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13.2007.5 • TRAC TI 13.2007.5 Generato dall'IA

Request for Arbitrator Appointment Dismissed for Lack of Legal Interest

Numero d'incarto 13.2007.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party initiated a request to appoint an arbitrator under a cooperative's bylaws stipulating a three-member arbitral tribunal, claiming difficulty in agreeing on procedure after their own and another party's appointments, despite the opposing party later notifying the court that they had already designated their arbitrator months earlier. The appellate court dismissed the application, finding it without legal interest from the outset because the tribunal composition process was already substantially complete when the request was filed, and consequently assigned the court costs to the initiating party.

Regesto Legislator

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Art. 3 CIA, Art. 147 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 119 LTF, vigente TG; Request for Arbitrator Appointment Dismissed for Lack of Legal Interest: The appellate court dismissed the application, finding it without legal interest from the outset because the tribunal composition process was already substantially complete when the request was filed, and consequently assigned the court costs to the initiating party.

Parole chiave

Generato dall'IA
nomina dell'arbitro domanda di designazione patrocinio gratuito cosa accessoria arbitrato commerciale perdita dell'interesse giuridico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 3 CIA

Cited as the basis for the court's decision to handle the request for arbitrator appointment and subsequent procedural ruling.

art. 147 CPC

Cited in relation to the imposition of court fees (tassa di giustizia) on the appellant.

vigente TG

Cited in relation to the imposition of court fees (tassa di giustizia) on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 13.2007.5 · Lugano 24 ottobre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare, quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Canton Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato e l’attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, sull’istanza di nomina di arbitro del 20 luglio 2007 presentata da

F__________. __________ (__________), __________ rappr. dall’avv. __________ contro

E__________ __________, __________ rappr. dall’avv. __________

sentita la sola parte istante all'udienza di discussione 6 settembre 2007 alla quale il convenuto non ha presenziato;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto

Considerato

in fatto ed in

diritto:

che negli statuti dell’istante, società cooperativa, figura una clausola secondo la quale “tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno scelto dal o dai ricorrenti, l’altro dalla società e il terzo dalla direzione della F__________ __________ – P__________. Tale Collegio arbitrale deciderà de bono et aequo senza formalità di procedura e in forma inappellabile” (doc. C, art. 21);

che la parte istante si è rivolta alla Camera civile del Tribunale di appello, a norma della clausola dianzi citata,

adducendo che essa aveva designato il proprio arbitro, nella persona dell’avv. Bruno Cocchi, che altrettanto aveva fatto

l’U__________, mentre la controparte “aveva inizialmente indicato un giurista”, ma che non era stato possibile giungere a un accordo sui termini della procedura arbitrale;

che all’udienza indetta il 6 settembre 2007 è comparsa solo la parte istante, mentre il convenuto non ha dato seguito alla convocazione;

che con lettera 4 settembre 2007, pervenuta alla Camera per telecopia il giorno dell’udienza, l’avv. __________ T__________ ha comunicato di essere stato designato dal convenuto come arbitro nella vertenza con l’istante;

che chiamato ad esprimersi sulla designazione dell’arbitro, il convenuto ha comunicato il 7 settembre 2007 di aver designato il proprio arbitro già l’8 marzo 2007 e ha proposto di dichiarare inammissibile l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

che l’istante non si è espresso sulla domanda del convenuto;

che la Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi dei combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale;

che nel caso concreto il tribunale arbitrale risultava essere stato composto già prima che fosse presentata l’istanza 20 luglio 2007, il convenuto avendo designato il proprio arbitro nel marzo 2007, come per altro comunicato alla controparte, nella persona dell’avv. __________ (cfr. lettera 8 marzo 2007);

che pertanto l’istanza era priva di interesse giuridico sin dall’inizio e la procedura può pertanto essere stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità;

che le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante, alla quale era nota l’avvenuta designazione dell’arbitro di parte convenuta e che ciò nonostante ha chiesto l’intervento della Camera;

che la parte convenuta rivendica ripetibili, ma non è comparsa all’udienza di discussione, senza giustificazione, né il suo legale ha avuto attività apprezzabili nell’ambito di questa procedura, sicché non vi è motivo di attribuire un’indennità per ripetibili;

che nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 237'704.-;

Per i quali motivi

visto l'art. 3 CIA

e, per le spese, gli art. 147 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

1. La procedura è stralciata dai ruoli.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 250.-), da anticiparsi dall'istante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

- avv. __________, __________; - avv. __________, __________.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).