Judgment Rectification for Omission of Interest Calculations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed a request to rectify a prior judgment from February 22, 2022, which had partially upheld a cross-appeal in a dispute involving opposing claims for payment between two parties, as determined by a lower court ruling that had awarded damages to both sides to various degrees. The court found that the dispositive part of the prior judgment was incomplete because it failed to specify the applicable default interest rates and starting dates for the awarded amounts and the rejected opposition, despite these elements being present in the initial ruling and not being specifically contested on appeal. Applying the rule for correcting manifest formal errors or omissions without consulting the parties, the court rectified the judgment to include the missing interest calculations on the principal amounts owed in both the principal claim and the counterclaim portion of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cpv. 1 prima, Art. 48b cpv. 1 lett. c cfr, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 LTF, Art. 119 LTF, art. 334 cpv. 1 prima frase CPC; Judgment Rectification for Omission of Interest Calculations: The court found that the dispositive part of the prior judgment was incomplete because it failed to specify the applicable default interest rates and starting dates for the awarded amounts and the rejected opposition, despite these elements being present in the initial ruling and not being specifically contested on appeal. Applying the rule for correcting manifest formal errors or omissions without consulting the parties, the court rectified the judgment to include the missing interest calculations on the principal amounts owed in both the principal claim and the counterclaim portion of the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for the court deciding to interpret or rectify the decision upon a party's request.
This article was cited as the basis allowing the Chamber to rule on the rectification with a single judge.
This provision outlines the deadline and procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal concerning pecuniary matters.
This provision outlines the condition for filing an appeal in matters of civil law before the Federal Tribunal (question of fundamental legal importance).
These provisions outline the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is not allowed.
This provision dictates that if a party intends to challenge the decision with both an ordinary appeal and a constitutional appeal, both must be filed in a single motion.
Testo completo
Incarto n. 12.2022.93 · Lugano 19 luglio 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Stefani, vicepresidente,
vicecancelliere: · Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 17 maggio 2017 da
AP 1 patrocinata da PA 1 contro
AO 1 patrocinata dagli PA 2
richiamata la sentenza 22 febbraio 2022 di questa Camera, inc. 12.2021.36, che ha respinto l’appello 2 marzo 2021 di CO 1 e parzialmente accolto l’appello incidentale di IS 1 e di conseguenza riformato la decisione finale 1/5 febbraio 2021 del Pretore;
statuendo ora sulla domanda di rettifica 15 luglio 2022 dell’appellante;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decisione 1/5 febbraio 2021 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento all’attrice di fr. 38'766.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015 e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al PE n. __________0 dell’UE di Locarno, caricando la tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese di fr. 245.- così come quelle di fr. 3'000.- della procedura di conciliazione all’attrice per 1/20 e alla convenuta per 19/20, e condannando quest’ultima al pagamento alla prima di fr. 3'600.- per ripetibili parziali, e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato l’attrice a versare alla convenuta fr. 79'439.20 oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, rigettando in proporzione l’opposizione al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, caricando la relativa tassa di
fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- alla AO 1 per 7/10 e ad AP 1 per 3/10 e riconoscendo a quest’ultima fr. 9'200.- per ripetibili parziali;
che con appello 2 marzo 2021, l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza nel senso di, in via principale, accogliere integralmente la petizione e, in via riconvenzionale, respingere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado; mentre che con appello incidentale 11 maggio 2021 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di, in via principale, respingere la petizione e accollare la tassa, le spese e le ripetibili di conseguenza e, in via riconvenzionale, di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale e condannare AP 1 a versarle fr. 61'458.- oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016, nonché rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio, limitatamente a tale somma, con conseguente attribuzione delle relative tasse, spese e ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
che con sentenza 22 febbraio 2022 questa Camera ha respinto l’appello nei limiti della sua ricevibilità e accolto parzialmente in l’appello incidentale, riformando, con il dispositivo n. III, il giudizio di prima sede come segue:
I. In via principale
*1.* *La petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr. 41'518.65.*
*2.* *La tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.*
II. *In via riconvenzionale*
*1.* *In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1 è condannata a versare a AO 1 l’importo residuo di fr. 41'773.20*
*(fr. 79'439.20 ./. fr. 37'666.-).*
*§ L’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva per tale importo.*
*2.* *La tassa di giustizia di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della AO 1 in ragione di 8/10 e della AP 1 per i restanti 2/10, alla quale AO 1 dovrà rifondere fr. 10'000.- per ripetibili parziali.*
*III. invariato*
che con domanda di interpretazione e rettifica 15 luglio 2022 IS 1 ha segnalato che nel dispositivo in questione era stato omesso di indicare, al punto n. III/II.1, gli interessi di mora sia sull’importo di condanna che sul rigetto dell’opposizione;
che secondo l'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se un dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su richiesta di parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione;
che se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art.
334 cpv. 2 seconda frase CPC);
che una rettifica mira a correggere in caso di svista manifesta errori di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero inavvertenze formali (non errori di apprezzamento) desumibili con evidenza dal testo della decisione;
che nella fattispecie il dispositivo della sentenza 22 febbraio 2022 di questa Camera, inc. 12.2021.36, è chiaramente incompleto, essendo stato, per lampante inavvertenza, omesso di associare agli importi indicati i relativi interessi di mora a far tempo dalle date menzionate nella sentenza di prime cure e non oggetto di contestazioni specifiche da parte dell’attrice, così come chiesto in prima sede e in quella di appello e come esposto nei considerandi;
che l’omissione è palese e va considerata come un errore di scrittura, di modo che si giustifica di non interpellare la controparte;
che inoltre, la stessa “lacuna” è presente anche al punto n. III/I.1 del dispositivo della decisione in disamina, e va colmata d’ufficio;
che in virtù di quanto precede si impone la rettifica richiesta dall’appellante;
che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili;
che la presente decisione può essere presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. c cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1.Il punto n. III del dispositivo della sentenza 22 febbraio 2022 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, inc. 12.2021.36, è rettificato come segue, mentre i restanti punti rimangono invariati:
III. L’appello incidentale 11 maggio 2021 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 1/5 febbraio 2021 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
I. In via principale
*1.La petizione è respinta e di conseguenza l’opposizione interposta da IS 1 al PE n. __________0 dell’Ufficio esecuzione di Locarno è mantenuta per l’importo di fr. 41'518.65 oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2015.*
*2.La tassa di giustizia di fr. 2'240.- e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’attrice, che dovrà alla convenuta fr. 4'200.- a titolo di ripetibili.*
II. *In via riconvenzionale*
*1.In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, CO 1 è condannata a versare a IS 1 l’importo residuo di fr. 41'773.20 (fr. 79'439.20 ./. fr. 37'666.-) oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016.*
*§ L’opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________8 dell’UE di Mendrisio è rigettata in via definitiva per tale importo oltre interessi al 5% dal 19 gennaio 2016.*
*2.La tassa di giustizia di fr. 13'760.- e le spese di fr. 1'500.- sono a carico della IS 1 in ragione di 8/10 e della CO 1 per i restanti 2/10, alla quale IS 1 dovrà rifondere fr. 10'000.- per ripetibili parziali.*
III. *invariato*
2. Non si riscuotono spese giudiziarie.
3. Notificazione:
- avv. ; - avv. Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).