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13.2011.25 • TRAC TI 13.2011.25 Generato dall'IA

Tenants' Appeal Rejected Over Failure to Appear at Conciliation Hearing

Numero d'incarto 13.2011.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Tenants initiated a conciliation procedure regarding rental defects but failed to appear at the hearing, leading the conciliation office to declare the procedure moot and strike the case from the rolls pursuant to procedural rules concerning non-appearance. The tenants appealed, citing the need to assist their hospitalized father, but the appellate court rejected the appeal because the failure to appear was not properly excused, noting that the appropriate remedy for excusing non-appearance was an application for reinstatement of time limits to the conciliation authority, not an appeal against the resulting final decision to strike the case.

Regesto Legislator

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Art. 206 CPC, Art. 206 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF; Tenants' Appeal Rejected Over Failure to Appear at Conciliation Hearing: The tenants appealed, citing the need to assist their hospitalized father, but the appellate court rejected the appeal because the failure to appear was not properly excused, noting that the appropriate remedy for excusing non-appearance was an application for reinstatement of time limits to the conciliation authority, not an appeal against the resulting final decision to strike the case.

Parole chiave

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udienza di conciliazione conduttore vizio di procedura regolamento interno eccezioni processuali tardive procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 206 cpv. 1 CPC

The court upheld the lower authority's decision to strike the case as moot due to the claimant's unjustified absence, which implies withdrawal of the conciliation request.

art. 148 cpv. 2 CPC

This provision concerning the request for reinstatement of time limits (restitutio in integrum) was mentioned in relation to the proper procedural remedy for the absence.

art. 148 CPC

This provision concerning the proof of excusable non-appearance was mentioned in relation to the proper procedural remedy for the absence.

art. 48 lett. c cifra 2 LOG

This provision determined the competent chamber (Third Civil Chamber) of the Court of Appeal to hear the appeal.

art. 319 a. CPC

This article defining the possibility and term for an appeal (reclamo) was discussed regarding the procedural path taken by the parties.

art. 311 cpv. 1 CPC

This article defining the term for appeal (appello) was discussed regarding the procedural path taken by the parties.

art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC

This article defining the admissibility of an appeal (appello) against a final decision terminating the conciliation procedure was discussed.

art. 206 CPC

This provision was cited by the lower authority when declaring the conciliation procedure moot due to the claimant's non-appearance.

art. 74 cpv. 2 LTF

This article was cited in the section detailing the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court based on the value in dispute.

art. 119 LTF

This article was cited in the section detailing the requirement to file ordinary and constitutional appeals simultaneously.

art. 117 LTF

This article was cited in the section detailing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

This article was cited in the section detailing the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article was cited as the basis for the 30-day deadline to appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.25 · Lugano 16 maggio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

segretaria: · Meyer, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. 031/11 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, promossa con istanza 25 febbraio 2011 da

RE 1 e RE 2 contro

CO 1

rilevato

in fatto e in diritto: che con scritto 25 febbraio 2011 RE 1 e RE 2, rilevata l’esistenza di difetti della cosa locata, hanno chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno (in seguito UC) “… di voler fissare un appuntamento con noi per una visita della casa da parte vostra. Non siamo più disposti a pagare un affitto di fr. 730.- finché non sono stati eliminati tutti i difetti”;

che all’udienza di conciliazione del 7 aprile 2011 la parte istante non è comparsa, sicché l’UC, richiamato l’art. 206 CPC, ha dichiarato la procedura priva d’oggetto stralciandola dai ruoli;

che con scritto 4 maggio 2011 gli istanti propongono reclamo contro la decisione di stralcio della procedura adducendo di aver dovuto recarsi a Zurigo per assistere il padre che è stato ricoverato per 3 settimane all’ospedale;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte;

che la procedura di conciliazione è un procedimento ben distinto dalla causa di merito, e la decisione con la quale l’autorità di conciliazione stralcia la causa dal ruolo perché priva d’oggetto chiude la procedura medesima sicché costituisce una decisione finale;

che, seguendo il sistema dei rimedi di diritto del CPC, siffatta decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1

CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

che, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC);

che la parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza, né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne il rinvio;

che, di conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere;

che nella misura in cui i reclamanti sostengono di aver dovuto assistere il padre infermo e di non aver potuto, per questo motivo, presenziare all’udienza, la questione andava - se del caso - fatta valere con una domanda di restituzione del termine, da inoltrare all’UC entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC) rendendo verosimile di non aver colpa nella mancata comparsa all’udienza (art. 148 CPC), non invece mediante reclamo, che risulta irricevibile;

che, per quanto precede, il reclamo va respinto, ritenuto comunque che i reclamanti potranno, se del caso, inoltrare una nuova istanza di conciliazione all’UC di Agno;

che, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare tasse e spese;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 4 maggio 2011 di RE 1 e RE 2 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese.

3. Intimazione:

- -

Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.