provision was cited by the lower authority when declaring the conciliation procedure moot due to the claimant's non-appearance.
This article was cited in the section detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court based on the value in dispute.
This article was cited in the section detailing the requirement to file ordinary and constitutional appeals simultaneously.
This article was cited in the section detailing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
This article was cited in the section detailing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
This article was cited as the basis for the 30-day deadline to appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 13.2011.25 · Lugano 16 maggio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)
segretaria: · Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. 031/11 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, promossa con istanza 25 febbraio 2011 da
RE 1 e RE 2 contro
CO 1
rilevato
in fatto e in diritto: che con scritto 25 febbraio 2011 RE 1 e RE 2, rilevata l’esistenza di difetti della cosa locata, hanno chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno (in seguito UC) “… di voler fissare un appuntamento con noi per una visita della casa da parte vostra. Non siamo più disposti a pagare un affitto di fr. 730.- finché non sono stati eliminati tutti i difetti”;
che all’udienza di conciliazione del 7 aprile 2011 la parte istante non è comparsa, sicché l’UC, richiamato l’art. 206 CPC, ha dichiarato la procedura priva d’oggetto stralciandola dai ruoli;
che con scritto 4 maggio 2011 gli istanti propongono reclamo contro la decisione di stralcio della procedura adducendo di aver dovuto recarsi a Zurigo per assistere il padre che è stato ricoverato per 3 settimane all’ospedale;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte;
che la procedura di conciliazione è un procedimento ben distinto dalla causa di merito, e la decisione con la quale l’autorità di conciliazione stralcia la causa dal ruolo perché priva d’oggetto chiude la procedura medesima sicché costituisce una decisione finale;
che, seguendo il sistema dei rimedi di diritto del CPC, siffatta decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1
CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC);
che la parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza, né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne il rinvio;
che, di conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere;
che nella misura in cui i reclamanti sostengono di aver dovuto assistere il padre infermo e di non aver potuto, per questo motivo, presenziare all’udienza, la questione andava - se del caso - fatta valere con una domanda di restituzione del termine, da inoltrare all’UC entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC) rendendo verosimile di non aver colpa nella mancata comparsa all’udienza (art. 148 CPC), non invece mediante reclamo, che risulta irricevibile;
che, per quanto precede, il reclamo va respinto, ritenuto comunque che i reclamanti potranno, se del caso, inoltrare una nuova istanza di conciliazione all’UC di Agno;
che, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare tasse e spese;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 maggio 2011 di RE 1 e RE 2 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.