Director v. Producer: Appeal Dismissed for Procedural Defects and Untimely Arguments
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, a film director, sought an order compelling the producer to deliver the final, detailed production budget and related documentation, arguing this was necessary under the contract's reciprocal obligation to share necessary documents (Clause 7.1) and to potentially verify promotional spending that could affect future compensation (Clauses 6.1-6.8). The lower court dismissed the request as inadmissible because the film was complete and the director failed to allege a need for the documents related to the production itself. The appellate court confirmed the inadmissibility of the appeal, ruling that the appeal was procedurally defective because the appellant failed to sufficiently challenge the lower court's reasoning regarding the necessity of the documents post-production, and further, because the argument concerning promotional spending's impact on future compensation was raised for the first time on appeal, violating procedural rules against introducing new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 257 CPC, Art. 257 cpv. 3 CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC; Director v. Producer: Appeal Dismissed for Procedural Defects and Untimely Arguments: The lower court dismissed the request as inadmissible because the film was complete and the director failed to allege a need for the documents related to the production itself. The appellate court confirmed the inadmissibility of the appeal, ruling that the appeal was procedurally defective because the appellant failed to sufficiently challenge the lower court's reasoning regarding the necessity of the documents post-production, and further, because the argument concerning promotional spending's impact on future compensation was raised for the first time on appeal, violating procedural rules against introducing new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to critically address the lower court's reasoning, violating the obligation to substantiate.
The appeal was declared inadmissible because a new argument regarding the verification of the budget concerning promotion costs was introduced for the first time at this stage.
Cited in the final orders when determining that court costs follow the event of losing, although ultimately not levied due to Art. 114 lett. c CPC.
Applied to exempt the appellant from paying court costs in the second instance because the dispute arose from an employment relationship with a value below CHF 30,000.
Testo completo
Incarto n. 12.2023.92 · Lugano 18 settembre 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Fiscalini, presidente, vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.402 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 19 maggio 2023 da
AP 1 rappr. da PA 1 contro
AO 1 rappr. da PA 2
con cui l’istante ha chiesto di fare ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di consegnargli entro 5 giorni dalla decisione il budget di produzione del film “__________” in forma scritta, nella sua versione dettagliata e finale, come da consuntivo dei costi finali, e tutti i relativi giustificativi;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 11 luglio 2023 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'istante, con appello 24 luglio 2023, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con risposta all’appello 18 agosto 2023, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 3 luglio 2022 S__________ __________, in qualità di produttore, e AP 1, in qualità di regista, hanno sottoscritto un “contratto di regia” (doc. A), volto alla realizzazione, con un budget di produzione preventivato in fr. 255'900.-, del film (del genere serie web mockumentary) intitolato “__________”. Nel contratto di lavoro in questione, che iniziava l’11 luglio 2022 e terminava il 4 dicembre 2022 e prevedeva in particolare un compenso per il regista di fr. 16'500.-, è stato tra le altre cose concordato, nella clausola 7.1, che “*le parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti necessari all’esercizio dei diritti di cui al presente contratto*” e, nella clausola 7.2, che “*qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta per essere valida; ciò vale anche per eventuali modifiche alla sceneggiatura, al piano di lavoro e al budget di produzione*”.
2.Con istanza 19 maggio 2023, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AP 1, lamentando di non aver mai ricevuto e di non aver con ciò potuto approvare il budget di produzione del film, che nel frattempo sarebbe stato aggiornato, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord AO 1, titolare della ditta individuale S__________ __________, chiedendo di fargli ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di consegnare entro 5 giorni dalla decisione, in virtù delle clausole 7.1 e 7.2, il budget di produzione del film in forma scritta, nella sua versione dettagliata e finale, come da consuntivo dei costi finali, e tutti i relativi giustificativi.
Il convenuto si è integralmente opposto all’istanza.
