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12.2023.107 • TRAC TI 12.2023.107 Generato dall'IA

Mootness of Dissolution Appeal Due to Subsequent Remedial Action

Numero d'incarto 12.2023.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A company, previously dissolved and ordered into liquidation by the lower court for lacking valid representation in the jurisdiction following notification from the commercial registry, appealed the decision, asserting that the legal situation had been remedied by appointing a signatory domiciled locally. The appellate court reasoned that since the company had subsequently rectified the organizational deficiency during the appeal proceedings by appointing a legally qualified representative, the initial application had become moot, leading to the annulment of the dissolution and liquidation order, though the appellant was charged with the appeal costs due to its initial failure to comply promptly with the legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 814 cpv. 3 CO, Art. 939 cpv. 2 CO, Art. 731b OR, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 106 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Mootness of Dissolution Appeal Due to Subsequent Remedial Action: The appellate court reasoned that since the company had subsequently rectified the organizational deficiency during the appeal proceedings by appointing a legally qualified representative, the initial application had become moot, leading to the annulment of the dissolution and liquidation order, though the appellant was charged with the appeal costs due to its initial failure to comply promptly with the legal requirements.

Parole chiave

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scioglimento della società ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione notificazione della decisione incompetenza per materia procedura direttrice rappresentanza legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC

Justification for ordering the appellant to bear the procedural costs incurred unnecessarily.

art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG

Basis for the Chamber to issue the judgment with a single judge.

art. 317 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of new evidence ('nova autentici'), but the provision itself is not explicitly cited in the final orders (dispositive). Therefore, it is excluded based on the rules.

art. 106 CPC

Cited in the reasoning regarding the principle that costs generally follow the event, but the specific application of costs in the dispositive relies on articles 107 and 108 CPC.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies (Rimedi giuridici) concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, not explicitly used in the operative orders.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies (Rimedi giuridici) regarding the condition for an appeal to the Federal Tribunal, not explicitly used in the operative orders.

art. 113, 117 LTF

Cited in the section on legal remedies (Rimedi giuridici) regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal, not explicitly used in the operative orders.

art. 119 LTF

Cited in the section on legal remedies (Rimedi giuridici) regarding filing ordinary and constitutional appeals simultaneously, not explicitly used in the operative orders.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

art. 93 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 939 cpv. 2 CO

Cited in the reasoning of the first instance decision, but not in the final orders of the appellate court.

art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO

Cited in the reasoning of the first instance decision, but not in the final orders of the appellate court.

art. 814 cpv. 3 CO

Cited in the background information, but not in the final orders.

Art. 939 cpv. 2 CO

Cited in the background information, but not in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 12.2023.107 · Lugano 17 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2023.727 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa a seguito della notificazione 7 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, nei confronti di

AP 1

tendente all’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera;

nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con decisione 18 agosto 2023, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la società con ricorso (*recte*: appello) 28 agosto 2023, con cui ha comunicato al tribunale che “*la situazione legale è stata ripristinata con la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in Svizzera*”;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che il 7 luglio 2023 l’Ufficio del registro di commercio ha notificato alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, autorità competente ad adottare le misure necessarie nei confronti delle società che presentano lacune organizzative, che la società AP 1, che a quel momento era priva di una valida rappresentanza in Svizzera (art. 814 cpv. 3 CO), era stata invano diffidata, con raccomandata 16 maggio 2023 (doc. B), a sanare la lacuna e a notificare la relativa iscrizione nel registro di commercio entro 30 giorni (art. 939 cpv. 2 CO);

che l’11 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per indicare una valida rappresentanza in Svizzera e per darne comunicazione alla Pretura, pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, preso atto che la società aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 18 agosto 2023 il Pretore aggiunto, in applicazione degli art. 731b cpv. 1bis n. 3 e 939 cpv. 2 CO, ha pronunciato il suo scioglimento (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.- (dispositivo n. 3);

che con il ricorso (*recte*: appello) 28 agosto 2023, che qui ci occupa, AP 1 ha comunicato al tribunale che “*la situazione legale è stata ripristinata con la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in Svizzera (vedi estratto registro di commercio)*”; richiesta dal presidente di questa Camera di inviare copia della documentazione spedita all’Ufficio del registro di commercio inerente la sua iscrizione nel registro medesimo, il 25 settembre 2023 essa ha trasmesso copia della sua istanza 25 agosto 2023 in tal senso all’Ufficio del registro di commercio sulla quale risultava tra l’altro essere stato apposto il timbro di ricevimento da parte di quest’ultimo;

che nel caso di specie si tratta di esaminare se l’appellante abbia provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “*nova autentici”* ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 25 agosto 2023 la società aveva notificato la nomina di una persona con diritto di firma individuale domiciliata in Svizzera e, come risultava dall’estratto del registro di commercio prodotto con l’appello, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della società, che era priva di una valida rappresentanza in Svizzera, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.1);

che, in assenza di migliori indicazioni, le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della società (doc. A; cfr. TF 4A_222/2022 del 19 agosto 2022 consid. 6.2.4 e 6.2.5), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art.

106 CPC);

che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

che da una parte la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore aggiunto avrebbero in effetti potuto essere evitate se la società, anziché rimanere inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 4A_411/2012 del 22 novembre 2012 consid. 3, 4A_560/2012 del 1° marzo 2013 consid. 3.2 e 4);

che dall’altra la società nemmeno ha ritenuto di protestare spese e ripetibili di primo e secondo grado;

che in definitiva l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;

che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

decide:

1. L’appello 28 agosto 2023 di AP 1 è evaso nel sensoche i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 18 agosto 2023 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e la causa di cui alla segnalazione 7 luglio 2023 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.

2. Le spese processuali d’appello di fr. 400.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna e all’Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).