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12.2022.24 • TRAC TI 12.2022.24 Generato dall'IA

Appeal Regarding Cost Allocation in Unilateral Enforcement and Attachment Proceedings

Numero d'incarto 12.2022.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An applicant sought to enforce a foreign judicial order and simultaneously secure an asset, which the lower court granted, ruling that the applicant bear the court costs of CHF 250 without awarding costs to the opposing party. The applicant subsequently appealed this cost allocation, arguing the opposing party should pay. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that in unilateral proceedings like an initial application for enforcement and attachment (exequatur and sequestration), where the opposing party is not involved and cannot be deemed unsuccessful, the general rule of allocating costs based on litigation outcome does not apply; instead, costs are typically borne by the applicant, who may recover them later from the seized assets, making the initial allocation equitable.

Regesto Legislator

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Art. 104 cpv. 1 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 309 CPC, Art. 110 CPC, Art. 309 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC; Appeal Regarding Cost Allocation in Unilateral Enforcement and Attachment Proceedings: The applicant subsequently appealed this cost allocation, arguing the opposing party should pay. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that in unilateral proceedings like an initial application for enforcement and attachment (exequatur and sequestration), where the opposing party is not involved and cannot be deemed unsuccessful, the general rule of allocating costs based on litigation outcome does not apply; instead, costs are typically borne by the applicant, who may recover them later from the seized assets, making the initial allocation equitable.

Parole chiave

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spossessamento conseguente al pignoramento ripartizione delle spese spese di esecuzione precetto esecutivo domanda di sequestro esecuzione della sentenza Riconoscimento ed exequatur - sequestro - spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 CPC

Cited as the basis for distributing the costs of the second instance proceedings according to the outcome of the appeal.

Art. 107 CPC

Cited together with Art. 106 CPC when ordering the final decision on costs.

LTG

Cited in the final orders preamble concerning the legal basis for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2022.24 · Lugano 25 aprile 2022/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Fiscalini, presidente, vicecancelliere: · Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.34 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con istanza di exequatur e sequestro 28 gennaio 2022 da

RE 1 rappr. da PA 1 contro

CO 1

volta a riconoscere e a dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________ del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________ (I) emesso nella procedura n. __________ nonché a decretare il sequestro, sino a concorrenza di EUR 22'180.37 (pari a CHF 22'992.02), dell’autoveicolo targato __________ di proprietà del convenuto, con protesta di spese processuali e di ripetibili;

domanda che il Pretore, con decisione 1° febbraio 2022, ha accolto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico dell’istante e senza attribuire ripetibili;

ed ora sul reclamo 14 febbraio 2022, con cui l’istante ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico della controparte, con protesta di tasse e spese processuali;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza di exequatur e sequestro 28 gennaio 2022, non notificata alla controparte, RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina per riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________ del 24 novembre 2020 del Tribunale di __________ (I) emesso nella procedura n. __________ nonché per decretare il sequestro, sino a concorrenza di EUR 22'180.37 (pari a CHF 22'992.02), dell’autoveicolo targato __________, con protesta di spese processuali e di ripetibili;

che il Pretore, con decisione 1° febbraio 2022, ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico dell’istante e senza attribuire ripetibili;

che l’8 febbraio 2022 il Pretore ha quindi respinto l’istanza di rettifica con cui l’istante, il 3 febbraio 2022, gli aveva chiesto di correggere il dispositivo avente per oggetto la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese;

che con reclamo 14 febbraio 2022, sul quale il convenuto non si è espresso, l’istante ha chiesto di riformare la decisione pretorile 1° febbraio 2022 nel senso di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 250.- a carico della controparte, con protesta di tasse e spese processuali;

che la decisione sulle spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima è di almeno CHF 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC) oppure se l’appello è altrimenti improponibile (art. 309 CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che nel caso di specie, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili nell’ambito di una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) e di un giudizio di sequestro (art. 309 lett. b n. 6 CPC), questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG per analogia), è competente per materia a statuire sul reclamo (art. 48 lett. b n. 5 LOG; II CCA

3 aprile 2020 inc. n. 12.2019.214, 6 maggio 2021 inc. n. 12.2020.98), che è stato inoltrato entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) ed è pertanto tempestivo;

che, come rilevato con pertinenza nel giudizio sull’istanza di rettifica, nella procedura civile le spese giudiziarie sono di principio ripartite tra le parti in base alla loro rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che il giudice può tuttavia prescindere da questo principio e ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 CPC) se, in particolare, circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che, come pure rilevato nel giudizio sull’istanza di rettifica, quest’ultima eventualità si verifica anche nel caso in cui un’istanza di sequestro viene accolta in prima sede (OGer ZH 23 maggio 2019 inc. n. PS190020 consid. II.2a), visto e considerato che in una tale fattispecie, trattandosi di una procedura unilaterale (senza cioè il coinvolgimento del convenuto, che dunque non può essere considerato

soccombente), la regolamentazione dell’art. 106 CPC non avrebbe senso (cfr. Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 9

ad art. 106 CPC e n. 29 ad art. 107 CPC; Schmid/Jent-Sörensen, ZPO-Kurzkommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 106 CPC con riferimento a DTF 142 III

110 consid. 3.3, che aveva per oggetto un’istanza di riconoscimento di un fallimento estero ex art. 166 segg. LDIP); anche la giurisprudenza cantonale si è per altro espressa in questo senso (CEF 1° giugno 2018 inc. n. 14.2018.93-94,

10 ottobre 2019 inc. n. 14.2019.188), rilevando che ciò si giustificava anche in ragione del fatto che il sequestrante potrà farsi rimborsare le spese processuali in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF) ove il sequestro non dovesse essere nel frattempo revocato;

che, nonostante il rilievo giurisprudenziale evocato nel reclamo (CEF 26 ottobre 2018 inc. n. 14.2018.111), per altro superato dalla giurisprudenza sopra menzionata, lo stesso deve pertanto valere, per analogia, anche nel caso, qui in esame, di accoglimento in prima sede di un’istanza di exequatur e sequestro, trattandosi anche qui di una procedura unilaterale;

che il reclamo dell’istante deve pertanto essere respinto;

che le spese processuali della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC), mentre non si assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non si è espressa sul rimedio giuridico.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 e 107 CPC e la LTG

decide:

1. Il reclamo 14 febbraio 2022 di RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 250.- sono a carico del reclamante. Non si attribuiscono ripetibili o indennità.

3. Notificazione:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a CHF 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a CHF 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).