3. Con decisione 11 luglio 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 400.- a carico dell’istante, obbligato altresì a corrispondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili. Egli ha stabilito che la clausola 7.2 non conferiva alle parti il diritto di ricevere per scritto ogni modifica contrattuale e che in base alla clausola 7.1 esse potevano tutt’al più pretendere la consegna dei “*documenti necessari all’esercizio dei diritti di cui al … contratto*”. Sennonché, a suo giudizio, pacifico che il film era già stato realizzato e consegnato (istanza p. 2 e verbale d’udienza p. 1), l’istante non aveva minimamente allegato per quali necessità relative alla produzione dello stesso avrebbe tutt’oggi necessitato di ricevere la documentazione ora richiesta in causa, l’unica sua motivazione risultante dagli atti, quella contenuta nell’e-mail 9 dicembre 2022 delle 13.34 (doc. D p. 2), essendo stata la possibilità di una sua crescita personale e professionale (e meglio il fatto di “*comprendere gli aspetti legati alla produzione di una serie web e quindi accrescere la mia conoscenza nel campo della produzione di materiale audiovisivo …*”). Alla luce di quanto precede, ne ha dedotto che il contratto tra le parti non conferiva all’istante la facoltà autonoma di richiedere, a produzione già avvenuta, tale documentazione, per cui l’istanza doveva essere evasa con un giudizio di irricevibilità (art. 257 cpv. 3 CPC).
4. Con l’appello 24 luglio 2023 che qui ci occupa, inoltrato tempestivamente entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione pretorile (art. 314 cpv. 1 CPC) e avversato dal convenuto con risposta 18 agosto 2023, anch’essa tempestiva (art. 314 cpv. 1 CPC), l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha evidenziato che in realtà la clausola 7.1, nel suo tenore letterale, non subordinava e nemmeno limitava l’esercizio dei diritti del contratto all’elemento di fatto “*produzione del film avvenuta*”. Ed ha rilevato che in ogni caso la consegna di quella documentazione era necessaria per permettergli di verificare se il convenuto, che nella prima bozza del budget (doc. B, allestita nel luglio 2021 e riportante allora una somma di fr. 248'000.-) si era impegnato a investire fr. 2'000.- per la promozione del film (e meglio per “*pubblicità: festival + stampa materiale promozionale*”), avesse poi effettivamente rispettato quell’impegno, che ovviamente poteva influire sugli eventuali ulteriori compensi a proprio favore concordati nelle clausole da 6.1 a 6.8 (importi incassati dalle società
di gestione dei diritti d’autore, quota del 50% dei ricavi netti [dedotte tra l’altro le spese per la promozione e la pubblicità] sugli altri proventi ottenuti con l’utilizzo
dell’opera, quota del 50% dei premi e dei riconoscimenti indirizzati all’opera, ecc.).
5. Nel caso di specie l’appello dell’istante dev’essere dichiarato irricevibile già per il fatto che questi, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato criticamente con l’argomentazione, riassunta al consid. 3, che il giudice di prime cure aveva posto alla base del proprio giudizio. La considerazione contenuta nel gravame, non meglio dettagliata e specificata, secondo cui in realtà la clausola 7.1, nel suo tenore letterale, non subordinerebbe e nemmeno limiterebbe l’esercizio dei diritti del contratto all’elemento di fatto “*produzione del film avvenuta*”, è in effetti lungi dal dimostrare l’erroneità dell’argomentazione contenuta nella decisione impugnata e non costituisce con ciò una sufficiente motivazione ricorsuale.
6. L’appello sarebbe comunque stato da dichiarare irricevibile anche nel caso in cui fosse stato motivato in modo sufficiente.
L’altra considerazione contenuta nel gravame, secondo cui la consegna della documentazione richiesta in causa si sarebbe imposta per permettere all’istante di verificare se il convenuto, che nella prima bozza del budget si era impegnato a investire fr. 2'000.- per la promozione del film, avesse poi effettivamente rispettato quell’impegno, che a suo dire poteva influire sugli eventuali ulteriori compensi a proprio favore concordati nelle clausole da 6.1 a 6.8, è in effetti stata addotta per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede.
7. Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 16’500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).
8. Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio, che per altro ha per oggetto un appello presentato contro una decisione adottata in procedura sommaria e oltretutto si è concluso con la non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente non motivata in modo sufficiente, può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2, lett. b. n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 24 luglio 2023 di AP 1 è irricevibile.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).