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13.2004.6 • TRAC TI 13.2004.6 Generato dall'IA

Enforcement of Arbitral Award Despite Pending Clarification

Numero d'incarto 13.2004.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party applied to have an arbitral award concerning the regulation and cost-sharing for a central heating system serving several properties declared enforceable, despite the opposing parties' objection based on pending clarification from the sole arbitrator regarding voting procedures and expense advances. The court reasoned that under the relevant intercantonal arbitration law, enforceability is mandatory if the award is final, its subject matter is disposable, and no timely appeal for nullity has been filed or sustained, holding that the opponents' stated concerns about clarification or potential ambiguity do not constitute a valid ground to refuse enforcement under the prescribed statutory conditions, thus granting the application and declaring the award enforceable, with procedural costs assigned to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 44 cpv. 1 CIA, Art. 3 lett. g CIA, Art. 5 CIA, Art. 360 CPC, Art. 44 lett. a CIA, Art. 44 CIA; Enforcement of Arbitral Award Despite Pending Clarification: The court reasoned that under the relevant intercantonal arbitration law, enforceability is mandatory if the award is final, its subject matter is disposable, and no timely appeal for nullity has been filed or sustained, holding that the opponents' stated concerns about clarification or potential ambiguity do not constitute a valid ground to refuse enforcement under the prescribed statutory conditions, thus granting the application and declaring the award enforceable, with procedural costs assigned to the opposing parties.

Parole chiave

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esecuzione del lodo arbitrale dichiarazione di esecutività arbitrio nella legislazione presupposti legali nullità procedurale incasso dei contributi di mantenimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 44 cpv. 1 CIA
Cited as the primary legal basis for granting the request to declare the arbitral award enforceable.
Art. 3 lett. g CIA
1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su ri­chie­sta di una parte l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, un lodo verten­te su qualsiasi pretesa compromettibile (art.
Art. 5 CIA
g CIA dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, un lodo verten­te su qualsiasi pretesa compromettibile (art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo formal­mente (lett.
Art. 360 CPC
Art. 44 lett. a CIA
che, pur non avendo “accettato il lodo formalmente” a norma dell'art. 44 lett. a CIA (cioè pur non avendo dichiarato espres­samen­te, dopo essersi visti intimare il lodo, di rinunciare a ricorrere: Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag.
Art. 44 CIA
che tale circostanza – foss'anche vera – non osta alla dichiarazione di esecutività, la quale può essere rifiutata solo nell'ipotesi in cui faccia difetto un presupposto enunciato dall'art. 44 CIA;
Art. 36 lett. h CIA
che, del resto, ove il dispositivo del lodo fosse stato incomprensibile o contraddittorio, gli attori avrebbero dovuto esperire ricorso per nullità (art. 36 lett.
Art. 44 cpv. 2 CIA
Cited as the legal basis for declaring the arbitral award enforceable with the corresponding entry in the land register.

Giurisprudenza citata

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DTF 110 Ia 124
87a con richiamo a DTF 110 Ia 124);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 44 cpv. 1 CIA

Cited as the primary legal basis for granting the request to declare the arbitral award enforceable.

Art. 44 cpv. 2 CIA

Cited as the legal basis for declaring the arbitral award enforceable with the corresponding entry in the land register.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing litigation costs according to the principle of defeat.

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Testo completo

Incarto n. 13.2004.6 · Lugano 9 agosto 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 23 giugno 2004 presentata da

IS1 IS3 IS4 IS6 IS7 IS8 IS9 IS11 IS12 , e IS13 (rappresentati dagli stessi IS7 e IS13, , con il patrocinio, e in subdelega dell'avv. RA1)

chiedente che sia dichiarato esecutivo il lodo emanato il 26 aprile 2004 dall'arbitro unico, nella causa contro di loro promossa con petizione dell'8 marzo 2001 da

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 CO15 CO16 CO17 , e CO18 (patrocinati dall' RA2)

in merito al nuovo regolamento per l'amministrazione e l'uso (centrale termica) delle particelle n. 57 (Condominio “__________ ”), 1681 (Condominio “__________ ”), 1682, 1719 e 1720 (Condominio “__________ ”) RFD di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che, chiamato a statuire su una petizione dell'8 marzo 2001 riguardante l'amministrazione e l'uso di una centrale termica (costi d'esercizio) destinata a servire le particelle n. 57, 1681, 1682, 1719 e 1720 RFD di __________, l'arbitro unico ha definito il 26 aprile 2004 la chiave di riparto e ha emanato il regolamento per la gestione della centrale, da menzionare nel registro fondiario;

che con istanza del 23 giugno 2004 i convenuti hanno invitato questa Camera a certificare la forza esecutiva di quel lodo;

che il giudice delegato della Camera ha impartito agli attori, il 19 luglio 2004, un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni;

che gli attori hanno comunicato il 26 luglio 2004 di opporsi all'istanza, essendo “in attesa di delucidazioni che verranno fornite dall'arbitro in merito alle modalità di voto ed in merito all'anticipo delle spese”;

e considerando

in diritto: che giusta l'art. 44 cpv. 1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su ri­chie­sta di una parte l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, un lodo verten­te su qualsiasi pretesa compromettibile (art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo formal­mente (lett. a), non sia stato interposto un tempestivo ricorso per nullità (lett. b), non sia sta­to attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità introdotto in tempo utile (lett. c) o qualora un ricorso per nullità sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto (lett. d);

che l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA è, nel Can­tone Ticino, la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legisla­tivo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato in­tercantonale sull'arbitrato: RL 3.3.2.1.6), la quale statuisce applicando la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 3 cpv. 2 del decreto medesimo, con rinvio all'art.

360 CPC);

che in concreto la decisione prodotta è effettivamente un lodo arbitrale (non un semplice referto di arbitratore né una decisione provvisionale o interlocutoria), emesso a termini di equità (si veda il primo foglio del lodo, in alto), e che l'oggetto della contestazione rientrava senza dubbio nella libera disponibilità delle parti;

che, pur non avendo “accettato il lodo formalmente” a norma dell'art. 44 lett. a CIA (cioè pur non avendo dichiarato espres­samen­te, dopo essersi visti intimare il lodo, di rinunciare a ricorrere: Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 321 lett. b), gli attori non risultano avere depositato a tutt'oggi alcun ricorso per nullità davanti a questa Camera;

che nelle loro osservazioni del 26 luglio 2004 essi dichiarano nondimeno di opporsi all'istanza, essendo in attesa di delucidazioni da parte dell'arbitro “in merito alle modalità di voto e all'anticipo delle spese”;

che tale circostanza – foss'anche vera – non osta alla dichiarazione di esecutività, la quale può essere rifiutata solo nell'ipotesi in cui faccia difetto un presupposto enunciato dall'art. 44 CIA;

che, del resto, ove il dispositivo del lodo fosse stato incomprensibile o contraddittorio, gli attori avrebbero dovuto esperire ricorso per nullità (art. 36 lett. h CIA), non esistendo alcuna procedura di interpretazione nel quadro del Concordato intercantonale sull'arbitrato (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 424, n. 87a con richiamo a DTF 110 Ia 124);

che, ciò premesso, l'opposizione degli attori va respinta e il lodo dichiarato esecutivo alla stregua di una sentenza ordinaria, con relativa menzione in calce all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA);

che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili agli istanti, cui l'opposizione non ha provocato alcuna spesa supplementare;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il

26 aprile 2004 dall'arbitro unico è dichiarato esecutivo.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico di CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, CO10, CO11, CO12, CO13, CO14, CO15, CO16, CO17 e CO18. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria