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13.2011.19 • TRAC TI 13.2011.19 Generato dall'IA

Garnishment Appeal and Denial of Legal Aid for Child Support Enforcement

Numero d'incarto 13.2011.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought reform of a lower court's decision to partially grant an order for salary garnishment for child support and, crucially, to overturn the refusal of free legal aid for the underlying enforcement procedure and the appeal itself. The court dismissed the appeal, reasoning that while the new civil procedure code was in effect, the requirement for legal aid, rooted in constitutional rights, necessitates objective necessity due to case complexity or severe impact, and the debtor enforcement procedure concerning child support arrears is considered procedurally simple enough that legal representation is not objectively indispensable for safeguarding the obligated party's rights, thus affirming the initial denial of free assistance.

Regesto Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 248 lett. a CPC, Art. 119 cpv. 1 prima, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 14 cpv. 2 Lag; Garnishment Appeal and Denial of Legal Aid for Child Support Enforcement: The court dismissed the appeal, reasoning that while the new civil procedure code was in effect, the requirement for legal aid, rooted in constitutional rights, necessitates objective necessity due to case complexity or severe impact, and the debtor enforcement procedure concerning child support arrears is considered procedurally simple enough that legal representation is not objectively indispensable for safeguarding the obligated party's rights, thus affirming the initial denial of free assistance.

Parole chiave

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incasso dei contributi alimentari gratuito patrocinio codice di diritto processuale civile rappresentanza legale pignoramento del salario opposizione al precetto esecutivo Gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di diffida ai debitori

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 119 cpv. 6 CPC

Cited in the dispositive regarding the non-levy of judicial fees and costs for this decision.

Art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in reasoning (though not explicitly in the final orders, it defines the procedure for the appeal, which is then handled based on the merits related to free legal aid in orders 1 and 2).

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Testo completo

Incarto n. 13.2011.19 · Lugano 4 maggio 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

segretaria: · Meyer, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.622 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 18 febbraio 2011 dallo

CO 1 rappr. dal RA 2 contro

RE 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’istante ha chiesto di ordinare alla datrice di lavoro del convenuto, la N__________, di trattenere dal salario di RE 1 l’importo mensile di fr. 1'435.-, corrispondente alle prestazioni alimentari a favore delle figlie minorenni, istanza che è stata parzialmente accolta con sentenza 31 marzo 2011 per un importo di fr. 1'105.-;

ed ora sulla domanda di gratuito patrocinio 3 marzo 2011 del convenuto, che il Pretore aggiunto ha respinto con decreto 31 marzo 2011;

reclamante il convenuto con atto 11 aprile 2011 con cui chiede la riforma del giudizio del primo giudice e il conseguente accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio con estensione della domanda anche alla procedura di ricorso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto: che con istanza 18 febbraio 2011 lo CO 1, rappresentato dal RA 2, ha chiesto di ordinare alla datrice di lavoro di RE 1, la N__________, di trattenere dal salario del

proprio dipendente l’importo mensile di fr. 1'435.-, corrispondente alle prestazioni alimentari dovute per le figlie minorenni G__________ (fr. 750.-) e L__________ (fr. 685.-);

che, con istanza 3 marzo 2011, il convenuto ha postulato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di cui trattasi;

che con decreto 31 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha parzial­mente accolto l’istanza 18 febbraio 2011, ordinando alla datrice di lavoro di RE 1 di trattenere dal salario di quest’ultimo l’importo mensile di fr. 1'105.- e respingendo nel contempo la domanda di gratuito patrocinio formulata dal convenuto;

che con il reclamo che qui ci occupa RE 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, postulando l’estensione di tale beneficio anche in sede ricorsuale;

considerato

in

diritto: che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), applicabile a tutti i procedimenti avviati dopo tale data;

che giusta i combinati art. 121 CPC, 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG del 10 maggio 2006, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403);

che la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art.

248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, op. cit, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad art. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen­berger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);

che nel caso concreto il gravame è tempestivo;

che l’art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accerta­mento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, con il giudizio qui impugnato, il Pretore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, rilevando che il Tribunale d’appello ha più volte sancito la non necessità di far capo all’assistenza di un legale per la procedura di diffida ai debitori;

che, con il reclamo in esame, il reclamante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di gratuito patrocinio, rimproverando al Pretore di non aver considerato la necessità di patrocinio alla luce delle nuove disposizioni procedurali; a suo avviso il nuovo CPC non prevedrebbe più la condizione negativa posta dall’art. 14 cpv. 2 Lag, secondo cui il richiedente non deve essere in grado di procedere in causa con atti propri;

che giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che secondo costante dottrina e giurisprudenza sull’art. 29 cpv. 3 Cost., il beneficio del gratuito patrocinio è concesso soltanto se l’assistenza legale è oggettivamente necessaria per tutelare i propri diritti, ossia quando il caso presenta una certa complessità tanto dal punto di vista fattuale quanto da quello giuridico, se gli interessi del richiedente sono toccati in maniera grave, se egli non è in grado di far fronte alle difficoltà della causa con atti propri e se la rappresentanza mediante un patrocinatore è oggettivamente imprescindibile per la salvaguardia dei diritti del richiedente (Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 2008, pag. 901, 904-905; DTF 135 I 1 consid. 7.1; 130 I 180 consid. 2.2, con ulteriori riferimenti);

che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, l’argo­mentazione del Pretore aggiunto secondo cui la procedura di diffida ai debitori non necessita dell’assistenza di un legale, non si scontra con la nuova legislazione in vigore dal 1° gennaio 2011, alla quale continuano invero ad essere applicabili dottrina e giurisprudenza sviluppate in merito all’art. 29 cpv. 3 Cost., che rimane comunque la base del diritto al gratuito patrocinio;

che la diffida ai debitori nel caso in cui un genitore trascura i propri doveri verso i figli (art. 291 CC) è un istituto del diritto della filiazione che corrisponde al principio della trattenuta di prestazioni alimentari a favore del coniuge previsto nel diritto matrimoniale all’art. 177 CC e che comporta un provvedimento esecutivo privilegiato sui generis (Breitschmid, Basler Kommentar, ZGB I, 2006, n. 1 e 5 ad art.

291 CC);

che la procedura di diffida ai debitori di cui trattasi non presentava particolare complessità o difficoltà, bastando all’opponente indicare per quali motivi egli avesse omesso il pagamento, ritenuto che spettava poi al giudice valutare se la trascuranza dell’obbligo era seria, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare in ogni modo il principio di propor­zionalità (cfr: dottrina e giurisprudenza all’art. 177 CC che, come visto sopra, è applicabile di principio anche all’art. 291 CC: Hausheer/Reusser/Geiser,

Berner Kommentar, 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, 1994, n. 18A ad art. 177 CC; ICCA 1° giugno 2004, inc. 11.2004.61);

che, in siffatta situazione, il Pretore aggiunto ha rifiutato a giusto titolo il beneficio del gratuito patrocinio;

che di conseguenza il presente reclamo deve essere respinto in quanto la rappresentanza di un legale non era qui oggettiva­mente necessaria per la salvaguardia dei diritti del richiedente;

che deve essere respinta pure la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, in quanto sprovvista fin dall’inizio di esito favorevole, ritenuto che i principi dell’art. 29 cpv. 3 Cost. non sono stati modificati con l’entrata in vigore del nuovo CPC;

che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 119 cpv. 6 CPC);

per i quali motivi,

pronuncia:

1. Ilreclamo 11 aprile 2011 di RE 1 è respinto.

2. L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata da RE 1 per la procedura di reclamo è respinta.

3. Non si prelevano né tasse né spese.

4. Intimazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).