Appellants' Withdrawal from Arbitration Procedure and Cost Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants, who had filed a request for the appointment of an arbitrator in July 2007, subsequently communicated their withdrawal from the arbitration procedure in January 2009. Consequently, the appellate court, acting as the competent authority in arbitral matters, struck the request from the roll as it had become devoid of object, noting that the respondent had not been served, and ordered the appellants jointly to bear the court costs, including the filing fee and translation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179 LDIP, Art. 147 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP; Appellants' Withdrawal from Arbitration Procedure and Cost Order: Consequently, the appellate court, acting as the competent authority in arbitral matters, struck the request from the roll as it had become devoid of object, noting that the respondent had not been served, and ordered the appellants jointly to bear the court costs, including the filing fee and translation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis in the preamble for the decision to strike the request from the rolls.
Cited in the preamble as the basis for imposing costs on the applicants.
Cited as the procedural basis in the preamble for the decision.
Testo completo
Incarto n. 13.2007.6 · Lugano 3 febbraio 2009/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Walser, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini (in sostituzione della presidente, astenuta)
segretaria: · Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per giudicare - quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 27 luglio 2007 da
1. IS 1 2. IS 2 tutti rappr. dalle avv RA 1 , qui patrocinate dall' PA 1 contro
CO 1
preso atto dello scritto 20 gennaio 2009, mediante il quale le parti istanti comunicano la rinuncia dalla procedura arbitrale e dichiarano di ritirare l'istanza per la costituizione del collegio arbitrale;
rilevato che la desistenza della parte istante comporta lo stralcio dai ruoli della procedura;
constatato che l'istanza non ha potuto essere intimata alla parte convenuta, sicché ci si può esimere dal notificarle la presente decisione;
ritenuto
Per i quali motivi
visti l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, 351 segg. CPC e, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG
decreta: 1. L’istanza
27 luglio 2007 di __________ e IS 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, oltre alle spese di traduzione in fr. 1'016.60 sono poste a carico delle istanti in solido.
3. Intimazione:
- , presso
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici (modello)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).