Commercial Entity Deregistration Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal court dismissed an entity's challenge against the Commercial Register Office's decision to officially strike it from the register following notifications indicating it lacked activity and assets, supported by the head of the administrative body's statements during a criminal interrogation and subsequent debt collection records. The court reasoned that the entity failed to respond to the mandatory notices sent via registered mail and published in the Official Gazette, thereby signaling to the authority that it did not contest the claims or have an interest in remaining registered, rendering its belated, unsubstantiated, and contradictory assertion of having collectible assets insufficient to overturn the justified administrative cancellation order under the relevant commercial code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 934 CO, Art. 934 cpv. 2 prima, Art. 934 cpv. 2 terza, Art. 942 cpv. 2 CO, Art. 942 cpv. 1 CO, Art. 47 cpv. 1 LPAmm; Commercial Entity Deregistration Appeal Dismissed: The court reasoned that the entity failed to respond to the mandatory notices sent via registered mail and published in the Official Gazette, thereby signaling to the authority that it did not contest the claims or have an interest in remaining registered, rendering its belated, unsubstantiated, and contradictory assertion of having collectible assets insufficient to overturn the justified administrative cancellation order under the relevant commercial code provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court considered the appellant's argument insufficient based on the criterion established in Art. 934 CO for avoiding official deletion.
This provision was cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.
This provision was cited to justify not awarding legal costs (repetibili) to the commercial registry office.
Testo completo
Incarto n. 12.2023.37 · Lugano 7 giugno 2023/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Fiscalini, presidente, vicecancelliere: · Bettelini
chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sull’opposizione (*recte*: ricorso) 13 marzo 2023 di
RI 1
contro la decisione 17 febbraio 2023 (__________ - __________) con cui l’Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha provveduto a ordinare la sua cancellazione d’ufficio dal Registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.Con segnalazione 10 agosto 2022 (doc. F) il Procuratore Pubblico __________ ha informato l’Ufficio del registro di commercio che la società RI 1 era priva di attività e nemmeno aveva un conto bancario. Lo scritto in questione si fondava sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio penale da S__________ __________, presidente del consiglio d’amministrazione della società.
2.Preso atto della segnalazione e accertato sulla base dell’estratto del registro delle esecuzioni datato 17 agosto 2022 (doc. E) che a carico della società vi erano 3 attestati di carenza beni per fr. 10'874.50, con raccomandata 19 agosto 2022 (doc. D) l’Ufficio del registro di commercio ha informato RI 1 dell’apertura della procedura di cancellazione d’ufficio dal Registro di commercio giusta l’art. 934 CO (enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi), assegnando alla stessa un termine di 30 giorni entro il quale procedere a comunicare in forma scritta un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione (art. 934 cpv. 2 prima frase CO) e menzionando le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto del termine (art. 934 cpv. 2 seconda e terza frase CO). Copie per conoscenza della diffida (cfr. doc. D) sono state inviate quello stesso giorno, per raccomandata, al presidente del consiglio d’amministrazione S__________ __________ nonché al membro del consiglio d’amministrazione e segretaria C__________ __________.
3.In assenza di comunicazioni, il
30 dicembre 2022, il 3 e il 4 gennaio 2023 (doc. C) l’Ufficio del registro di commercio ha proceduto a tre pubblicazioni successive sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, invitando i terzi interessati a comunicare entro 30 giorni in forma scritta un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione, con l’avvertenza che in caso di assenza di comunicazioni l’ente giuridico sarebbe stato cancellato d’ufficio, mentre che in caso contrario l’incarto sarebbe stato trasmesso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 2 terza frase e cpv. 3 CO).
4.In assenza di comunicazioni dei terzi, con decisione 17 febbraio 2023 (doc. A e B), dopo aver riassunto i
fatti e aver esposto le conseguenze in diritto, l’Ufficio del registro di commercio ha ordinato la cancellazione d’ufficio della società (art. 934 cpv. 1 e cpv. 2 terza frase CO, 153 cpv. 1 ORC).
5.Con scritto 13 marzo 2023, denominato “opposizione”, RI 1 si è formalmente opposta alla decisione dell’Ufficio del registro di commercio, adducendo che “*la società ha all’attivo dei crediti che stiamo recuperando e che, nell’ambito di una liquidazione coatta, difficilmente verrebbero resi liquidi, stante la difficoltà e il carico di lavoro dell’incaricato per seguire le varie procedure d’incasso. Spese a nostro carico*”.
6.L’opposizione (*recte*: ricorso) in esame, presentato alla scrivente Camera (art. 942 cpv. 2 CO e 6
cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 942 cpv. 1 CO), è tempestivo e, da questo punto
di vista, ricevibile.
7.Il rimedio giuridico non può tuttavia trovare accoglimento.
La ricorrente, in violazione del suo obbligo di motivazione, non si è innanzitutto confrontata criticamente con la decisione dell’Ufficio del registro di commercio, spiegando per quali ragioni di fatto o di diritto sarebbe stata errata e con ciò da riformare o da annullare (cfr. II CCA 20 settembre 2021 inc. n. 12.2021.92, 22 giugno 2022 inc. n. 12.2022.52).
In ogni caso la sola affermazione contenuta nel ricorso secondo cui “*la società ha all’attivo dei crediti*”non è idonea a migliorare la posizione processuale della ricorrente. Non avendo reagito a tempo debito né alla diffida inviata per raccomandata né alle tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, essa ha in effetti chiaramente lasciato intendere all’Ufficio del registro di commercio, che le aveva rimproverato di non esercitare più alcuna attività e di non avere più attivi realizzabili, di non contestare i rimproveri a lei mossi e di non avere a quel momento un interesse al mantenimento dell’iscrizione, ciò che giustificava la sua cancellazione dal Registro di commercio. In tali circostanze, essa non può essere seguita laddove ha ora sostenuto, oltretutto per la prima volta solo in questa sede, in modo assai contraddittorio e senza aver fornito alcuna concreta spiegazione o prova in tal senso, che al momento attuale il suo interesse al mantenimento dell’iscrizione sarebbe invece stato nuovamente esistente, ciò non bastando, in base all’art. 934 CO, per evitare la sua cancellazione d’ufficio.
8.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso di RI 1, manifestamente infondato e inammissibile, dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
La tassa di giustizia, calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della società, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che non vengono attribuite ripetibili all’Ufficio del registro di commercio (art. 49 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art.
6 cpv. 2 LCRC), che per altro non era stato invitato a presentare le sue osservazioni al ricorso.
9.La causa non ponendo questioni di principio e non essendo di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm decide:
I. Il ricorso 13 marzo 2023 di RI 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dalla ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
- -
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).