Company Liquidation Reversed Due to Cured Domicile Defect Despite Late Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court dissolved and ordered the liquidation of a company after it failed to re-establish a valid legal domicile in the commercial register following official notifications. The appellate court deemed the company's appeal admissible despite being technically late because the original notification lacked required information on appeal remedies, and crucially, found that the company subsequently rectified the missing domicile prior to the appeal decision. Consequently, the appellate court annulled the dissolution and liquidation order, declaring the case moot because the situation underlying the original order was cured, though it upheld the appeal filing costs against the company for unnecessarily prolonging the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 939 cpv. 2 CO, Art. 141 CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 238 lett. f CPC, Art. 731b OR, Art. 317 cpv. 1 CPC; Company Liquidation Reversed Due to Cured Domicile Defect Despite Late Appeal: The appellate court deemed the company's appeal admissible despite being technically late because the original notification lacked required information on appeal remedies, and crucially, found that the company subsequently rectified the missing domicile prior to the appeal decision. Consequently, the appellate court annulled the dissolution and liquidation order, declaring the case moot because the situation underlying the original order was cured, though it upheld the appeal filing costs against the company for unnecessarily prolonging the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the admissibility of new evidence (*nova autentici*) which formed the basis for resolving the case.
Cited as the general rule for allocating judicial costs based on the outcome of the case (though the court ultimately deviated from it).
Cited as a basis for deviating from the general cost allocation rule, justifying placing costs on the appellant due to unnecessarily caused proceedings.
Cited as a basis for deviating from the general cost allocation rule, justifying placing costs on the appellant due to unnecessarily caused proceedings.
Cited as the procedural basis allowing the decision to be issued by a single judge.
Cited in the section detailing potential further appeals to the Federal Supreme Court regarding the time limit.
Cited in the section detailing potential further appeals to the Federal Supreme Court regarding the threshold for appeal.
Cited in the section detailing potential further appeals to the Federal Supreme Court regarding the threshold for appeal in cases below the monetary limit.
Cited in the section detailing potential further appeals to the Federal Supreme Court regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section detailing potential further appeals to the Federal Supreme Court regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the section detailing the procedural requirement for filing ordinary and constitutional appeals simultaneously.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1 and 2).
Testo completo
Incarto n. 12.2023.118 · Lugano 24 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Fiscalini, presidente,
vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.518 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa a seguito della notificazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti della società
AP 1
tendente all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che non disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 16 agosto 2023, ha accolto l’istanza, pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la società con ricorso (correttamente: appello) 11 settembre 2023, con cui ha chiesto di sospendere l’ordinanza di liquidazione e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il recapito risultante al registro di commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 6 luglio 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP1, che a quel momento non disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 117 e 2 lett. b ORC), era stata invano diffidata, con raccomandata 11 aprile 2023 (doc. B) e con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio 4 maggio 2023 (doc. D), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);
che il 10 luglio 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per fissare il recapito, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione
16 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 819, 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi n. 1-2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.- (dispositivo n. 3);
che con l’appello 11 settembre 2023, che qui ci occupa, AP1 ha chiesto di sospendere l’ordinanza di liquidazione e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il recapito risultante al registro di commercio;
che il 31 ottobre 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per conoscenza, l’estratto aggiornato della AP1 in liquidazione, che dava atto dell’iscrizione di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;
che analoga comunicazione è avvenuta ad opera del gerente della società in data 2 novembre 2023;
che a fronte di una notificazione in via edittale (cfr. art. 141 CPC) avvenuta il 18 agosto 2023 il gravame interposto in data 11 settembre 2023, ossia oltre il termine di 10 giorni per poter impugnare una decisione presa in procedura sommaria (cfr. art.
314 cpv. 1 CPC), dovrebbe di principio essere dichiarato irricevibile siccome tardivo;
che tuttavia, dato che nella notificazione per via edittale non sono stati indicati i mezzi di impugnazione (art. 238 lett. f CPC) e vista la particolarità della fattispecie, si giustifica tutelare la buona fede della società e pertanto considerare il gravame ricevibile (cfr. Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Band I, N. 17 ad art. 238; Steck/Brunner in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 33 ad art. 238; CR CPC, Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 12 ad art. 238);
che nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di *“nova autentici”* ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’URC e dal gerente (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio costituendo per altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1o marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 30 ottobre 2023 un valido domicilio legale nel luogo della sua sede, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che, in tali circostanze, la causa di cui alla segnalazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1o marzo 2013 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 20'000.- pari al capitale sociale della società (doc. A), dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC) ma nel caso di specie ricorrono giusti motivi per derogare a questo principio;
che da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv.1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del
22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1o marzo 2013 consid.
3.2 e 4);
che dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
11 settembre 2023 di AP1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 16 agosto 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 6 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le spese processuali d’appello di fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud e all’Ufficio del registro di commercio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (v. pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).