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12.2023.113 • TRAC TI 12.2023.113 Generato dall'IA

Appeal Against Company Dissolution Mooted by Domicile Correction; Costs Upheld

Numero d'incarto 12.2023.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal against a lower court's decision to dissolve a company and order its liquidation because it lacked a valid legal domicile, despite prior notifications. The appellate court overturned the dissolution and struck the case as moot because, during the appeal proceedings, the company corrected its registration to establish a valid legal domicile, as jurisprudence allows for the avoidance of dissolution if the legal defect is remedied even during the appellate phase. However, the appellate court upheld the lower court's decision regarding procedural costs against the appealing company, reasoning that the initial proceedings were unnecessarily caused by the company's failure to act promptly on earlier official warnings.

Regesto Legislator

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Art. 939 cpv. 2 CO, Art. 731b OR, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 106 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 LTF; Appeal Against Company Dissolution Mooted by Domicile Correction; Costs Upheld: The appellate court overturned the dissolution and struck the case as moot because, during the appeal proceedings, the company corrected its registration to establish a valid legal domicile, as jurisprudence allows for the avoidance of dissolution if the legal defect is remedied even during the appellate phase. However, the appellate court upheld the lower court's decision regarding procedural costs against the appealing company, reasoning that the initial proceedings were unnecessarily caused by the company's failure to act promptly on earlier official warnings.

Parole chiave

Generato dall'IA
scioglimento della società registrazione di società spese di procedura notificazione della decisione domicilio liquidazione ordinaria del fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG

Cited as the basis for the single judge composition of the Court for this decision.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning as justification for imposing costs on the appellant for unnecessarily caused proceedings.

art. 108 CPC

Cited in the reasoning as justification for imposing costs on the appellant for unnecessarily caused proceedings.

art. 106 CPC

Cited as the general rule for awarding costs according to the outcome of the case.

art. 317 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of new facts ('nova autentici') presented on appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2023.113 · Lugano 17 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.566 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa a seguito della notificazione 14 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di

AP 1 rappr. da RA 1

tendente all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che non disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 29 agosto 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la società con appello

6 settembre 2023, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il recapito risultante al registro di commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che il 14 luglio 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP 1, che a quel momento non disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede (art. 117 e 2 lett. b ORC), era stata invano diffidata, con raccomandata 17 aprile 2023 (doc. B) e con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio 4 maggio 2023 (doc. D), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);

che il 19 luglio 2023 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per fissare il recapito, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 29 agosto 2023 il Pretore, in applicazione degli art. 581a, 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivi n. 1-3), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.- (dispositivo n. 4);

che con l’appello 6 settembre 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di assegnarle un nuovo termine sufficiente per correggere il recapito risultante al registro di commercio;

che il 22 settembre 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha trasmesso a questa Camera, per conoscenza, l’estratto del registro aggiornato relativo alla società, che riportava ora un valido domicilio legale nel luogo della sua sede;

che nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “*nova autentici”* ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC) e in particolare dall’estratto del registro aggiornato relativo alla società prodotto dall’Ufficio del registro di commercio (le iscrizioni risultanti dal registro di commercio costituendo per altro dei fatti notori, da considerare d’ufficio, cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 2.2), che riportava a far tempo dal 21 settembre 2023 un valido domicilio legale nel luogo della sua sede, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che non disponeva più di un valido domicilio legale nel luogo della sua sede, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);

che le spese giudiziarie di entrambe le sedi dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

che da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);

che dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo grado;

che in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

decide:

1. L’appello 6 settembre 2023 di AP 1 è evaso nel sensoche i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 29 agosto 2023 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 14 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le spese processuali d’appello di fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord e all’Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).